– da un lato, l’esenzione delle prestazioni rese dalle cliniche/case di cura non convenzionate e,
– dall’altro, l’aliquota ridotta del 10% per le prestazioni di ricovero e cura rese dalle strutture sanitarie non convenzionate, diverse da quelle esenti, e per quelle di alloggio a favore degli accompagnatori delle persone ricoverate.
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Estensione dell’esenzione
Il decreto Semplificazioni ha previsto che l’esenzione si applica anche se la prestazione sanitaria costituisce una componente della prestazione di ricovero e cura resa alla persona da un soggetto diverso da quelli di cui al n. 19), quando tale soggetto a sua volta acquisti la suddetta prestazione sanitaria presso un terzo in regime di esenzione di cui al n. 18); in tal caso, l’esenzione opera per la prestazione di ricovero e cura fino a concorrenza del corrispettivo dovuto dal prestatore al terzo.
Spesso, però, le predette cliniche/case di cura si avvalgono di liberi professionisti sanitari per l’erogazione delle prestazioni mediche, i quali fatturano le proprie prestazioni in regime di esenzione alla clinica/casa di cura.
Prima della modifica normativa, la clinica/casa di cura non convenzionata fatturava, a sua volta fattura, al paziente, con addebito dell’IVA, il prezzo complessivo del servizio di ricovero e cura, comprensivo del costo sostenuto per l’acquisto delle prestazioni dei professionisti sanitari; tale costo, concorrendo a formare il prezzo del servizio reso dalla clinica/casa di cura al paziente, risultava pertanto inciso dall’imposta applicata sul prezzo complessivo della prestazione di ricovero e cura.
A seguito della novità introdotta dal decreto Semplificazioni, nel rapporto tra la clinica/casa di cura e il paziente, dal prezzo complessivo della prestazione di ricovero e cura occorre considerare distintamente la componente relativa alla prestazione sanitaria acquistata presso il libero professionista, che beneficia dell’esenzione da imposta nei limiti dell’importo dovuto dalla clinica/casa di cura al professionista.
Ad esempio La clinica/casa di cura che riceve una fattura di 5.000 euro dal professionista sanitario, richiedendo 11.000 euro al paziente quale prezzo complessivo della prestazione di ricovero e cura, deve fatturare in regime di esenzione 5.000 euro e in regime di imponibilità i restanti 6.000 euro. |
Sempre ad avviso dell’Agenzia delle Entrate, qualora il professionista provveda a fatturare le prestazioni esenti alla struttura sanitaria in un momento successivo rispetto alla fatturazione da parte della stessa al paziente, è necessario che la struttura presso la quale ha operato sia posta nelle condizioni di stabilire, rispetto alla complessiva prestazione di ricovero e cura erogata al paziente, quale sia la quota-parte da assoggettare al regime di esenzione, in quanto strettamente riferibile alla prestazione resa dal professionista.
La modifica normativa è in linea con la disciplina comunitaria?
Sullo sfondo, resta da verificare se la modifica normativa sia in linea con la disciplina comunitaria, in quanto potrebbe presentare alcuni profili di incompatibilità rispetto:
– dall’altro, ai princìpi espressi dalla Corte di Giustizia in materia di operazioni complesse, cioè composte da più cessioni e/o prestazioni, che devono considerarsi unitarie quando due o più elementi forniti dal soggetto passivo sono così strettamente collegati da formare, oggettivamente, un’unica operazione economica indissociabile la cui scomposizione avrebbe carattere artificiale (si veda, per esempio, causa C-41/04 del 27 ottobre 2005).
Estensione dell’aliquota IVA ridotta del 10%
Dal 22 giugno 2022, l’aliquota del 10% è estesa alle prestazioni di ricovero e cura rese dalle strutture sanitarie non convenzionate, diverse da quelle esenti, nonché a tutte le strutture sanitarie che effettuano prestazioni di alloggio a favore degli accompagnatori delle persone ricoverate.
Resta, inoltre, confermata l’aliquota ridotta per le prestazioni di maggior comfort alberghiero rese dalle strutture sanitarie alle persone ricoverate.