Rottamazione quater: come presentare la domanda di adesione

La nuova stagione della rottamazione, come prevista dalla Legge di bilancio 2023, entra nel viso.

Infatti, l’Agenzia delle Entrate Riscossione ha pubblicato, sul proprio sito istituzionale, la procedura (on line) per inviare l’istanza di adesione, la cui scadenza, si ricorda, è fissata al 30 aprile 2023.

E’ disponibile anche il modello, questo, però, in formato pdf, in quanto va inviato mediante PEC, per aderire alla definizione agevolata per in carichi oggetto dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento, agevolazione anch’essa prevista dalla Legge di bilancio 2023.

Inoltre, sempre sul sito di AdER, sono disponibili alcune FAQ che forniscono informazioni utili ai contribuenti che vogliono aderire alla definizione agevolata.

Preleva le FAQ.

Vediamo come procedere per aderire alla rottamazione, arrivata alla quarta edizione, non prima di aver sintetizzato i suoi punti salienti.

In cosa consiste la rottamazione quater

Aderendo alla definizione agevolata prevista dalla Legge di bilancio (art. 1, commi da 231 a 252 Legge n. 197/2022) si estinguono i debiti relativi ai carichi rientranti nell’ambito applicativo, versando unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica.

Il vantaggio è che non devono essere versate, e, quindi, vengono abbuonate, gli interessi iscritti a ruolo, le sanzioni, gli interessi di mora e l’aggio.

Attenzione: le sanzioni sono dovute per la rottamazione dei debiti relativi ai carichi riguardanti le sanzioni per violazioni del Codice della strada, nonché le altre sanzioni amministrative (diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali).

Carichi definibili ed esclusi

Possono essere definiti i carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022 inclusi quelli:

– contenuti in cartelle non ancora notificate;

– interessati da provvedimenti di rateizzazione o di sospensione;

– già oggetto di una precedente “Rottamazione” anche se decaduta dalla misura agevolativa per il mancato, tardivo, insufficiente versamento di una delle rate del precedente piano di pagamento.

Sono invece esclusi dalla rottamazione:

– i carichi affidati all’Agente della riscossione prima del 1° gennaio 2000 e dopo il 30 giugno 2022;

– i carichi relativi a:

1) somme dovute a titolo di recupero degli aiuti di Stato;

2) crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;

3) multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;

4) “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e l’IVA riscossa all’importazione.

– le somme affidate dagli enti della fiscalità locale e/o territoriale per la riscossione a mezzo avvisi di pagamento (GIA).

Non è nemmeno certo che si possa fruire della definizione agevolata per i carichi affidati dalle casse e agli enti previdenziali di diritto privato.

Infatti, sarà possibile solo per quelle casse i cui enti, entro il 31 gennaio 2023, provvedono a:

– adottare uno specifico provvedimento;

– trasmetterlo, sempre entro la stessa data, ad Agenzia delle entrate-Riscossione;

– pubblicarlo sul proprio sito internet.

Come pagare

L’importo dovuto per la definizione dei ruoli può essere versato scegliendo tra:

unica soluzione, entro il 31 luglio 2023;

– numero massimo di 18 rate (quindi in 5 anni) consecutive, di cui:

a) le prime due con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre 2023 pari, ciascuna, al 10% delle somme complessivamente dovute a titolo di definizione agevolata;

b) le restanti 16 rate, di pari importo, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.

Il pagamento rateizzato prevede l’applicazione degli interessi al tasso del 2% annuo, a decorrere dal 1° agosto 2023.

Si ricorda che, così come previsto per le precedenti rottamazioni, in caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la definizione agevolata risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

Come aderire

L’adesione alla rottamazione può essere effettuata solo con modalità telematiche.

Infatti, sul sito dell’Agenzia delle entrate Riscossione è disponibile un apposito servizio che prevede la possibilità di presentare la domanda di adesione, on line, ma in due modalità differenti:

1) in area riservata;

2) in area pubblica.

Nel primo caso, accedendo alla propria area riservata con le credenziali SPID, CIE e Carta Nazionale dei Servizi si può compilare un form nel quale vanno indicate le cartelle e/o avvisi da inserire nella domanda di adesione.

Nel secondo caso, invece, si accede alla compilazione di un form cui va allegata apposita documentazione (variabile a seconda della natura giuridica del richiedente). E’ importante anche indicare un indirizzo mail in cui ricevere la ricevuta di presentazione.

Dopo aver inviato la richiesta, il contribuente:

– se ha presentato la domanda in area riservata, riceverà una e-mail di presa in carico con allegata la ricevuta di presentazione della domanda di adesione (R-DA-2023).

– se ha presentato la domanda in area pubblica, la procedura è più articolata; infatti:

– riceverà una prima e-mail all’indirizzo che hai indicato, con un link da convalidare entro le successive 72 ore. Decorso tale termine, il link non sarà più valido e la richiesta sarà automaticamente annullata;

– dopo la convalida della richiesta, una seconda e-mail indicherà la presa in carico, con il numero identificativo della pratica e il riepilogo dei dati inseriti;

– se la documentazione allegata è corretta, verrà inviata una terza e-mail con allegata la ricevuta di presentazione della domanda di adesione (R-DA-2023).

Rottamazione in caso di composizione della crisi da sovraindebitamento

La Legge di bilancio 223 ha introdotto la possibilità di definire i carichi oggetto dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento instaurati a seguito di istanza presentata ai sensi del capo II, sezione prima della Legge n. 3/2012 o del titolo IV, capo II, sezioni seconda e terza del D.Lgs. n. 14/2019.

A differenza di quanto previsto per gli altri carichi, per definire questi la domanda di adesione va presentata solo in modalità cartacea.

E’ stato, infatti, predisposto un modello denominato DA-LS-2023.

Come anticipato, questa domanda di adesione può essere presentata esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC), inviando il modello alla casella PEC di riferimento indicata nello stesso modello.

Copyright © – Riproduzione riservata

Fonte