Saldo IMU in scadenza: quali aliquote applicare?

L’aliquota di base per l’abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5%. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale l’aliquota è invece pari allo 0,1%. Ai terreni agricoli si applica l’aliquota dello 0,76%, mentre per gli immobili a uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l’aliquota di base è pari allo 0,86%. Per gli altri immobili l’aliquota di base è pari allo 0,86%. I Comuni, in alcuni casi, possono prevedere l’aumento o la riduzione fino all’azzeramento delle aliquote: prima di provvedere al pagamento del saldo IMU, in scadenza al 16 dicembre, è opportuno verificare se il Comune ha esercitato tale facoltà.

Chi – Possessori di immobili (proprietari ovvero titolari del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi)

Cosa – Versamento della seconda rata a saldo dell’imposta municipale propria 2024

Quando – Entro il 16 dicembre 2024

Per ciascuna fattispecie di immobile, le disposizioni di legge stabiliscono l’aliquota dell’IMU. In taluni casi il Comune (il consiglio comunale) può modificare l’aliquota, in aumento o in diminuzione, entro margini stabiliti dalle stesse disposizioni. In vista della scadenza del 16 dicembre per il versamento del saldo IMU 2024 occorre verificare se il Comune ha esercitato la facoltà.

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Aliquota dell’abitazione principale di “lusso”

L’aliquota di base per l’abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1 (Abitazioni di tipo civile), A/8(Abitazioni in ville) e A/9 (Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici) e per le relative pertinenze è pari allo 0,5%.

Il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all’azzeramento. Il Dipartimento delle Finanze nel focus del 21 luglio 2021 ha dichiarato non coerente alle norme la determinazione da parte di un Comune di una aliquota dello 0, 75%. Al Comune è attribuita la facoltà di diminuire tale aliquota sino all’azzeramento o di aumentarla solo sino alla misura dello 0,6%.

Aliquota dei fabbricati rurali ad uso strumentale

L’’aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis, D.L. n. 557/1993, è pari allo 0,1%. I Comuni possono solo ridurla fino all’azzeramento.

La facoltà accordata al Comune può essere esercitata solo in diminuzione.

Il Dipartimento delle Finanze nel focus del 21 luglio 2021 ha dichiarato non coerente alle norme la determinazione da parte del Comune di una aliquota dello 0, 2%, in quanto l’aliquota è superiore a quella massima consentita dal legislatore statale.

Aliquota dei terreni agricoli

L’aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76%. I Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all’1,06% o diminuirla fino all’azzeramento.

La facoltà può essere esercitata in aumento o in diminuzione.

Aliquota degli immobili a uso produttivo gruppo D

Per gli immobili a uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l’aliquota di base è pari allo 0,86%, di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato, e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all’1,06% o diminuirla fino al limite dello 0,76%.

È stabilito un meccanismo secondo il quale allo Stato va il gettito dell’aliquota pari allo 0,76%. I Comuni possono manovrare l’aliquota dallo 0,76% all’1,06%. Il gettito del Comune si collocherà all’interno della forcella deliberata: con l’aliquota dello 0,76% al Comune non va alcun gettito, con aliquota superiore allo 0,76% al Comune va il gettito eccedente lo 0,76%.

La facoltà può essere esercitata in aumento o in diminuzione, con attenzione al gettito a favore dell’Erario e a favore del Comune.

Il Dipartimento delle Finanze nel focus del 21 luglio 2021 ha dichiarato non coerente alle norme la determinazione da parte del Comune di una aliquota dello 0,7%.

Ad avviso del Dipartimento deve, pertanto, ritenersi illegittima la determinazione da parte dell’ente locale di un’aliquota inferiore allo 0,76% per i fabbricati rientranti nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria D/10 (fabbricati rurali ad uso strumentale, visti in precedenza) per i quali, invece, è fissata l’aliquota di base dello 0,1% che può essere diminuita sino all’azzeramento ma non aumentata.

Aliquota dello 0, 86% per gli altri immobili

Per gli immobili diversi dall’abitazione principale, dai fabbricati rurali ad uso strumentale, dai terreni agricoli e dagli immobili produttivi gruppo D (visti in precedenza), l’aliquota di base è pari allo 0,86%.

I Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all’1,06% o diminuirla fino all’azzeramento.

La facoltà può essere esercitata in aumento o in diminuzione.

