L’estensione delle sanatorie fiscali
La novità normativa, come si vedrà, non sarà di facile applicazione. Sarà opportuno che nel seguito dei lavori parlamentari si facciano alcune correzioni.
Nel testo del comma 227 si fa espresso rimando ai “singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015”.
Nel caso di riscossione diretta da parte dell’ente territoriale non c’è alcun affidamento a terzi. Pertanto, il periodo indicato, “dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015”, è da intendersi riferito agli atti di riscossione emessi dagli enti territoriali in detto periodo?
E come la mettiamo con l’avviso di accertamento esecutivo emesso dagli enti territoriali?
Lo stesso ragionamento vale anche nel caso in cui l’intera gestione dei tributi locali (liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso) sia affidata a un iscritto nell’Albo. Infatti, in questo caso non c’è l’affidamento della sola riscossione, ma l’intera gestione del tributo.
L’ente locale può affidare a un iscritto all’Albo la sola riscossione dei tributi. In tal caso, ai fini dell’estensione della sanatoria occorre vedere il contratto di affidamento e se in quest’ambito ci sia l’affidamento per ogni singolo carico.
Stralcio debiti fino a 1.000 euro: estensione del ventaglio delle opzioni praticabili
Il comma 229-bis dispone che gli enti creditori indicati dal comma 227 (tra questi gli enti territoriali) che, alla data del 31 gennaio 2023, non hanno adottato il provvedimento con il quale stabiliscono di non applicare l’annullamento automatico, possono adottarlo entro il 31 marzo 2023, ovvero, entro la medesima data del 31 marzo 2023, possono in alternativa adottare – con le medesime forme – un provvedimento con il quale, fermo restando il regime generale delle esclusioni dall’annullamento automatico (disposto dal comma 226) essi stabiliscono l’integrale applicazione delle disposizioni in materia di annullamento automatico (di cui al comma 222) ai debiti di importo residuo, al 1° gennaio 2023 (data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2023) fino a 1.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi da essi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.
Nel Dossier predisposto dal Servizio studi della Camera dei deputati/Senato è chiarito che “in sostanza, per effetto delle norme in esame, gli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali (dunque, tra gli altri, gli enti territoriali e dagli enti di previdenza privati):
– se alla data del 31 gennaio 2023 non hanno adottato il provvedimento con il quale stabiliscono di non applicare l’annullamento automatico (secondo le disposizioni dello stesso comma 227), sono rimessi in termini e possono adottarlo entro il 31 marzo 2023;
– in alternativa, possono aderire all’integrale applicazione dell’annullamento automatico secondo le norme e per gli importi valevoli per agenzie fiscali, amministrazioni statali ed enti pubblici previdenziali, con provvedimento da adottare entro la stessa data del 31 marzo 2023.
Di conseguenza gli enti predetti sono posti in condizione di applicare parzialmente il saldo e stralcio, ex lege (come da normativa attualmente vigente), ovvero di disapplicarlo del tutto (giusto comma 227) con rimessione in termini al 31 marzo 2023, ovvero ancora di scegliere di applicarlo integralmente con provvedimento da adottare entro il medesimo termine del 31 marzo 2023”.
Naturalmente, l’opzione si riferisce ai “singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015”.
Valgono, quindi, le riflessioni fatte per il comma 227.
Il comma 231 dispone che i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive, e le somme maturate a titolo di aggio, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento. Il comma successivo, il 232, disciplina le modalità e i termini del pagamento.
La rottamazione si riferisce ai “debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022”.
Anche in questo caso valgono le riflessioni fatte per il comma 227.
La rottamazione dei debiti tributari degli enti territoriali
I commi da 2 a 5 dell’art. 17-bis disciplinano la rottamazione dei debiti tributari degli enti territoriali.
Con il provvedimento, innanzi visto, con il quale si prevede l’applicazione dell’art. 1, comma 231, gli enti territoriali stabiliscono anche:
a) il numero di rate e la relativa scadenza;
b) le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;
c) i termini per la presentazione dell’istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l’istanza stessa, assumendo l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi;
d) il termine entro il quale l’ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l’ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.
Sospensione termini prescrizione e decadenza
Viene stabilito che, a seguito della presentazione dell’istanza, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza.
Che succede in caso in mancato, insufficiente o tardivo versamento
In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell’istanza.
In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.
Norme applicabili
Attuazione delle disposizioni nelle Autonomie speciali
Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano l’attuazione delle disposizioni dell’art. 17-bis avviene in conformità e compatibilmente con le forme e con le condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti.