Saldo e primo acconto 2024: alla cassa entro il 1° luglio. Con qualche eccezione
- 15 Giugno 2024
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista
Con la riforma fiscale si è cercato, tra le altre cose, di semplificare e “regolarizzare” i termini di versamento delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi.
In particolare, l’obiettivo è quello di stabilire termini certi e, pertanto, difficilmente prorogabili, in modo da permettere ai contribuenti di pianificare per tempo gli esborsi finanziari.
Segue tale filosofia anche l’estensione della rateazione a dicembre, in modo da permettere ai contribuenti di spalmare il debito fiscale su un periodo più esteso.
E sempre in tema di rateazione, per semplificare, cade la distinzione (e, quindi, i diversi termini) per i non titolari e i titolari di partita IVA.
Pertanto, si ritorna alle scadenze “tradizionali” del 30 giugno per il versamento, salva la possibilità di rimandare di 30 giorni con la maggiorazione.
Le scadenze da ricordare
Iniziamo dalle scadenze di versamento che interessano la generalità dei contribuenti.
Il termine per il versamento del saldo 2023 e del primo acconto 2024, in unica soluzione o come prima rata, sia per quanto riguarda le imposte dirette (IRPEF, IRES e IRAP) che le addizionali (tra cui quelle comunali e regionali IRPEF) e imposte sostitutive (ad esempio cedolare secca sugli affitti, IVIE, IVAFE, ecc.) è fissato al 30 giugno.
Quest’anno, siccome il 30 giugno cade di domenica, slitta al 1° luglio.
È sempre possibile versare le imposte differendo di 30 giorni il termine (quindi, con scadenza il 31 luglio 2024) purché si applichi la maggiorazione dello 0,40%.
Come cambia la rateazione
Importanti novità si registrano per chi sceglie la strada della rateazione che, così come già previsto in passato, consiste nell’applicazione di un tasso di interesse del 4% su base annua.
Innanzitutto, l’ultima rata possibile non è più quella di novembre, ma si può rateizzare fino a dicembre (godendo, quindi, di una rata in più).
Inoltre, altra novità assoluta riguarda l’unificazione dei termini di versamento, al 16 di ogni mese, sia per i titolari di partita IVA che per i non titolari di partita IVA.
Pertanto, la situazione che si prospetta è la seguente:
a) versamento entro il 1° luglio 2024:
– rata 1: entro il 1° luglio 2024;
– rata 2: entro il 16 luglio 2024 con interesse dello 0,17%;
– rata 3: entro il 20 agosto 2024 con interesse dello 0,50
– rata 4: entro il 16 settembre 2024 con interesse dello 0,83%;
– rata 5: entro il 16 ottobre 2024 con interesse dell’1,16%;
– rata 6: entro il 18 novembre 2024 con interesse dell’1,49%;
– rata 7: entro il 16 dicembre 2024 con interesse dell’1,82%;
b) versamento entro il 31 luglio 2024:
– rata 1: entro il 31 luglio 2024;
– rata 2: entro il 20 agosto 2024 con interesse dello 0,18%
– rata 3: entro il 16 settembre 2024 con interesse dello 0,51%;
– rata 4: entro il 16 ottobre 2024 con interesse dello 0,84%;
– rata 5: entro il 18 novembre 2024 con interesse dell’1,17%;
– rata 6: entro il 16 dicembre 2024 con interesse dell’1,50%.
Scadenze per i soggetti ISA
Per il 2024, con il debutto del concordato preventivo biennale, trattandosi del primo anno di applicazione di questo istituto, è stata prevista una disciplina particolare per i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione.
Costoro possono effettuare il versamento del saldo e del primo acconto (in unica soluzione o come prima rata) entro il 31 luglio 2024 senza applicare la maggiorazione dello 0,40%.
La norma non dice nulla a proposito della possibilità, per questi soggetti, di versare entro 30 giorni (quindi entro il 30 agosto 2024) con la maggiorazione dello 0,40%. Essendo questa una regola di carattere generale, salve smentite ufficiali, si è dell’avviso che possa essere valida anche nel caso in oggetto.
Inoltre, va ricordato che l’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP relativo ai periodi d’imposta oggetto del concordato è calcolato sulla base dei redditi e del valore della produzione netta concordati.
Per il primo periodo d’imposta di applicazione del concordato preventivo biennale, se l’acconto è versato in due rate, la seconda rata è calcolata come differenza tra l’acconto complessivamente dovuto in base al reddito e al valore della produzione netta concordato e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie.
Su queste ultime regole, comunque, sono in discussione alcuni importanti modifiche, che, se approvate, costringeranno i contribuenti ad effettuare alcuni complessi calcoli a seconda che scelgano la via dell’acconto determinato sul dato storico o sul reddito concordato.