Rottamazione quater: la rinuncia alla lite è condizione necessaria per l’adesione
- 6 Maggio 2023
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista
Qualora l’importo che si voglia rottamare rientri in un giudizio pendente, all’atto della presentazione della domanda di rottamazione quater, il contribuente dovrà dichiarare la pendenza del giudizio avente ad oggetti i carichi in esame, assumendo altresì l’impegno alla rinuncia al giudizio stesso che, dietro presentazione di copia della dichiarazione di rottamazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, viene sospeso dal giudice.
Quindi, presentata la domanda di definizione, sarà onere del contribuente, per beneficiare della sospensione del giudizio, depositare tale documentazione all’interno del fascicolo processuale.
Attenzione: l’estinzione del giudizio è subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati. In caso contrario, il giudice revocherà la sospensione su istanza di una delle parti (art. 1, comma 236, legge n. 197/2022).
Rottamazione quater: il carico rientra in un giudizio pendente
Durante la compilazione della domanda, dopo aver inserito i carichi fiscali che si vogliono definire, il contribuente è chiamato poi ad “opzionare” la modalità di pagamento:
a) unica soluzione,
b) numero massimo di rate,
c) numero di rate diverso (ossia inferiore al numero massimo).
Successivamente, si è chiamati ad effettuare una dichiarazione assai particolare:
– qualora i carichi fiscali che si vogliono rottamare siano oggetto di un giudizio pendente, il contribuente dichiarerà di impegnarsi a rinunciare a tali giudizi;
– oppure, in caso negativo, dichiarerà che i carichi non sono oggetto di alcun giudizio.
In buona sostanza, se i carichi che si vogliono rottamare non rientrano in un giudizio, allora sarà sufficiente spuntare l’opzione prevista.
Il discorso cambia invece se tali carichi rientrano in un giudizio ancora pendente all’atto della presentazione della richiesta di rottamazione
Quindi, ponendo il caso che in precedenza sia stato proposto un ricorso (dinnanzi alla Corte di Giustizia tributaria di primo grado, oppure ci si trovi in secondo grado) avente ad oggetto, magari non esclusivamente, le cartelle di pagamento (o in termini più ampi, i “carichi fiscali”) che si intendono poi “rottamare”, il contribuente dovrà necessariamente rinunciare ai giudizi pendenti.
Attenzione perché non sarà però sufficiente la “spunta” dell’opzione prevista all’atto della presentazione della domanda di rottamazione quater relativa alla rinuncia al giudizio pendente. Infatti, occorrerà depositare la domanda presentata all’interno del fascicolo processuale, che permetterà poi la sospensione del giudizio. Giudizio che si estinguerà una volta saldato il dovuto. È onere del contribuente depositare e produrre i vari documenti attestanti il pagamento delle somme oggetto di rottamazione.
Cosicché, verificata la bontà dell’integrale pagamento di quanto dovuto, il giudizio si estinguerà.
Ma in caso di irregolarità nei pagamenti, il giudice revocherà la sospensione, previa istanza di una delle parti.
Parzialità dell’importo iscritto a ruolo Quanto iscritto a ruolo dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione potrà corrispondere non alla totalità della pretesa ma a una somma parziale. Qui il riferimento è ai casi di iscrizione a ruolo a titolo provvisorio di 1/3 o 2/3 della pretesa. Di conseguenza, la rottamazione quater non andrà a coprire l’intero importo oggetto del giudizio, cosicché la rinuncia avrà efficacia limitatamente alla sola parte oggetto di definizione (non coprendo l’altra). Quindi per la residua parte, il giudizio proseguirà. |
Rottamazione o definizione agevolata delle liti?
Occorre valutare se convenga aderire alla rottamazione quater oppure alla definizione agevolata delle liti.
Infatti, se l’importo iscritto a ruolo è l’integrale somma oggetto del giudizio, il contribuente dovrà ponderare attentamente quale delle due soluzioni sia più aderente alla propria situazione:
a) presentare domanda di rottamazione quater, con sospensione dell’intero giudizio ed estinzione dello stesso una volta versato l’importo dovuto, ovvero
b) aderire alla definizione agevolata delle liti.