Ai fini della determinazione e del versamento della seconda rata IMU, anno 2024, bisogna seguire le seguenti regole:
– l’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine è computato per intero il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all’acquirente e l’imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente;
– il versamento dell’imposta per l’anno in corso è effettuato in due rate, scadenti la prima il 16 giugno (17 giugno per il 2024) e la seconda il 16 dicembre. Resta ferma la facoltà del contribuente di provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in un’unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione dei 12 mesi dell’anno precedente. Il versamento della rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote pubblicato nel sito internet del Dipartimento delle finanze del MEF, alla data del 28 ottobre di ciascun anno.
La rata a saldo è uguale alla rata di acconto nel caso in cui nulla è cambiato circa l’aliquota e le condizioni dell’immobile.
I Comuni possono con proprio regolamento stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari.
Il calcolo del saldo in caso di modificazioni nel 2024
La rata a saldo è uguale alla rata di acconto nel caso in cui nulla è cambiato circa l’aliquota e le condizioni dell’immobile. Se corso del 2024 ci sono state modificazioni che attengono al possesso, alle aliquote e all’utilizzo la rata a saldo non è uguale a quella dell’acconto.
1. Cambiano le quote di possesso ma non l’aliquota
Il 5 luglio 2024 il contribuente A ha ceduto a B il 50% della sua quota di possesso di una unità abitativa e a C l’altro 50%. Il Comune per il 2024 non ha modificato l’aliquota dell’IMU. Cambiano, quindi, le quote di possesso, e pertanto:
A, che aveva versato entro il 17 giugno 2024 la prima rata, non è tenuto a versare il saldo.
B verserà la seconda rata/saldo nella misura della metà dei 6/12 dell’imposta dovuta (pari al 50%) per il 2024.
C verserà la seconda rata/saldo nella misura della metà dei 6/12 dell’imposta dovuta (pari al 50%) per il 2024.
2. Cambia il periodo del possesso ma non l’aliquota
Il contribuente A ha ceduto in data 10 agosto 2024 un’unità immobiliare adibita a civile abitazione. Il Comune per il 2024 non ha modificato l’aliquota dell’IMU. Cambia, quindi, il periodo di possesso.
Il saldo è dovuto per un solo mese.
L’imposta annua dovuta dal contribuente A va determinata applicando al valore imponibile l’aliquota adottata dal Comune per la specifica fattispecie d’immobile, rapportando, poi, l’imposta ai mesi dell’anno in cui il possesso si è protratto.
Rendita catastale = 260,20
Aggiornamento 5% = 13,01
Rendita aggiornata = 273,21
x coefficiente 160 = 43.714
Aliquota 10,6 x mille = 463
7/12 = 270
Prima rata = 231
Saldo (270-231) = 39
3. Cambia l’aliquota
Si ha il possesso di una unità immobiliare adibita a civile abitazione. Il Comune per le unità immobiliari adibite a civile abitazione, per il 2024 ha modificato l’aliquota dell’IMU: dal 10,4 al 10,6 per mille.
Calcolo prima rata
Rendita catastale = 245
Aggiornamento 5% = 12,25
Rendita aggiornata = 257,25
x coefficiente 160 = 41.160
aliquota 10,4 per mille = 428
Prima rata = 214
Calcolo saldo
Rendita catastale = 245
Aggiornamento 5% = 12,25
Rendita aggiornata = 257,25
x coefficiente 160 = 41.160
aliquota 10,6 per mille = 436
saldo (436-214) = 222
4. L’unità abitativa diventa abitazione principale
A decorrere dal 10 agosto 2024 l’unità abitativa è adibita ad abitazione principale, e pertanto gode della relativa agevolazione. È stata già versata la prima rata. Il Comune per il 2024 non ha modificato l’aliquota dell’IMU.
Dovrà essere effettuato il versamento della seconda rata/saldo nella misura di 1/12 dell’imposta dovuta per il 2024.
5. Acquisto unità abitativa adibita ad abitazione principale
Il 10 ottobre 2024 il contribuente ha acquistato una unità abitativa che, essendoci le condizioni previste dalla legge, ha adito ad abitazione principale.
La seconda rata/saldo non è dovuta.
Tre rate per gli enti non commerciali
Gli enti non commerciali effettuano il versamento dell’imposta dovuta per l’anno 2024 in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50% dell’imposta complessivamente corrisposta per l’anno 2023, devono essere versate nei termini del 17 giugno 2024 e del 16 dicembre 2024, e l’ultima, a conguaglio dell’imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno 2025.
Nelle istruzioni è, altresì, chiarito che:
– “l’imposta non è dovuta, non è rimborsata nè può essere utilizzata in compensazione se non supera euro 12,00 o il diverso importo eventualmente stabilito dal Comune”;
– “la compensazione può essere effettuata esclusivamente fra crediti e debiti relativi all’IMU dovuta al medesimo Comune”.
Ci possono essere termini differenti
I Comuni possono con proprio regolamento stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari.
Il Dipartimento delle Finanze nel focus del 21 luglio 2021 ha precisato che la facoltà di differimento può essere legittimamente esercitata dal Comune con esclusivo riferimento alle entrate di propria spettanza e non anche a quelle di competenza statale, le quali, per loro natura, sono interamente sottratte all’ambito di intervento della predetta potestà regolamentare dell’ente locale in materia tributaria. Tale principio porta ad escludere che possano essere deliberati dai Comuni interventi – anche di semplice differimento dei versamenti – aventi ad oggetto la quota dell’IMU di competenza statale relativa agli immobili a destinazione produttiva appartenenti al gruppo catastale D.