Riepilogo Aliquote e facoltà comunali

Immobili

Aliquota %

Aumento

Diminuzione

Abitazione principale A/1, A/8, A/9

0,5

+ 0,1 punti percentuali

Fino a zero

Fabbricati rurali ad uso strumentale

0,1

Fino a zero

Terreni agricoli

0,76

Sino a 1,06 %

Fino a zero

Immobili uso produttivo gruppo D

0,86

Sino a 1,06%

Fino a 0,76%

Altri Immobili

0,86

Sino a 1,06%

Fino a zero

Autorizzazione pagamento mediante domiciliazione bancaria: riduzione dell’aliquota

L’art. 118-ter, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 stabilisce che gli enti territoriali possono, con propria deliberazione, stabilire una riduzione fino al 20% delle aliquote e delle tariffe delle proprie entrate tributarie e patrimoniali, applicabile a condizione che il soggetto passivo obbligato provveda ad adempiere mediante autorizzazione permanente all’addebito diretto del pagamento su conto corrente bancario o postale. La norma è di carattere generale e si applica anche all’IMU.

Queste le regole:

– la riduzione è facoltativa;

– è necessaria una deliberazione del Comune;

– la riduzione è fino al 20%.

Nella delibera il Comune dovrà fissare la misura che vuole applicare.

Provvedimenti che si occupano di IMU con decorrenza 2025

La diversificazione delle aliquote IMU

L’art. 1, comma 756, legge n. 160/2019 stabilisce che i Comuni, in deroga all’art. 52, D.Lgs. n. 446/1997, possono diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del MEF. Le fattispecie individuate possono essere modificate o integrate con decreto del MEF.

– stabilito le modalità di elaborazione e trasmissione del prospetto;

– sancito che l’obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell’IMU tramite l’elaborazione del Prospetto, utilizzando l’applicazione informatica, decorre dall’anno di imposta 2024;

– individuato le fattispecie ai fini della diversificazione delle aliquote IMU (Allegato A);

– fatto presente che le fattispecie individuate possono essere modificate o integrate con decreto dello stesso MEF.

– approvato un nuovo Allegato A;

– stabilito una nuova decorrenza dell’obbligo di utilizzare il prospetto.

Viene stabilito che l’obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell’IMU tramite l’elaborazione del prospetto, utilizzando l’applicazione informatica, decorre dall’anno di imposta 2025.

Irrilevanza catastale degli allestimenti mobili in strutture ricettive all’aperto: deroga IMU

L’art. 7-quinqies, D.L. 9 agosto 2024, n. 113 stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, gli allestimenti mobili di pernottamento dotati di meccanismi di rotazione in funzione, ubicati nelle strutture ricettive all’aperto, non rilevano ai fini della rappresentazione e del censimento catastale e sono pertanto esclusi dalla stima diretta di cui all’articolo 30 del regolamento di cui al D.P.R. 1° dicembre 1949, n. 1142, per la determinazione della rendita catastale.

A decorrere dal 1° gennaio 2025, nella stima diretta della rendita catastale delle strutture ricettive all’aperto il valore delle aree attrezzate per gli allestimenti e di quelle non attrezzate destinate al pernottamento degli ospiti è aumentato rispettivamente nella misura dell’85% e del 55% rispetto a quello di mercato ordinariamente attribuito a tali componenti immobiliari.

Viene stabilito che gli intestatari catastali delle strutture, innanzi viste, a decorrere dal 1° gennaio 2025, presentano, entro il 15 giugno 2025, atti di aggiornamento geometrico ai sensi dell’art. 8, legge n. 679/1969, per l’aggiornamento della mappa catastale, nonché atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701, per l’aggiornamento del Catasto dei fabbricati, in coerenza con quanto innanzi previsto. Si applicano le sanzioni previste per le violazioni dell’art. 20, R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652.
L’Agenzia delle Entrate, qualora rilevi la mancata presentazione degli atti di aggiornamento, attiva il procedimento di cui all’art. 1, comma 277, legge n. 244/2007.

Con decreto del MEF, da emanare entro 90 giorni dalla data del 9 ottobre 2024, sono individuate le eventuali ulteriori fonti informative necessarie per le attività di monitoraggio.

Viene stabilito, altresì, che limitatamente all’anno di imposizione 2025, in deroga all’art. 1, comma 745, legge n. 160/2019 (normativa IMU), per gli atti di aggiornamento presentati entro il 15 giugno 2025, le rendite catastali rideterminate hanno effetto dal 1° gennaio 2025.

Infine, dall’attuazione di queste disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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