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Saldo IVA 2023 entro il 18 marzo

Saldo Iva 2023 Entro Il 18 Marzo

C’è tempo fino al 18 marzo 2024 (il 16 marzo cade di sabato) per il versamento del saldo IVA 2023. Entro questa data i titolari di partita IVA sono tenuti a versare l’imposta a saldo in base a quanto emerso dalla dichiarazione annuale.

Il versamento può essere effettuato_

– in un’unica soluzione ovvero

rateizzando le somme dovute da questa data, con una maggiorazione.

Diversamente da quanto disposto precedentemente, la rateazione può essere effettuata senza la preventiva opzione in sede di dichiarazione periodica e il versamento del saldo, anziché concludersi entro il 16 novembre, deve concludersi entro il 16 dicembre (cfr. D.Lgs. n. 1/2024). Pertanto, la nuova norma consente di poter rateizzare il saldo IVA in un numero massimo di 10 rate, anziché 9.

Come pagare

Le modalità per il versamento del saldo IVA relativo all’anno d’imposta 2023 sono contenute nelle istruzioni per la compilazione della dichiarazione annuale approvate dall’Agenzia delle Entrate.

Il contribuente deve versare il saldo IVA 2023 entro il 18 marzo, termine per il quale è possibile però optare per il differimento al 30 giugno con la maggiorazione dello 0,40% a titolo d’interesse per ogni mese o frazione di mese successivo.

Il soggetto IVA può:

– versare in un’unica soluzione entro il 16 marzo oppure rateizzare maggiorando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima;

– versare in unica soluzione entro il 30 giugno con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo oppure rateizzare dalla data di pagamento, maggiorando dapprima l’importo da versare con lo 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo e quindi aumentando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima.

È, in ogni caso, possibile avvalersi dell’ulteriore differimento del versamento del saldo IVA al termine fissato dal comma 2 dell’art. 17, D.P.R. n. 435/2001 (30 luglio), applicando sulla somma dovuta al 30 giugno (al netto delle compensazioni) gli ulteriori interessi dello 0,40%.
Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui all’art. 17, D.Lgs. n. 241/1997, compresi i versamenti rateali, che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione.

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