Per chi ha usufruito della possibilità di chiudere le proprie pendenze con il Fisco presentando – entro il 30 aprile 2019 – l’istanza di adesione alla rottamazione ter, ma non ha versato il dovuto o la prima rata entro la scadenza del 31 luglio, dovrebbe esserci una nuova opportunità: infatti, è possibile effettuare il versamento entro il 30 novembre. La novità è contenuta nel decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2020. I termini di versamento dettati dal D.L. n. 119/2018 dovrebbero essere così equiparati a quelli conseguenti alla riapertura prevista dal decreto Crescita, fissando al 30 novembre la data di versamento per tutti i contribuenti che fruiscono della rottamazione 2019.
Quella della rottamazione dei ruoli sembra una storia senza fine, fatta di riedizioni, proroghe e riaperture.
Dopo la prima edizione (quella della manovra di fine 2016, art. 6, D.L. n. 193/2016), infatti, se ne sono avute altre due, tutte previste dalle manovre di bilancio degli anni successivi (la rottamazione bis di cui all’art. 1, D.L. n. 148/2017 e la rottamazione ter di cui all’art. 3, D.L. n. 119/2018).
Ma, come se non bastasse, in corso d’opera, non sono mancate le modifiche: l’ultima, in ordine di tempo, è quella introdotta dal decreto Crescita (art. 16-bis, D.L. n. 34/2019). Con tale norma è stata disposta la possibilità di inviare l’istanza di adesione entro il 31 luglio 2019, per chi non lo avesse fatto entro il 30 aprile 2019.
Tale ultima data, infatti, riguardava coloro che, sfruttando la norma del D.L. n. 119/2018, avevano deciso di chiudere le pendenze 2000-2017, appunto presentando l’istanza di adesione entro la suddetta data e versando la prima o unica rata entro il 31 luglio.
Invece, per chi, ritardatario, ha voluto sfruttare quest’ultima possibilità prevista dal decreto Crescita, il versamento è stato fissato al 30 novembre 2019 (in realtà, 2 dicembre considerato che il 30 novembre cade di sabato).
Si è, dunque, venuta a creare una disparità di trattamento tra chi è stato tempestivo aderendo entro il 30 aprile e chi, invece, ha deciso di farlo entro il 31 luglio, considerando che si tratta della stessa identica rottamazione.
Ora il Legislatore sembra voler correre ai ripari equiparando il termine di versamento per tutti al 30 novembre 2019 (rectius, 2 dicembre).
Per capire meglio la portata della novità che si vuole introdurre, però, è opportuno fare una breve sintesi della norma interessata (l’art. 3, D.L. n. 119/2018), rapportandola alle modifiche che la stessa ha subito negli ultimi mesi.
Cosa prevede la rottamazione ter
La definizione agevolata riguarda i ruoli consegnati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, tenendo conto di alcune esclusioni (ad esempio, i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti o le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, giusto per citarne alcune).
Per chi voleva aderire, la procedura era la seguente (art. 3, commi da 2 a 20, D.L. n. 119/2018):
– presentare istanza di adesione entro il 30 aprile 2019;
– attendere il via libera da parte di Agenzia delle entrate riscossione entro il 30 giugno 2019;
– pagare le somme in unica soluzione, entro il 31 luglio 2019 oppure nel numero massimo di 18 rate consecutive, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute, scadenti rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2019; le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020.
Però le possibilità non si limitavano solo a queste. Infatti, era previsto che:
– chi aveva aderito alla rottamazione bis, ma non erano in regola con i versamenti, potevano sanare il pregresso entro il 7 dicembre 2018 e quindi fruire, sul restante debito, del differimento automatico del versamento da effettuare in 10 rate consecutive di pari importo, con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019, salva la possibilità di versare un’unica rata entro il 31 luglio (art. 3, commi 21 e 22, D.L. n. 119/2018);
– chi si trovava nella situazione di cui al punto precedente, ma non aveva versato il pregresso entro il 7 dicembre 2018, poteva definire il debito secondo le regole della rottamazione ter versando le somme in unica soluzione entro il 31 luglio 2019, ovvero nel numero massimo di 10 rate consecutive, ciascuna di pari importo, scadenti la prima il 31 luglio 2019, la seconda il 30 novembre 2019 e le restanti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2020 e 2021 (art. 3, comma 23, D.L. n. 119/2018);
– chi era stato coinvolto negli eventi sismici del 2016 poteva fruire, per chiudere le pendenze relative all’adesione alla prima rottamazione e/o alla rottamazione bis, relativamente ai ruoli 2000-2017, della possibilità di versare il dovuto in 10 rate consecutive di pari importo, con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019.
