Ruling fiscali: annullabili in caso di concorrenza fiscale dannosa
- 9 Novembre 2023
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista
La causa n. C-465/20 P presso la Corte di Giustizia UE si inserisce in un filone ormai piuttosto nutrito, avente ad oggetto l’applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE a «ruling fiscali».
Come noto, il «ruling fiscale» consente alle imprese di sollecitare dall’amministrazione tributaria una «decisione anticipata» relativa all’imposta alla quale saranno assoggettate e di ottenere pertanto da tale amministrazione una posizione ufficiale sull’applicazione delle regole fiscali nazionali e assicurazioni quanto al trattamento fiscale che sarà loro applicato. È indubbio che la disciplina sugli aiuti di Stato non può essere utilizzata per realizzare surrettiziamente un’armonizzazione fiscale che trova ostacoli politici o per lottare contro la concorrenza fiscale dannosa. Sfruttare i vantaggi delle disparità tra sistemi fiscali non implica infatti la concessione di un aiuto e la concorrenza fiscale tra Stati non è di per sé vietata. La Commissione deve tuttavia poter verificare se, attraverso una misura fiscale, come una decisione anticipata, uno Stato membro conceda un vantaggio selettivo ad una determinata impresa. In tal caso, imprese già di per sé dotate di un notevole potere di mercato, come è il caso di Apple, anche in relazione alle dinamiche dei mercati digitali, che tendono alla concentrazione di tale potere, potrebbero trovarsi avvantaggiate rispetto ai competitori, pregiudicando il level playing field tra imprese. Ad evitare queste conseguenze, dannose per la concorrenza e pregiudizievoli per l’innovazione e i consumatori, servono le regole sugli aiuti di Stato.
Il caso
Nel 1991 e nel 2007 l’Irlanda ha emesso due ruling fiscali nei confronti di due società del gruppo Apple (Apple Sales International – ASI e Apple Operations Europe -AOE), costituite in base al diritto irlandese, ma non fiscalmente residenti in Irlanda. I ruling approvavano il metodo con cui ASI e AOE proponevano di determinare gli utili imponibili in Irlanda derivanti dalle attività delle loro succursali irlandesi. Nel 2016 la Commissione europea ha ritenuto che i ruling fiscali, nell’escludere dall’imponibile gli utili derivanti dall’utilizzazione delle licenze di proprietà intellettuale detenute da ASI e AOE, avessero conferito a tali società, tra il 1991 e il 2014, un aiuto di Stato illegale e incompatibile con il mercato interno di cui aveva beneficiato il gruppo Apple nel suo complesso e ha ingiunto all’Irlanda di procedere al suo recupero. Nel 2020, adito dall’Irlanda e da ASI e AOE, il Tribunale dell’Unione ha annullato la decisione della Commissione, ritenendo che quest’ultima non avesse dimostrato l’esistenza di un vantaggio derivante dall’adozione dei ruling fiscali. La Commissione si è rivolta quindi alla Corte di Giustizia per ottenere l’annullamento della sentenza del Tribunale.
Decisione dell’Avvocato Generale
L’avvocato Generale della Corte di Giustizia UE suggerisce alla Corte di annullare la sentenza e di rinviare la causa al Tribunale per una nuova decisione nel merito.
Secondo l’Avvocato generale infatti, il Tribunale ha commesso una serie di errori di diritto laddove ha giudicato che la Commissione non avesse sufficientemente provato che le licenze di proprietà intellettuale detenute da ASI e AOE e i relativi profitti, generati dalle vendite dei prodotti Apple al di fuori degli USA, dovevano essere attribuiti a fini fiscali alle succursali irlandesi. L’avvocato generale ritiene altresì che il Tribunale non abbia correttamente valutato la sussistenza e le conseguenze di taluni errori metodologici che, secondo la decisione della Commissione, viziavano i ruling fiscali. Ad avviso dell’Avvocato generale, è pertanto necessaria una nuova valutazione da parte del Tribunale.