Riversamento spontaneo dei crediti per ricerca e sviluppo: conviene aderire?
- 25 Settembre 2023
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista
Chi
c) hanno commesso errori nella quantificazione o nell’individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità;
d) hanno commesso errori nella determinazione della media storica di riferimento.
La procedura di regolarizzazione non può essere utilizzata per il riversamento dei crediti il cui utilizzo in compensazione sia già stato accertato con un atto di recupero crediti, ovvero con altri provvedimenti impositivi, divenuti definitivi alla data del 22 ottobre 2021.
Inoltre, l’accesso alla procedura è precluso nei casi in cui il credito d’imposta utilizzato in compensazione sia il risultato di condotte fraudolente, di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate, di false rappresentazioni della realtà basate sull’utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti, nonché nelle ipotesi di mancanza di documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d’imposta.
Se gli Uffici, dopo la presentazione dell’istanza, accertano in capo al contribuente una o più delle condotte sopra indicate, il contribuente decade dalla procedura e la richiesta non produce effetti. Le somme già versate si considerano acquisite a titolo di acconto sugli importi dovuti.
Cosa
La possibilità di avvalersi della procedura di riversamento è esclusa nei casi in cui il credito d’imposta utilizzato in compensazione sia il risultato di:
– condotte fraudolente,
– fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate,
– false rappresentazioni della realtà basate sull’utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti,
nonché nelle ipotesi in cui manchi la documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d’imposta.
La procedura di regolarizzazione non può essere utilizzata per il riversamento dei crediti il cui utilizzo in compensazione sia già stato accertato con un atto di recupero crediti, ovvero con altri provvedimenti impositivi, divenuti definitivi alla data del 22 ottobre 2021. Nel caso in cui l’utilizzo del credito d’imposta sia già stato constatato con un atto istruttorio, ovvero accertato con un atto di recupero crediti, ovvero con un provvedimento impositivo, non ancora divenuti definitivi alla suddetta data, il riversamento deve obbligatoriamente riguardare l’intero importo del credito oggetto di recupero, accertamento o constatazione, senza applicazione di sanzioni e interessi e senza possibilità di applicare la rateazione.
Come
I soggetti decadono dalla procedura e le somme già versate si considerano acquisite a titolo di acconto sugli importi dovuti nel caso in cui gli Uffici, nell’esercizio dei poteri di controllo, dopo la presentazione dell’istanza accertino condotte fraudolente.
Quando
La procedura di regolarizzazione si perfeziona con l’integrale versamento di quanto dovuto. In caso di riversamento rateale, il mancato pagamento di una delle rate entro la scadenza prevista comporta il mancato perfezionamento della procedura, l’iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti, nonché l’applicazione di una sanzione pari al 30% degli stessi e degli interessi, con decorrenza dalla data del 17 dicembre 2023.
Calcola il risparmio
Nei calcoli di convenienza il contribuente deve valutare la possibilità che la natura delle spese di ricerca e sviluppo, dalle quali origina il credito compensabile, possa essere contestata dall’Amministrazione finanziaria, con il disconoscimento del beneficio, il recupero del credito (con interessi) e l’applicazione delle sanzioni amministrative e penali.
Il contribuente che abbia realmente sostenuto tali spese e che ha il dubbio se le stesse siano qualificabili, in tutto o in parte, come attività di ricerca e sviluppo, potrebbe ritenere utile – o anche solo “prudente” – regolarizzare la propria posizione, magari solo relativamente a una parte delle spese medesime. La stessa soluzione potrebbe convenire a coloro che hanno commesso un errore nella quantificazione delle spese o nella determinazione della media storica di riferimento.
Risparmio %
Caso n. 1
Un’impresa ha rendicontato il credito d’imposta ricerca e sviluppo negli anni 2017, 2018 e 2019, effettuando le compensazioni come segue:
– settembre 2020: 32.000
– settembre 2021: 35.000
– settembre 2022: 37.000.
La possibilità di beneficiare della regolarizzazione non si estende alle compensazioni effettuate dopo il 21 ottobre 2021. Pertanto, possono essere riversate soltanto le compensazioni effettuate nel 2020 e nel 2021.
Totale versamento: 67.000 (entro il 16 dicembre 2023 o in tre rate di pari importo, di cui la prima da corrispondere entro il 16 dicembre 2023).
Caso n. 2
Un’impresa ha rendicontato il credito d’imposta ricerca e sviluppo negli anni 2016, 2017 e 2018, effettuando le compensazioni come segue:
– settembre 2019: 32.000
– settembre 2020: 35.000
– settembre 2021: 37.000.
Poiché a seguito di un controllo interno sono sorti dei dubbi in ordine al credito d’imposta 2016, pari a 32.000 euro, l’impresa può utilizzare la regolarizzazione mediante riversamento, limitatamente al credito 2016.
Caso n. 3
Un’impresa ha rendicontato il credito d’imposta ricerca e sviluppo negli anni 2016, 2017 e 2018, effettuando le compensazioni come segue:
– settembre 2019: 32.000
– settembre 2020: 35.000
– settembre 2021: 37.000.
In relazione ai crediti relativi alle annualità 2019 e 2020 all’impresa è stato notificato un atto di recupero, per l’importo di 67.000 euro, oltre a sanzioni e interessi.
L’atto di recupero è stato impugnato con ricorso alla Corte di Giustizia tributaria di primo grado.
La regolarizzazione previo versamento richiede il pagamento dell’intero credito oggetto di atto di recupero (67.000 euro), senza applicazione di sanzioni e interessi e senza possibilità di applicare la rateazione.