In tutti i casi, il comune denominatore era la scadenza del primo o unico versamento al 31 luglio 2019.
Novità introdotte con il decreto Crescita
Con il decreto Crescita è arrivata una importante novità: è stata concessa un’ultima possibilità ai “ritardatari” – e cioè a coloro che non avevano presentato l’istanza di adesione per i ruoli consegnati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 – di sfruttare la rottamazione ter per sanare la propria posizione.
Per quanto riguarda l’adesione, doveva essere effettuata entro il 31 luglio 2019: entro tale data si poteva chiedere all’Agente della riscossione di definire i suddetti ruoli, purché gli stessi non erano stati già oggetto di richiesta di adesione precedente.
Una volta presentata l’istanza, la comunicazione da parte dell’Agente della riscossione è prevista entro il 31 ottobre.
A questo punto, il contribuente, se decide di dare seguito alla definizione agevolata, versa il dovuto:
– in unica rata entro il 30 novembre 2019 (più precisamente 2 dicembre);
– in un massimo di 17 rate di cui la prima, pari al 20%, da versare entro il 30 novembre 2019 (2 dicembre) e le restanti rate, di pari importo, da versare entro il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre a partire dal 2020 (con interessi del 2% calcolati dal 1° dicembre 2019).
Cosa prevede il decreto fiscale 2020
Analizzando le norme sopra esposte appare del tutto evidente che i ritardatari che hanno preso al volo l’ultimo treno del decreto Crescita godono di un maggior favore rispetto a tutti coloro che, diligentemente, hanno aderito in passato.
Infatti, mentre per i primi è stato concesso maggior tempo per pagare (a partire dal 30 novembre) per tutti gli altri la prima o unica rata è rimasta ferma al 31 luglio.
Ma, è bene dirlo, non è stata una “cattiveria” del Legislatore: semplicemente, essendo il decreto Crescita emanato a giochi ormai fatti (si ricorda che il D.L. n. 34, già nella versione ante conversione, è datato 30 aprile 2019), non era tecnicamente possibile prevedere le stesse date fissate in precedenza.
Ciò non toglie che si è comunque in presenza di una palese disparità di trattamento. Ora, dunque, si cerca, dunque, di correre ai ripari.
Nella nuova norma in fase di approvazione, infatti, la scadenza per il versamento della prima e unica rata dovrebbe essere fissata entro il 30 novembre 2019 (o meglio 2 dicembre) anche per:
– i debitori che hanno tempestivamente presentato la propria dichiarazione di adesione alla rottamazione ter entro il 30 aprile 2019;
– quanti provengono dalla rottamazione bis o sono stati colpiti dagli eventi sismici verificatisi nel 2016 nell’Italia Centrale.
Pertanto, se questi contribuenti non hanno versato la prima o unica rata entro il 31 luglio, di fatto dovrebbero rientrare nella definizione agevolata.
Come rateizzare le somme
Resta ora da capire come potranno eventualmente rateizzare le somme. Nella bozza di norma attualmente in circolazione non è previsto nulla a proposito.
Si presume che la nuova situazione possa essere la seguente:
– per i debitori che hanno aderito alla rottamazione ter, le rate dovrebbero passare da 18 a 17 e la prima fissata in misura pari al 20% del dovuto;
– per coloro che provengono dalla rottamazione bis o siano stati colpiti dagli eventi sismici verificatisi nel 2016 nell’Italia Centrale le rate, di pari importo, dovrebbero passare da 10 a 9.
Sul punto, però, è opportuno attendere la versione ufficiale della nuova disposizione, sempre che la stessa trovi davvero posto nel decreto in corso di approvazione.
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