Rottamazione ter: versamento entro il 2 dicembre anche per i ritardatari
- 23 Novembre 2019
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista
Alla cassa per la rottamazione ter delle cartelle: lunedì 2 dicembre scade il termine per versare la prima o unica rata della definizione agevolata dei ruoli 2000-2017 per chi ha sfruttato il maggior termine del 31 luglio 2019, concesso dal decreto Crescita, per presentare l’istanza di adesione. Entro la stessa data è possibile versare la prima o unica rata anche per chi, pur aderendo entro i termini ordinari del 30 aprile, non ha rispettato la prima scadenza dei versamenti fissata al 31 luglio. Da ricordare, infine, che, sempre entro il 2 dicembre sono chiamati alla cassa anche i contribuenti che hanno aderito al saldo e stralcio delle cartelle.
Il 2 dicembre 2019 è una data che molti contribuenti che hanno sfruttato la definizione agevolata di ruoli consegnati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 (rottamazione ter) devono cerchiare in rosso sul calendario.
Infatti, entro tale data scadono i termini per effettuare il versamento della prima o unica rata per molti di coloro che hanno sfruttato la possibilità di definire i ruoli pendenti.
Ma ci sono anche alcune importanti novità introdotte con il decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2020 (D.L. n. 124/2019). Infatti, pur non trattandosi di una vera e propria riapertura, il decreto ha rimesso in corsa coloro i quali, avevano saltato la prima o unica rata lo scorso 31 luglio.
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Nota bene È sempre possibile versare il dovuto entro i 5 giorni successivi senza, per questo, perdere il beneficio della definizione agevolata. |
Soggetti che hanno aderito entro il 31 luglio 2019
I primi contribuenti chiamati alla cassa sono coloro che hanno sfruttato la possibilità concessa dal decreto Crescita (art. 16-bis, D.L. n. 34/2019). In particolare, è stata prevista la possibilità di inviare l’istanza di adesione entro il 31 luglio 2019, per chi non lo avesse fatto entro il 30 aprile 2019.
Tale ultima data, infatti, riguardava coloro che, sfruttando la norma del D.L. n. 119/2018 (rottamazione ter), avevano deciso di chiudere le pendenze 2000-2017, appunto presentando l’istanza di adesione entro la suddetta data e versando la prima o unica rata entro il 31 luglio.
Chi ha sfruttato questa nuova “finestra”, ha potuto presentare l’istanza di adesione entro il 31 luglio 2019 e, in caso di accettazione da parte del concessionario, scegliere tra:
– il versamento unico entro il 30 novembre 2019 (termine slittato automaticamente al 2 dicembre cadendo il 30 novembre di sabato);
– il versamento a rate.
In quest’ultimo caso, è possibile scegliere in un massimo di 17 rate e precisamente:
– il 20% entro il 2 dicembre 2019;
– il restante in rate di pari importo da versare entro il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno fino al 2023.
Ma il decreto Crescita ha introdotto anche altre novità. Infatti, è stata prevista un’ipotesi di rientro per quanti hanno aderito alla rottamazione, ma non hanno ottemperato al versamento delle prime rate che erano scadenzate a luglio e/o settembre e/o ottobre 2018.
Poiché la definizione si perfezionava non con la presentazione della dichiarazione o con il versamento della prima rata (in caso di opzione per il pagamento rateale), ma con il pagamento integrale e tempestivo delle somme dovute, chi ne ha omesso anche una è stato escluso dagli effetti benefici della rottamazione. Pertanto, è stato previsto che, versando le rate omesse entro il 7 dicembre 2018, era possibile rientrare nella rottamazione.
Il decreto Crescita, però, non ha disposto nessuna riapertura di questa possibilità.
È, invece, intervenuto sulla possibilità concessa per i debiti relativi ai carichi per i quali non è stato effettuato l’integrale pagamento, entro il 7 dicembre 2018. In questo caso, le somme possono essere definite in unica soluzione entro il 2 dicembre 2019.
In alternativa, è possibile rateizzare nel numero massimo di 9 rate consecutive:
– la prima delle quali, di importo pari al 20%, scadente il 2 dicembre 2019;
– le restanti, ciascuna di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2020 e 2021.
Soggetti che sfruttano la norma del decreto fiscale 2020
Il decreto fiscale 2020 non ha previsto una riapertura, ma piuttosto un ripescaggio. Infatti, può effettuare il versamento della prima e unica rata entro il 2 dicembre 2019 anche chi:
– ha tempestivamente presentato l’istanza di adesione alla rottamazione ter entro il 30 aprile 2019 (art. 3, commi 2-20, D.L. n. 119/2018);
– proviene dalla rottamazione bis o sia stato colpito dagli eventi sismici verificatisi nel 2016 nell’Italia Centrale (art. 3, commi 21-24, D.L. n. 119/2018).
Questi contribuenti, tenuti al versamento della prima o unica rata entro il 31 luglio 2019, se non vi hanno provveduto, possono effettuare il versamento entro il 2 dicembre senza perdere i benefici della rottamazione.
Soggetti che hanno aderito al saldo e stralcio
La legge di Bilancio 2019 ha previsto il saldo e stralcio delle cartelle (nello specifico i carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017) che consiste in una riduzione delle somme dovute, per i contribuenti in grave e comprovata difficoltà economica.
Nello specifico, l’agevolazione spetta solo alle persone fisiche in difficoltà economiche, situazione che si verifica per coloro i quali hanno l’ISEE del nucleo familiare non superiore a 20.000 euro: questi soggetti possono estinguere i propri debiti in forma agevolata pagando una percentuale ridotta a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo, senza corrispondere sanzioni e interessi di mora.
Le somme dovute possono essere versate in unica soluzione entro il 2 dicembre 2019 o in 5 rate (con interessi annui del 2%) di cui:
– 35% con scadenza il 2 dicembre 2019;
– 20% con scadenza il 31 marzo 2020;
– 15% con scadenza il 31 luglio 2020;
– 15% con scadenza il 31 marzo 2021;
– 15% con scadenza il 31 luglio 2021.
Se il contribuente che ha presentato istanza di adesione al saldo e stralcio non ne ha i requisiti, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione gli ha inviato una Comunicazione con la quale, motivando il mancato accoglimento del saldo e stralcio e limitatamente ai debiti definibili in base alle norme sulla rottamazione ter, avverte il contribuente dell’automatica inclusione nei benefici di tale definizione agevolata fornendo altresì l’importo da pagare e le relative scadenze di pagamento.
A tal proposito, il pagamento delle somme dovute dovrà essere effettuato in un’unica soluzione entro il 2 dicembre 2019 oppure:
– in 17 rate (distribuite in 5 anni), di cui la prima entro il 2 dicembre 2019 (30%) e le restanti 16, ciascuna di pari importo, il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre per i quattro anni successivi;
– in 9 rate (distribuite in 3 anni), nel caso in cui per gli stessi carichi sia stata già richiesta la “rottamazione-bis”, ma non risultino pagate, entro il 7 dicembre 2018, le rate di luglio, settembre e ottobre 2018. Il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il 2 dicembre (30%) e le restanti 8, ciascuna di pari importo, il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre degli anni 2020 e 2021.