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Riversamento spontaneo dei crediti per ricerca e sviluppo: conviene aderire?

Riversamento Spontaneo Dei Crediti Per Ricerca E Sviluppo: Conviene Aderire?

Chi

Possono beneficiare della regolarizzazione, senza irrogazione di sanzioni e applicazione di interessi, coloro che (art. 5, comma 12, D.L. n. 146/2021):
a) hanno realmente svolto, sostenendo le relative spese, attività in tutto o in parte non qualificabili come attività di ricerca o sviluppo ammissibili nell’accezione rilevante ai fini del credito d’imposta (art. 3, D.L. n. 145/2013, convertito dalla legge n. 9/2014);

c) hanno commesso errori nella quantificazione o nell’individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità;

d) hanno commesso errori nella determinazione della media storica di riferimento.

La procedura di regolarizzazione non può essere utilizzata per il riversamento dei crediti il cui utilizzo in compensazione sia già stato accertato con un atto di recupero crediti, ovvero con altri provvedimenti impositivi, divenuti definitivi alla data del 22 ottobre 2021.

Inoltre, l’accesso alla procedura è precluso nei casi in cui il credito d’imposta utilizzato in compensazione sia il risultato di condotte fraudolente, di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate, di false rappresentazioni della realtà basate sull’utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti, nonché nelle ipotesi di mancanza di documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d’imposta.

Se gli Uffici, dopo la presentazione dell’istanza, accertano in capo al contribuente una o più delle condotte sopra indicate, il contribuente decade dalla procedura e la richiesta non produce effetti. Le somme già versate si considerano acquisite a titolo di acconto sugli importi dovuti.

Cosa

I soggetti che alla data del 22 ottobre 2021 hanno utilizzato in compensazione il credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo (art. 3, D.L. n. 145/2013), maturato dal 2015 al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, possono rinunciare all’agevolazione, effettuando il riversamento dell’importo del credito utilizzato, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Il riversamento può interessare i casi in cui sia dubbia l’applicabilità dell’agevolazione e si intenda evitare il rischio di applicazione di sanzioni amministrative e, a seconda delle circostanze, anche penali. Nell’ipotesi di crediti d’imposta maturati a fronte di diversi progetti di ricerca e sviluppo, è possibile rinunciare all’agevolazione con riguardo ad alcuni progetti, riversando il relativo credito maturato. Ciò a meno che l’utilizzo del credito d’imposta sia già stato constatato con un atto istruttorio, ovvero accertato con un atto di recupero crediti, ovvero con un provvedimento impositivo, non ancora divenuto definitivo alla data del 22 ottobre 2021, nel qual caso “il riversamento deve obbligatoriamente riguardare l’intero importo del credito oggetto di recupero, accertamento o constatazione, senza applicazione di sanzioni e interessi e senza possibilità di applicare la rateazione” (art. 5, comma 12, D.L. n. 146/2021).
La procedura di riversamento spontaneo è riservata ai soggetti che nei periodi d’imposta sopra indicati abbiano realmente svolto, sostenendo le relative spese, attività in tutto o in parte non qualificabili come attività di ricerca e sviluppo e che, quindi, non consentono di beneficiare del credito d’imposta (si pensi, ad esempio, a coloro che abbiano commesso errori nella quantificazione o nell’individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità nonché nella determinazione della media storica di riferimento oppure ai soggetti che hanno applicato l’art. 3, comma 1-bis del D.L. n. 145/2013, concernente il riconoscimento del credito d’imposta per spese di ricerca e sviluppo ai soggetti residenti commissionari che eseguono attività di ricerca e sviluppo per conto di imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell’Unione europea, in maniera non conforme rispetto alla norma di interpretazione autentica recata dall’art. 1, comma 72, della legge n. 145/2018, secondo la quale “ai fini del calcolo del credito d’imposta attribuibile assumono rilevanza esclusivamente le spese ammissibili relative alle attività di ricerca e sviluppo svolte direttamente e in laboratori o strutture situati nel territorio dello Stato italiano”).

La possibilità di avvalersi della procedura di riversamento è esclusa nei casi in cui il credito d’imposta utilizzato in compensazione sia il risultato di:

condotte fraudolente,

– fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate,

false rappresentazioni della realtà basate sull’utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti,

nonché nelle ipotesi in cui manchi la documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d’imposta.

La procedura di regolarizzazione non può essere utilizzata per il riversamento dei crediti il cui utilizzo in compensazione sia già stato accertato con un atto di recupero crediti, ovvero con altri provvedimenti impositivi, divenuti definitivi alla data del 22 ottobre 2021. Nel caso in cui l’utilizzo del credito d’imposta sia già stato constatato con un atto istruttorio, ovvero accertato con un atto di recupero crediti, ovvero con un provvedimento impositivo, non ancora divenuti definitivi alla suddetta data, il riversamento deve obbligatoriamente riguardare l’intero importo del credito oggetto di recupero, accertamento o constatazione, senza applicazione di sanzioni e interessi e senza possibilità di applicare la rateazione.

Come

I soggetti che intendono avvalersi della procedura di riversamento spontaneo del credito d’imposta devono inviare apposita richiesta all’Agenzia delle Entrate, specificando il periodo o i periodi d’imposta di maturazione del credito d’imposta per cui è presentata la richiesta, gli importi del credito oggetto di riversamento spontaneo e tutti gli altri dati ed elementi richiesti in relazione alle attività e alle spese ammissibili (così il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 188987 del 1° giugno 2022, come integrato dal provvedimento 4 luglio 2022).

