Saldo IVA: contribuenti alla cassa entro il 16 marzo. In unica soluzione o a rate?

Entro il 16 marzo 2023 deve essere versato il saldo IVA per l’anno 2022, l’ammontare dovuto è quello risultante dalla dichiarazione annuale 2023 (rigo VL32) e il versamento deve essere eseguito solo se l’importo del debito IVA è superiore a 10,33 euro.

Il contribuente potrà scegliere se pagare in unica soluzione o rateizzare il saldo IVA, in tale seconda ipotesi il numero massimo di rate previsto è pari a 9. Le rate devono essere tutte di uguale importo ed entro il prossimo 16 marzo dovrà essere pagata la prima rata.

Il termine del 16 marzo non è perentorio, nel senso che qualora il contribuente lo voglia può differire il pagamento in corrispondenza della “scadenza” prevista per il versamento delle somme dovute per la dichiarazione dei redditi 2023.

Quando pagare il saldo IVA

Il pagamento del saldo del debito IVA dell’anno 2022 è in scadenza il prossimo 16 marzo, eppure il contribuente ha facoltà di rinviare tale pagamento per effettuare il pagamento contestualmente alle scadenze previste per i modelli dichiarativi dei redditi.

I contribuenti, inoltre, possono sempre scegliere se pagare il saldo IVA in un’unica soluzione oppure a rate.

Ecco qual è, secondo le vigenti disposizioni, il calendario per effettuare il saldo IVA, risultante dalla dichiarazione annuale 2023 e, precisamente, dal rigo VL 32.

Il versamento del saldo Iva può essere effettuato in unica soluzione ovvero differito alla scadenza prevista per il versamento delle somme (IRPEF o IRES) dovute in base alla dichiarazione dei redditi – tale facoltà è applicabile anche per i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare (Ris. n. 20/E/2017).

Più precisamente, il pagamento del saldo IVA 2023 può essere effettuato:

– in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2023 oppure rateizzando l’importo con la maggiorazione dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima;

– in unica soluzione entro il 30 giugno 2023 (o meglio entro il termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi) con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo oppure rateizzando l’importo dalla data di pagamento, maggiorando dapprima l’importo da versare con lo 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo e, quindi, aumentando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima.

Interessi dovuti

Pagamenti entro

16 marzo 2023

0,40%

Dal 17 marzo al 17 aprile 2023

0,80%

Dal 18 aprile al 16 maggio 2023

1,20%

Dal 17 maggio al 16 giugno 2023

1,60%

Dal 17 giugno al 30 giugno 2023

Come ricordano le istruzioni ministeriali, per chi procede con il pagamento a rate – ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 241/1997 – le rate devono:

– essere di pari importo;

– la prima rata deve essere versata entro il termine previsto per il versamento dell’IVA in unica soluzione;

– le rate successive alla prima devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza;

– l’ultima rata, in ogni caso, non può essere versata oltre il 16 novembre.

N.B. In tutti i casi in cui il termine di pagamento cade di sabato o in un giorno festivo, detto termine è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

È, altresì, possibile avvalersi dell’ulteriore differimento del versamento del saldo IVA alla data del 31 luglio 2023 (in quanto il 30 luglio 2023 cade di domenica) – termine fissato dal comma 2 dell’art. 17 del D.P.R. n. 435/2001 – applicando in tale fattispecie, sulla somma dovuta al 30 giugno (al netto delle compensazioni), gli ulteriori interessi dello 0,40% (cfr. risoluzione n. 73/E/2017).

Ricordiamo, infine, che per i soggetti IRES (società di capitali ed enti equiparati) la scadenza del saldo IVA collegata a quella prevista per il pagamento delle imposte dovute in base al modello redditi 2023 è legata alla data di approvazione del bilancio d’esercizio e alla chiusura dell’esercizio.

