Saldo IMU 2023 tra novità e proroghe

Da ultimo l’imposta è stata oggetto di novità a livello di disposizioni normative, giurisprudenziali e di prassi amministrativa.

Eventi sismici: esenzioni prorogate

I fabbricati ubicati nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno, colpiti dagli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017 nell’isola di Ischia, sono esenti dall’applicazione dell’IMU fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque fino all’anno di imposta 2023.

È prorogato, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2023, il termine per l’esenzione dall’applicazione dell’IMU nei territori dei comuni delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto colpiti dal sisma del 2012.

I fabbricati ubicati nelle zone delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei Comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis (D.L. n. 189/2016) sono esenti dall’applicazione dell’IMU a decorrere dalla rata scadente il 16 dicembre 2016 e fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2023.

I fabbricati, ubicati nelle zone colpite dal dagli eventi sismici nella regione Abruzzo del 6 aprile 2009, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente, sono esenti dall’applicazione dell’IMU fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi.

Immobili dell’Accademia nazionale dei Lincei: esenzione

A decorrere dal 1° gennaio 2023, all’Accademia nazionale dei Lincei si applicano le disposizioni di cui all’art. 1, commi 759, lettera g), legge n. 160/2019. Pertanto, agli immobili dell’Accademia si applica la disposizione che prevede l’esonero IMU per gli immobili posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive.

Immobili occupati abusivamente: nuova esenzione

Sono esenti da IMU, per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, comma 2, o 633 c.p. o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.

Il soggetto passivo comunica al Comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dal 1° gennaio 2023, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all’esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all’esenzione

Il decreto del MEF non risulta emanato.

Fabbricato di interesse culturale: la riduzione si raddoppia

La lettera b) stabilisce che la base imponibile IMU è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni.

La Corte di Cassazione (ordinanza n. 6266 del 2 marzo 2023) ha ribadito che in tema di IMU, la base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico e di un ulteriore 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, essendo le due agevolazioni fiscali cumulabili, data la differente finalità che perseguono.

Pertanto, nel caso in cui il fabbricato di interesse storico o artistico sia anche inagibile o inabitabile e di fatto non utilizzato è ammessa l’applicazione del doppio beneficio, l’agevolazione comporta che la base imponibile è ridotta al 25%.

La doppia riduzione si ha anche in caso di fabbricati di interesse storico o artistico siano concessi in comodato a un parente entro il primo grado di comodato.

La lettera c) dell’art. 1, comma 747, legge n. 160/2019 stabilisce che la base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1 (Abitazioni di tipo signorile), A/8 (Abitazioni in ville) e A/9 (Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici), concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato.

Anche in questo caso è ammessa l’applicazione del doppio beneficio e l’agevolazione comporta che la base imponibile è ridotta al 25%.

Alluvione Romagna: sospensione solo per l’acconto

Nei confronti dei soggetti che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell’allegato 1 annesso al D.L. n. 61/2023 (territori nei comuni delle Province di Ferrara, Bologna, Forlì-Cesena, Ravenna, Rimini, Pesaro-Urbino, Firenze) è prevista la sospensione dei termini dei versamenti tributari in scadenza nel periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023. I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 20 novembre 2023 (termine prorogato al 10 dicembre 2023 in sede di conversione del D.L. n. 132/2023).

La disposizione riguarda il versamento IMU a titolo d’acconto.

Alluvione Toscana: nessuna disposizione

Per quanto riguarda l’alluvione che ha colpito alcuni territori della Toscana non risultano, alla data del 22 novembre 2023, provvedimenti agevolativi in materia tributaria.

Regione Friuli Venezia Giulia: si applica l’ILIA

Nei comuni della Regione Friuli Venezia Giulia, a decorrere dal 1° gennaio 2023, si applica la legge regionale 14 novembre 2022, n. 17, recante istituzione dell’imposta locale immobiliare autonoma (ILIA), al posto dell’IMU.

Fabbricati gruppo D: aggiornamento coefficienti 2023

Il Direttore generale delle finanze con il decreto 13 febbraio 2023 ha provveduto all’aggiornamento dei coefficienti, per l’anno 2023, per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, ai fini del calcolo dell’IMU e dell’ IMPi.