I soggetti decadono dalla procedura e le somme già versate si considerano acquisite a titolo di acconto sugli importi dovuti nel caso in cui gli Uffici, nell’esercizio dei poteri di controllo, dopo la presentazione dell’istanza accertino condotte fraudolente.

Quando

Il modello di richiesta deve essere inviato telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro il 30 novembre 2023 (la scadenza è stata così prorogata, da ultimo, dalla legge di Bilancio 2023).
L’importo del credito utilizzato in compensazione indicato nella comunicazione inviata all’Agenzia delle Entrate deve essere riversato entro il 16 dicembre 2023. Il versamento può essere effettuato in tre rate di pari importo, di cui la prima da corrispondere entro il 16 dicembre 2023 e le successive entro il 16 dicembre 2024 e il 16 dicembre 2025 (i codici tributo sono stati approvati con risoluzione 5 luglio 2022, n. 34/E). In caso di pagamento rateale sono dovuti, a decorrere dal 17 dicembre 2023, gli interessi calcolati al tasso legale. Il riversamento degli importi dovuti è effettuato senza avvalersi della compensazione.

La procedura di regolarizzazione si perfeziona con l’integrale versamento di quanto dovuto. In caso di riversamento rateale, il mancato pagamento di una delle rate entro la scadenza prevista comporta il mancato perfezionamento della procedura, l’iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti, nonché l’applicazione di una sanzione pari al 30% degli stessi e degli interessi, con decorrenza dalla data del 17 dicembre 2023.

In esito al corretto perfezionamento della procedura di riversamento è esclusa la punibilità per il delitto di indebita compensazione (art. 10-quater, D.Lgs. n. 74/2000).

Calcola il risparmio

Nei calcoli di convenienza il contribuente deve valutare la possibilità che la natura delle spese di ricerca e sviluppo, dalle quali origina il credito compensabile, possa essere contestata dall’Amministrazione finanziaria, con il disconoscimento del beneficio, il recupero del credito (con interessi) e l’applicazione delle sanzioni amministrative e penali.

Il contribuente che abbia realmente sostenuto tali spese e che ha il dubbio se le stesse siano qualificabili, in tutto o in parte, come attività di ricerca e sviluppo, potrebbe ritenere utile – o anche solo “prudente” – regolarizzare la propria posizione, magari solo relativamente a una parte delle spese medesime. La stessa soluzione potrebbe convenire a coloro che hanno commesso un errore nella quantificazione delle spese o nella determinazione della media storica di riferimento.

La regolarizzazione spontanea prevede la restituzione del credito senza l’applicazione di sanzioni ed interessi e, inoltre, l’esclusione della punibilità per il delitto di indebita compensazione (art. 10-quater del D.Lgs. n. 74/2000), che prevede nel caso più grave, la reclusione fino a sei anni per chiunque compensi crediti d’imposta inesistenti per un importo annuo superiore a 50.000 euro.

Risparmio %

Caso n. 1

Un’impresa ha rendicontato il credito d’imposta ricerca e sviluppo negli anni 2017, 2018 e 2019, effettuando le compensazioni come segue:

– settembre 2020: 32.000

– settembre 2021: 35.000

– settembre 2022: 37.000.

La possibilità di beneficiare della regolarizzazione non si estende alle compensazioni effettuate dopo il 21 ottobre 2021. Pertanto, possono essere riversate soltanto le compensazioni effettuate nel 2020 e nel 2021.

Totale versamento: 67.000 (entro il 16 dicembre 2023 o in tre rate di pari importo, di cui la prima da corrispondere entro il 16 dicembre 2023).

In alternativa (e anche una volta scaduto il termine del 16 dicembre 2023) il contribuente potrebbe far ricorso al ravvedimento operoso, che comporta, però, l’applicazione degli interessi legali e della sanzione in misura ridotta.
In caso di contestazione l’Ufficio, secondo la prevalente prassi seguita dall’Agenzia delle Entrate, applica, oltre agli interessi, la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento, ritenendo configurabile l’ipotesi di credito d’imposta “inesistente” (art. 13, comma 5, D.Lgs. n. 471/1997). Inoltre, potrebbe anche essere considerata integrata l’ipotesi penalmente rilevante di cui all’art. 10-quater, del D.Lgs. n. 74/2000.

Caso n. 2

Un’impresa ha rendicontato il credito d’imposta ricerca e sviluppo negli anni 2016, 2017 e 2018, effettuando le compensazioni come segue:

– settembre 2019: 32.000

– settembre 2020: 35.000

– settembre 2021: 37.000.

Poiché a seguito di un controllo interno sono sorti dei dubbi in ordine al credito d’imposta 2016, pari a 32.000 euro, l’impresa può utilizzare la regolarizzazione mediante riversamento, limitatamente al credito 2016.

Caso n. 3

Un’impresa ha rendicontato il credito d’imposta ricerca e sviluppo negli anni 2016, 2017 e 2018, effettuando le compensazioni come segue:

– settembre 2019: 32.000

– settembre 2020: 35.000

– settembre 2021: 37.000.

In relazione ai crediti relativi alle annualità 2019 e 2020 all’impresa è stato notificato un atto di recupero, per l’importo di 67.000 euro, oltre a sanzioni e interessi.

L’atto di recupero è stato impugnato con ricorso alla Corte di Giustizia tributaria di primo grado.

La regolarizzazione previo versamento richiede il pagamento dell’intero credito oggetto di atto di recupero (67.000 euro), senza applicazione di sanzioni e interessi e senza possibilità di applicare la rateazione.

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Fonte

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