Chi effettua il versamento
Casistica casi particolari:
1) versamento effettuato da contitolare: i Comuni possono con proprio regolamento stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri;
2) versamento multiproprietà: per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale (multiproprietà), il versamento dell’imposta è effettuato da chi amministra il bene;
3) versamento del condominio: per le parti comuni dell’edificio, che sono accatastate in via autonoma, come bene comune censibile, nel caso in cui venga costituito il condominio, il versamento dell’imposta deve essere effettuato dall’amministratore del condominio per conto di tutti i condomini;
4) versamento nel fallimento e nella liquidazione coatta amministrativa: per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore sono tenuti al versamento dell’imposta dovuta per il periodo di durata dell’intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.
Come si effettua il versamento
Il versamento dell’imposta è effettuato:
– secondo le disposizioni di cui all’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, con le modalità stabilite con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate (modello F24);
– tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui all’art. 17, D.Lgs. n. 241 del 1997, in quanto compatibili.
Modello F24, F24 EP e F24 Semplificato
Per questa tipologia di versamento l’Agenzia delle Entrate ha emanato (per il modello F24) il provvedimento prot. n. 214429 del 26 maggio 2020, (per il modello F24 EP) i provvedimenti prot. n. 74461 del 25 maggio 2012 e 154279 del 1° dicembre 2015, (per il modello F24 Semplificato) il provvedimento 74461 del 25 maggio 2012.
Con la risoluzione 29 maggio 2020, n. 29/E la stessa Agenzia ha fornito le istruzioni per il versamento, tramite i modelli F24 e F24 Enti pubblici (F24 EP), dell’IMU.
I versamenti dell’IMU tramite il modello F24 sono effettuati utilizzando i codici tributo già istituiti con le risoluzioni n. 35/E del 12 aprile 2012 e n. 33/E del 21 maggio 2013:
– 3912 – IMU – imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze – COMUNE;
– 3913 – IMU – imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale – COMUNE;
– 3914 – IMU – imposta municipale propria per i terreni – COMUNE;
– 3916 – IMU – imposta municipale propria per le aree fabbricabili – COMUNE;
– 3918 – IMU – imposta municipale propria per gli altri fabbricati – COMUNE;
– 3923 – IMU – imposta municipale propria – INTERESSI DA ACCERTAMENTO – COMUNE;
– 3924 – IMU – imposta municipale propria – SANZIONI DA ACCERTAMENTO – COMUNE;
– 3925 – IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO;
– 3930 – IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE.
In caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all’imposta dovuta.
In sede di compilazione del modello F24, i codici tributo sono esposti nella sezione “IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI”.
Per i versamenti dell’IMU da effettuare tramite il modello F24 EP sono confermati i codici tributo istituiti con le risoluzioni n. 53/E del 5 giugno 2012 e n. 33/E del 21 maggio 2013:
– 350E – IMU – imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale – COMUNE;
– 351E – IMU – imposta municipale propria per i terreni – COMUNE;
– 353E – IMU – imposta municipale propria per le aree fabbricabili – COMUNE;
– 355E – IMU – imposta municipale propria per gli altri fabbricati – COMUNE;
– 357E – IMU – imposta municipale propria – INTERESSI DA ACCERTAMENTO – COMUNE;
– 358E – IMU – imposta municipale propria – SANZIONI DA ACCERTAMENTO – COMUNE;
– 359E – IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO;
– 360E – IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE.
In caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all’imposta dovuta.
In sede di compilazione del modello F24 EP, i codici tributo sono esposti nella sezione IMU (valore G).
Con il provvedimento prot. n. 74461 del 25 maggio 2012 l’Agenzia delle Entrate ha provveduto all’approvazione del modello di versamento F24 Semplificato, per eseguire i versamenti unitari in favore dell’Erario, delle Regioni e degli Enti locali. Nelle motivazioni del provvedimento è detto che “il nuovo modello di versamento “F24 Semplificato” risponde all’esigenza di agevolare gli adempimenti dei soggetti che devono effettuare i versamenti di alcune tipologie di entrate a favore dell’Erario, delle Regioni e degli Enti locali, utilizzando un modello semplificato che si compone di un’unica pagina. Inoltre, per le sue caratteristiche (mono pagina), il nuovo modello si presta anche alla postalizzazione da parte dei Comuni delle richieste di pagamento dell’IMU e consente agli operatori di ottenere un risparmio dei costi per la carta e per l’archiviazione”.
Nelle avvertenze per la compilazione del modello F24 Semplificato è chiarito che il modello è ideato per agevolare i contribuenti che devono pagare e compensare le imposte erariali, regionali e degli enti locali, compresa l’IMU, presso gli sportelli degli agenti della riscossione, delle banche convenzionate e degli uffici postali.
Il modello è composto da una sola facciata che contiene due distinte di pagamento: la parte superiore è la copia per chi effettua il versamento, la parte inferiore è la copia per la banca, l’ufficio postale o l’agente della riscossione.
Come indicare gli importi
Gli importi devono sempre essere indicati con le prime due cifre decimali, anche se queste sono pari a zero (ad esempio: somma da versare pari a 52 euro, va indicato 52,00). In presenza di più cifre decimali occorre arrotondare la seconda con il seguente criterio: se la terza cifra è uguale o superiore a 5, si arrotonda al centesimo per eccesso, altrimenti per difetto (ad esempio: 52,755 euro arrotondato diventa 52,76; 52,758 euro arrotondato diventa 52,76; 52,752 euro arrotondato diventa 52,75).
Il pagamento dell’IMU deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
L’importo minimo è di 12 euro, salvo diversa determinazione comunale.
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