Esonero social housing: chiarimenti

Con la risoluzione n. 2/DF del 20 marzo 2023, relativamente all’applicazione dell’esenzione dall’IMU nell’ambito del social housing, di cui all’art. 1, comma 741, lettera c), n. 3), della legge n. 160/2019, il Dipartimento delle Finanze ha precisato che l’esenzione o un’aliquota ridotta potrebbe essere applicata per il periodo strettamente necessario all’espletamento delle attività tecnico-amministrative necessarie per l’assegnazione degli alloggi in questione, purché il Comune lo preveda espressamente, stabilendo al contempo anche il periodo entro il quale viene assicurato tale regime agevolativo.

I fabbricati collabenti non sono imponibili

– i fabbricati collabenti sono a tutti gli effetti “Fabbricati” e la circostanza che siano “privi di rendita” li porta ad essere esclusi dal novero dei fabbricati imponibili ai fini IMU, che sono esclusivamente quelli “con attribuzione di rendita”, indice, quest’ultimo, sintomatico di capacità contributiva del bene soggetto a tassazione, in ossequio all’art. 53 Cost.;

– i fabbricati collabenti sono e restano “Fabbricati”, motivo per il quale non possono essere qualificati diversamente, come vorrebbero invece i comuni che li definirebbero “terreni edificabili”.

Conduzione associata di terreni: esenzione dall’IMU

Nell stessa risoluzione n. 4/DF/2023 è chiarito che il contratto di rete e il contratto di compartecipazione agraria concretizzano – proprio in ragione della struttura e della finalità che il legislatore ha voluto riconoscere agli stessi – forme di conduzione associata dei terreni agricoli, che, per la loro stessa natura, comportano una gestione condivisa dei terreni in argomento, pena lo snaturamento del contratto stesso. Per cui, se vengono rispettati tutti i requisiti che caratterizzano tali contratti di tipo associativo, non può ritenersi che venga meno il requisito oggettivo della conduzione che legittima l’applicazione dell’esenzione IMU di cui al comma 758 dell’art. 1, legge n. 160/2019.

Fabbricati rurali strumentali: non occorre la qualifica CD o IAP

È priva di fondamento la pretesa dei Comuni circa la sussistenza della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale di cui all’art. 1, D.Lgs. n. 99/2004 in capo al soggetto passivo IMU o all’utilizzatore dell’immobile ai fini dell’applicazione dell’agevolazione, riservata ai fabbricati rurali strumentali, di cui all’art. 1, comma 750, legge n. 160/2019 (risoluzione n. 4/DF/2023).

La definizione di abitazione principale

Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.

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Il concessionario di aree demaniali paga l’imposta

Nel caso di concessione avente ad oggetto il fabbricato edificato (o edificando) su un’area demaniale, di cui lo stesso costituisce (o costituirà) accessione (art. 934 c.c.), il concessionario acquista la titolarità di un diritto reale assimilabile, rispettivamente, al diritto di superficie o alla proprietà superficiaria (art. 952, commi 1 e 2, c.c.), a seconda che il fabbricato non sia ancora ovvero sia già esistente. Per cui, in tale evenienza, la soggettività passiva ai fini dell’IMU trova fondamento nel D.Lgs. n. 23/2011 (art. 9, comma 1, primo periodo), a tenore del quale “soggetti passivi dell’imposta municipale propria sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi” (Corte di Cassazione, ordinanza n. 10577/2023).

Contratto preliminare di vendita: irrilevante ai fini IMU

Il contratto preliminare di vendita, che attribuisce all’acquirente solo un diritto personale di godimento e non un diritto di proprietà, è del tutto irrilevante ai fini dell’individuazione della soggettività passiva IMU in quanto l’obbligo di versamento dell’imposta è posto a carico dell’acquirente solo dal momento in cui viene stipulato l’atto notarile di compravendita (Corte di Cassazione, ordinanza n. 24972/2022).

Dichiarazione inagibilità o inabitabilità: vale anche per gli anni successivi

Ai fini della agevolazione IMU lo stato di inagibilità o inabitabilità dell’immobile deve essere dichiarato e comprovato dal contribuente con apposite allegazioni. Per gli anni successivi non occorre reiterare tale iter, ma solo fino a quando non subentrano elementi tali da far venir meno il diritto alla agevolazione (Corte di Cassazione, ordinanza n. 19665/2023).

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