È criticabile la posizione assunta dal fisco che, nella
risposta a interpello n. 372 del 7 luglio 2023 – proposto da un contribuente, titolare di crediti IVA e commerciali che voleva
compensare con i debiti derivanti da cartelle di pagamento, confluiti poi nella
rottamazione quater – ne ha negato la fattibilità.
Per l’Agenzia, infatti, si deve far riferimento, in termini assai aderenti, al dettato normativo della legge di Bilancio 2023 che, in tema di rottamazione quater, prevede determinate e tipiche modalità di pagamento, tra cui non è annoverata la compensazione. Pertanto, a parere dell’Ufficio, è esclusa un’interpretazione più estensiva, volta a consentire la compensazione tra debiti fiscali e crediti IVA o commerciali vantati dal contribuente.
La rottamazione quater chiude le porte alla compensazione con i crediti del contribuente
Il perfezionamento della rottamazione quater richiede il
pagamento eseguito
esclusivamente con le modalità previste dall’
art. 1, comma 242,
legge n. 197/2022, ossia:
– domiciliazione in conto corrente;
– moduli di pagamento precompilati, allegati dall’agente della riscossione;
– presso gli sportelli dell’agente della riscossione.
Pertanto, il pagamento potrà essere effettuato esclusivamente con le modalità ivi previste che non contemplano il versamento e la compensazione tramite modello F24, previsto dall’
art. 17,
D.Lgs. n. 241/1997.
La
circolare n. 25/E del 2020 (par. 3.1.1) aveva chiarito che l’assolvimento del debito “[…] non può essere compensato con il credito d’imposta derivante dalle spese sostenute per interventi di efficientamento energetico”.
Di conseguenza, come chiarito nella
risposta a interpello n. 372 del 2023, la lettera c) del comma 242 dell’art. 1 della legge di Bilancio 2023 non contempla – a differenza della stessa lettera del comma 12 dell’
art. 3,
D.L. n. 119/2018 – alcun richiamo alla disciplina in tema di compensazione dei crediti “commerciali” vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, introdotta dall’
art. 12, comma 7-
bis,
D.L. n. 145/2013.
Pertanto, a parere dell’Agenzia, non si potrà utilizzare il credito IVA e neppure quelli commerciali per pagare gli importi dovuti per il perfezionamento della rottamazione quater.
La questione oggetto dell’interpello
Una società, intenzionata ad avvalersi della definizione agevolata di cui all’art. 1, commi da 231 a 252, della legge di Bilancio 2023, ha a disposizione un credito IVA sufficiente per il pagamento di tutte le cartelle rientranti nella misura agevolata, ma non per il saldo delle stesse senza l’adesione alla rottamazione. Nel dettaglio, dal prospetto informativo rilasciato dall’agente della riscossione emerge che:
– n. 15 cartelle erano al di sotto dell’importo rottamato 1.500 euro;
– n. 5 cartelle relative ad IVA da versare in compensazione verticale IVA su IVA;
– n. 1 cartella al di sopra di 1.500 euro non IVA.
La contribuente si domanda se sia possibile utilizzare il credito IVA in
compensazione “
orizzontale”, in base all’
art. 17, comma 1,
D.Lgs. n. 241/1997, per il pagamento di tutti i debiti che risultino dall’adesione alla definizione agevolata, non operando, a suo dire, il divieto prescritto dall’
art. 31, comma 1,
D.L. n. 78/2010, che inibisce le compensazioni “orizzontali” in presenza di debiti iscritti a ruolo, se di importo superiore a 1.500 euro, il cui termine di pagamento sia scaduto.
In caso di risposta negativa, la contribuente, ritenendo che resti comunque esclusa dal divieto la compensazione “verticale”, chiede se sia possibile utilizzare il credito IVA in compensazione per il pagamento quantomeno dei debiti IVA oggetto di definizione agevolata, pagando poi in via separata i debiti risultanti ratealmente.
Inoltre, domanda se possano comunque essere compensati importi, sino a 1.500 euro, con i crediti commerciali non prescritti, certi, liquidi, esigibili e certificati, maturati per somministrazione, forniture, appalti e servizi nei confronti della Pubblica Amministrazione.
L’Agenzia non accoglie la soluzione avanzata dal contribuente
La società ritiene che, in caso di rottamazione non sussista il divieto di compensazione dei crediti fiscali, previsto dall’
art. 31, comma 1,
D.L. n. 78/2010. Ne conseguirebbe, a suo dire, la possibilità di utilizzare il proprio credito IVA al fine di pagare, in un’unica soluzione, tutti gli importi dovuti per il valido perfezionamento della definizione agevolata e in ogni caso resta praticabile la possibilità di compensare verticalmente IVA con IVA e orizzontalmente per importi sino a 1.500 euro, con i crediti commerciali
non prescritti,
certi,
liquidi,
esigibili e
certificati, maturati per somministrazione, forniture, appalti e servizi nei confronti della Pubblica Amministrazione.
L’Agenzia ha tuttavia ribadito che la società non potrà utilizzare il proprio credito IVA, né i crediti “commerciali” di cui eventualmente dispone, per pagare gli importi dovuti per il valido perfezionamento della rottamazione quater.
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