Rottamazione del magazzino con qualche dubbio
- 23 Marzo 2024
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista
Più in dettaglio, la norma si rivolge a tutti quei soggetti che non applicano i principi contabili internazionali. Tra i soggetti interessati dalla norma troviamo quindi tutte le società, di persone e di capitali, e le imprese individuali, in contabilità ordinaria, che applicano gli OIC, dovendosi invece ritenere esclusi i soggetti che adottano la contabilità semplificata e che quindi non hanno magazzino rilevante ai fini fiscali, quali alcune imprese individuali, società di persone e contribuenti aderenti al regime forfettario.
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Dal lato pratico, l’adeguamento del magazzino potrà essere effettuato attraverso due modalità alternative:
– l’eliminazione delle esistenze iniziali, nel caso in cui siano contabilizzate in quantità o valori superiori a quelli effettivi; o
– l’iscrizione delle esistenze iniziali precedentemente omesse.
Adeguamento attraverso l’eliminazione delle esistenze iniziali
Nel caso in cui il contribuente decida di procedere all’eliminazione delle esistenze inziali, avendo un magazzino contabile di quantità o valore superiore all’effettivo, a causa di vendite non contabilizzate o per politiche di bilancio, questi dovrà versare:
– l’IVA, il cui importo dovrà essere determinato applicando l’aliquota media IVA (ovverosia l’aliquota risultante dal rapporto tra l’imposta relativa delle operazioni, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d’affari dichiarato) del 2023 al valore di magazzino eliminato maggiorato di un coefficiente specifico che verrà stabilito, per ciascuna attività, da un apposito decreto; e
– un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, dell’IRES e dell’IRAP, pari al 18%, da calcolarsi sulla base della differenza tra l’importo calcolato ai fini IVA e il valore del magazzino espunto.
Adeguamento attraverso l’iscrizione di valori
Nel caso in cui il magazzino fisico al 1° gennaio 2023 (o all’inizio dell’esercizio in corso al 30 settembre 2023, nel caso di soggetti non solari) contenesse beni, o valori, non rilevati contabilmente e fiscalmente, il contribuente può adeguare il valore di tali rimanenze iniziali iscrivendo quanto mancante. A tal scopo, dovrà versare un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, dell’IRES e dell’IRAP pari al 18% del valore iscritto.
Modalità di richiesta dell’adeguamento
L’adeguamento risulterà efficace se:
– ne verrà fatta specifica richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2023; e
– le imposte dovute verranno versate in due rate di pari importo, la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relativo al periodo d’imposta 2023 (30 giugno 2024 per i soggetti solari) e la seconda con scadenza entro il termine previsto per il versamento della seconda, o unica, rata dell’acconto delle imposte sui redditi del periodo d’imposta 2024 (30 novembre 2024 per i soggetti solari).
L’opzione di rottamazione del magazzino diventerà efficace solo a seguito del corretto pagamento nei termini di entrambe le rate, pena l’iscrizione a ruolo a titolo definitivo di quanto non pagato, maggiorato dei relativi interessi e delle sanzioni conseguenti l’adeguamento effettuato.
Le imposte sostitutive versate non sono deducibili né ai fini delle imposte dirette né ai fini IRAP.
Effetti della rottamazione
L’adeguamento, o rottamazione, del magazzino non rileva a fini sanzionatori di nessun genere, tanto che i nuovi valori sono riconosciuti ai fini civilistici e fiscali a decorrere dal periodo d’imposta 2023 e, nel limite del valore eliminato o iscritto, non possono essere utilizzati ai fini dell’accertamento relativo ad anni di imposta precedenti al 2023. Ritenendo ancora valido il chiarimento ministeriale a suo tempo pubblicato in relazione all’adeguamento del magazzino del 1999, devono considerarsi inapplicabili anche le sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, quali omessa fatturazione o registrazione di operazioni imponibili, irregolare tenuta delle scritture contabili e dichiarazione infedele.
Senza molti dubbi, la possibilità di non avere effetti sanzionatori di alcun genere procedendo con l’adeguamento del magazzino sarà uno dei principali driver di scelta del contribuente; tuttavia, bisogna considerare che la scelta potrà sollevare, in assenza di ulteriori chiarimenti da parte dell’Amministrazione o interventi normativi, problematiche di discrepanze a livello di bilancio.
Dal momento che, evidentemente, i valori di magazzino del bilancio chiuso relativo all’esercizio 2022 non saranno più coerenti con quanto verrà indicato nel bilancio 2023, potrebbero sorgere problematiche relative alla valutazione dell’operato dell’organo amministrativo e di vigilanza.