Come effettuare il pagamento del saldo IVA 2023

Il pagamento del saldo IVA 2023 può essere effettuato esclusivamente modalità telematica, mediante il modello di pagamento F24.

In tal caso, il contribuente dovrà utilizzare la sezioneErario” del modello F24 e il codice tributo “6099” (Iva annuale saldo); inoltre, nel camporateazione” dovrà indicare il codice “0101” per il versamento in unica soluzione e nel campo “anno di riferimento” il 2022.

Se, invece, il contribuente sceglie la modalità a rate allora il contribuente dovrà utilizzare:

– il codice “6099” per il saldo Iva annuale, indicando come “anno di riferimento”, il 2022;

– il codice “1668” per la maggiorazione a titolo di interessi dovuti;

– nel campo “rateazione” dovrà indicare il numero delle rate e, precisamente, nei primi due caratteri il valore che identifica la rata che si sta versando e negli ultimi due il numero totale delle rate.

Esempio. Se il contribuente rateizza in 6 rate e paga a marzo la prima rata dovrà indicare nel campo “rateazione” il numero “0106”.

Saldo IVA 2023 utilizzando la compensazione

Se il contribuente intende effettuare il versamento del saldo annuale IVA mediante compensazione, il relativo modello F24 dovrà essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline) sia che si tratti di un modello F24 che presenta un saldo “a debito” che abbia un saldo “a zero”).

Il modello F24 può essere presentato attraverso i servizi telematici dell’AdE:

direttamente dal contribuente o dal sostituto d’imposta, utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online”;

– avvalendosi di un intermediario abilitato, di cui all’articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998.

In tema di compensazione appare opportuno ricordare che l’istituto della compensazione soggiace a specifiche regole. In particolare, la compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all’anno dell’imposta sul valore aggiunto per importi superiori a 5.000 euro annui può essere effettuata solo a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge.

Credito da dichiarazione IVA 2023

Utilizzo in compensazione

Fino a 5 mila euro

Dal 1° gennaio 2023, liberamente

Oltre 5 mila euro

Dopo 10 giorni dalla presentazione della dichiarazione Iva. L’utilizzo richiede l’apposizione nella dichiarazione del visto di conformità, salvo alcune eccezioni previste per i soggetti ISA virtuosi.

Però è solo la compensazione orizzontale (crediti e debiti di natura diversa) ad essere vincolata alle predette limitazioni, in quanto la possibilità di utilizzare liberamente il credito per compensare un debito della medesima imposta è una peculiarità della sola compensazione verticale.

Ricordiamo che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, a regime, il limite massimo delle compensazioni orizzontali e dei rimborsi con procedura semplificata è fissato in 2 milioni di euro per ciascun anno solare, legge di Bilancio 2022 (legge n. 234/2021)

Sotto un profilo applicativo, vogliamo ricordare che la compensazione (modalità e procedure da seguire per la presentazione dei modelli F24) è stata oggetto di importanti novità in seguito al decreto Fiscale 2020 (D.L. n. 124/2019) e che, in tale perimetro applicativo, un significativo quadro è stato fornito successivamente dall’Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 110/E/2019.

Le novità

del D.L. 124/2019

Crediti d’imposta in compensazione

Obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito nel caso di crediti, utilizzati in compensazione tramite modello F24 per importi superiori a 5.000 euro annui, relativi alle imposte sui redditi e all’IRAP (comprese le addizionali e le imposte sostitutive).

Compensazioni effettuate presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate anche per:

– l’utilizzo in compensazione dei crediti maturati in qualità di sostituti d’imposta;

– le compensazioni effettuate dai soggetti non titolari di partita IVA.

Tra le precisazioni, la predetta risoluzione ricorda che ai fini della verifica del superamento del limite di 5 mila euro annui, analogamente a quanto specificato nelle circolari n. 1/E/2010 e n. 29/E/2010, sono considerate solo le compensazioni dei crediti che necessariamente devono essere esposte nel modello F24.

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