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Rottamazione quater: la prima o unica rata si paga al 31 ottobre

Rottamazione Quater: La Prima O Unica Rata Si Paga Al 31 Ottobre

Leggi anche

Adempimento

Vecchio termine

Nuovo termine

Presentazione della dichiarazione di rottamazione

30 aprile 2023

30 giugno 2023

Possibilità di integrazione della dichiarazione

30 aprile 2023

30 giugno 2023

Comunicazione da parte dell’agente della riscossione delle somme dovute e delle singole rate

30 giugno 2023

30 settembre 2023

Pagamento in unica soluzione

31 luglio 2023

31 ottobre 2023

Pagamento prima rata (10%)

31 luglio 2023

31 ottobre 2023

Pagamento seconda rata (10%)

30 novembre 2023

30 novembre 2023

Pagamento altre rate (di pari ammontare)

28 febbraio

31 maggio

31 luglio

30 novembre

di ciascun anno

28 febbraio

31 maggio

31 luglio

30 novembre

di ciascun anno

Decorrenza interessi 2% sulle rate

dal 1° agosto 2023

dal 1° novembre 2023

Revoca delle dilazioni sospese

31 luglio 2023

31 ottobre 2023

In cosa consiste la rottamazione delle cartelle

I debiti fiscali risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere:

– interessi,

– sanzioni,

– aggio.

Devono, invece, essere corrisposte, in misura integrale, le somme dovute:

a) a titolo di capitale,

b) quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.

Chi può aderire alla rottamazione

La possibilità di avvalersi della rottamazione quater dei debiti fiscali riguarda tutti i contribuenti, anche non in possesso di partita IVA (imprese, artisti, professionisti, enti non commerciali, persone fisiche), che hanno debiti iscritti a ruolo – diversi da quelli che possono beneficiare del saldo e stralcio – qualora i relativi carichi siano stati affidati all’Agente della riscossione dall’ente creditore (nel caso di debiti fiscali si tratta per lo più dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Dogane e dei monopoli) dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.

Dichiarazione di rottamazione entro il 30 giugno

Il debitore manifesta all’agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione rendendo apposita dichiarazione con modalità esclusivamente telematiche da effettuarsi, sulla base del nuovo decreto-legge, entro il 30 giugno 2023. Entro la stessa data il debitore può integrare, con le stesse modalità, la dichiarazione presentata anteriormente.

In tale dichiarazione il debitore:

a) sceglie il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo di 18 rate;

b) indica l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi oggetto di definizione, assumendo l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi.

Tali giudizi, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L’estinzione del giudizio è subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

L’agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell’area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili.

Gli effetti della presentazione della dichiarazione

A seguito della presentazione della dichiarazione di definizione:

a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;

b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione (nuovo termine: 31 ottobre 2023), gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;

c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;

d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;

e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;

f) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di quanto prevedono gli articoli 28-ter (pagamento mediante compensazione volontaria con crediti d’imposta) e 48-bis (fermo amministrativo dei pagamenti dovuti dalle pubbliche amministrazioni) del D.P.R. n. 602/1973;

Limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata la dichiarazione di definizione:

a) alla data del 31 ottobre 2023 le dilazioni in corso sono automaticamente revocate;

b) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

Entro il 30 settembre 2023, l’agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di definizione l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse. Tale comunicazione è resa disponibile ai debitori anche nell’area riservata del sito internet dell’agente della riscossione.

Come pagare le somme dovute

Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:

a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore;

b) mediante moduli di pagamento precompilati;

c) presso gli sportelli dell’agente della riscossione.

Nel caso di pagamento rateale:

– la prima e la seconda rata, ciascuna di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, devono essere versate, rispettivamente, il 31 ottobre e il 30 novembre 2023;

– le restanti rate (massimo 16), di pari ammontare, devono essere versate con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024;

– sono dovuti, a decorrere dal 1° novembre 2023, gli interessi al tasso del 2% annuo;

Nel caso di carichi pendenti per i quali sono già stati effettuati pagamenti, ai fini della determinazione dell’ammontare delle somme da versare, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale compreso nei carichi affidati e a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento. Quindi, le somme già versate a titolo di interessi e sanzioni amministrative restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

Il debitore, se, per effetto di precedenti pagamenti parziali, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi con le modalità sopra indicate.

L’estinzione del debito fiscale si realizza a seguito del versamento delle somme dovute (capitale più le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento).

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Fonte

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