Rottamazione quater: istanza entro il 30 aprile per essere riammessi

I contribuenti che, essendo decaduti dalla rottamazione quater alla data del 31 dicembre 2024 per omesso, insufficiente o ritardato versamento delle rate, hanno la possibilità di rientrare nella definizione agevolata presentando apposita istanza all’agente della riscossione entro il 30 aprile 2025. Lo prevede un emendamento approvato dal Senato durante l’iter parlamentare di conversione in legge del decreto Milleproroghe. Il versamento andrà eseguito entro il 31 luglio 2025 in unica soluzione o in 10 rate.

Chi – Contribuenti decaduti per omesso, insufficiente o tardivo versamento (oltre i 5 giorni di tolleranza), dell’unica ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento

Cosa – Riammissione alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022

Quando – Adesione entro il 30 aprile, con versamento della prima o unica rata entro il 31 luglio

In attesa della tanto agognata rottamazione quinquies (di cui si inizia a parlare nei corridoi della politica, ma che, allo stato attuale, è solo una remota possibilità), arriva la riapertura dell’ultima definizione agevolata dei carichi, la rottamazione quater prevista dalla legge di Bilancio 2023 (legge n. 197/2022).
Si tratta, come detto, di una riapertura per i contribuenti che, limitatamente ai debiti compresi nelle dichiarazioni ex art. 1, comma 235, legge n. 197/2022, al 31 dicembre 2024 sono incappati nella decadenza per non aver versato o aver versato in maniera insufficiente o in ritardo le somme da corrispondere per effetto dell’adesione alla predetta procedura di definizione agevolata.

Le novità in arrivo, è bene sottolinearlo, devono ancora trovare la piena ufficialità nel testo del decreto convertito e, quindi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Ma, salvi improbabili colpi di scena, gli elementi che emergono dalla lettura dell’emendamento approvato appaiono sufficienti per una prima analisi dell’opportunità in arrivo.

Prima di entrare nel merito delle novità e per meglio comprenderle, vale la pena sintetizzare la disciplina sulla definizione agevolata.

La rottamazione quarter in sintesi

L’art. 1, commi da 231 a 252, della legge n. 197/2022 ha introdotto la definizione agevolata (rottamazione quater) dei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.

Come accaduto per le precedenti rottamazioni, anche in questo caso è stata concessa al contribuente la possibilità di estinguere i debiti relativi ai carichi rientranti nell’ambito applicativo, versando unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica.

Non vanno invece corrisposte le somme dovute a titolo di interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora e aggio.

Successivamente, il D.L. n. 51/2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 87/2023, ha differito al 30 giugno il termine per presentare la domanda di adesione alla definizione agevolata, posticipando i termini per i successivi adempimenti.

In linea generale, la rottamazione ha interessato tutti i carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022 inclusi quelli:

– contenuti in cartelle non ancora notificate;

– interessati da provvedimenti di rateizzazione o di sospensione;

– già oggetto di una precedente misura agevolativa (cosiddetta “Rottamazione e/o Saldo e Stralcio”) anche se decaduta per il mancato, tardivo, insufficiente versamento di una delle rate del precedente piano di pagamento.

Sono stati esclusi dalla rottamazione:

– i carichi affidati all’Agente della riscossione prima del 1° gennaio 2000 e dopo il 30 giugno 2022;

– i carichi relativi a:

– somme dovute a titolo di recupero degli aiuti di Stato;

– crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;

– multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;

– risorse proprie tradizionali UE e IVA riscossa all’importazione.

– le somme affidate dagli enti della fiscalità locale e/o territoriale per la riscossione a mezzo avvisi di pagamento (GIA);

– i carichi affidati dalle casse/enti previdenziali di diritto privato che non hanno provveduto, entro il 31 gennaio 2023, ad adottare uno specifico provvedimento volto a ricomprendere gli stessi carichi nell’ambito applicativo della misura agevolativa. Per conoscere le casse/enti che hanno, invece, deliberato l’adesione alla Definizione agevolata consulta il paragrafo precedente sui debiti “definibili”.

Rateizzazione e termini

Rispetto a quanto previsto originariamente nella legge di bilancio 2023, con il D.L. n. 51/2023 sono state apportate alcune modifiche ai termini previsti per il pagamento delle somme dovute.

In particolare, è stato disposto il pagamento alternativamente:

– in un’unica soluzione, entro il 31 ottobre 2023;

– in un numero massimo di 18 rate (5 anni) consecutive, di cui le prime due, con scadenza il 31 ottobre e il 30 novembre 2023. Le restanti rate, ripartite nei successivi 4 anni, da saldare il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. La prima e la seconda rata pari al 10% delle somme complessivamente dovute a titolo di Definizione agevolata, le restanti rate invece di pari importo.

Per il pagamento rateizzato è prevista l’applicazione degli interessi al tasso del 2% annuo, a decorrere dal 1° novembre 2023.

Successivamente, con ulteriori provvedimenti sono state disposte proroghe o slittamento di alcuni termini.

Tra questi, si segnala la legge n. 18/2024 che ha previsto il differimento al 15 marzo 2024 del termine di pagamento delle prime tre rate della definizione agevolata.

Chiaramente, così come previsto in passato, ci sono i 5 giorni di tolleranza.

In caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento (oltre i suddetti 5 giorni di tolleranza), dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la definizione agevolata risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

Riapertura dei termini

Ed è proprio a quanti sono incappati nella decadenza che si rivolge la norma inserita nella legge di conversione del decreto Milleproroghe.

È previsto che i debitori che alla data del 31 dicembre 2024 sono incorsi nell’inefficacia della relativa definizione a seguito del mancato, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle somme da corrispondere per effetto dell’adesione alla procedura di definizione agevolata, possono essere riammessi alla medesima effettuando l’adesione entro il 30 aprile 2025.

L’adesione dovrà essere effettuata secondo le modalità che saranno rese note dall’Agente della riscossione sul proprio sito e, in quell’occasione, il contribuente dovrà scegliere anche l’eventuale rateizzazione.

A tale proposito, il versamento dovrebbe avvenire, alternativamente:

1) in unica soluzione, entro il 31 luglio 2025;

2) nel numero massimo di 10 rate consecutive, di pari ammontare, con scadenza, rispettivamente, le prime due, il 31 luglio e il 30 novembre 2025 e le successive, il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027;

Anche in questo caso, sulle rate sono dovuti gli interessi al tasso del 2% annuo a decorrere dal 1° novembre 2023.

Inoltre, l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, dovrebbero essere comunicati dall’agente della riscossione al debitore entro il 30 giugno 2025.

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