Rottamazione quater: esclusa la compensazione con crediti IVA e commerciali
- 9 Agosto 2023
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista
Per l’Agenzia, infatti, si deve far riferimento, in termini assai aderenti, al dettato normativo della legge di Bilancio 2023 che, in tema di rottamazione quater, prevede determinate e tipiche modalità di pagamento, tra cui non è annoverata la compensazione. Pertanto, a parere dell’Ufficio, è esclusa un’interpretazione più estensiva, volta a consentire la compensazione tra debiti fiscali e crediti IVA o commerciali vantati dal contribuente.
La rottamazione quater chiude le porte alla compensazione con i crediti del contribuente
– domiciliazione in conto corrente;
– moduli di pagamento precompilati, allegati dall’agente della riscossione;
– presso gli sportelli dell’agente della riscossione.
Pertanto, a parere dell’Agenzia, non si potrà utilizzare il credito IVA e neppure quelli commerciali per pagare gli importi dovuti per il perfezionamento della rottamazione quater.
La questione oggetto dell’interpello
Una società, intenzionata ad avvalersi della definizione agevolata di cui all’art. 1, commi da 231 a 252, della legge di Bilancio 2023, ha a disposizione un credito IVA sufficiente per il pagamento di tutte le cartelle rientranti nella misura agevolata, ma non per il saldo delle stesse senza l’adesione alla rottamazione. Nel dettaglio, dal prospetto informativo rilasciato dall’agente della riscossione emerge che:
– n. 15 cartelle erano al di sotto dell’importo rottamato 1.500 euro;
– n. 5 cartelle relative ad IVA da versare in compensazione verticale IVA su IVA;
– n. 1 cartella al di sopra di 1.500 euro non IVA.
In caso di risposta negativa, la contribuente, ritenendo che resti comunque esclusa dal divieto la compensazione “verticale”, chiede se sia possibile utilizzare il credito IVA in compensazione per il pagamento quantomeno dei debiti IVA oggetto di definizione agevolata, pagando poi in via separata i debiti risultanti ratealmente.
Inoltre, domanda se possano comunque essere compensati importi, sino a 1.500 euro, con i crediti commerciali non prescritti, certi, liquidi, esigibili e certificati, maturati per somministrazione, forniture, appalti e servizi nei confronti della Pubblica Amministrazione.
L’Agenzia non accoglie la soluzione avanzata dal contribuente
L’Agenzia ha tuttavia ribadito che la società non potrà utilizzare il proprio credito IVA, né i crediti “commerciali” di cui eventualmente dispone, per pagare gli importi dovuti per il valido perfezionamento della rottamazione quater.