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Sanzioni penali e amministrative in misura piena o ridotta: le alternative della riforma fiscale

Sanzioni Penali E Amministrative In Misura Piena O Ridotta: Le Alternative Della Riforma Fiscale

Lo schema di decreto interviene in maniera significativa sul sistema sanzionatorio sia amministrativo sia penale tributario con lo scopo di contenerne l’eccessiva onerosità, come anche auspicato dalla Corte di Giustizia europea, al fine di un progressivo avvicinamento dell’attuale sistema a quelli delle legislazioni nazionali dei Paesi dell’unione.

Con tutta evidenza, sotto il profilo di carattere generale la riforma interviene, anche per migliorare il coordinamento tra sanzioni penali e sanzioni amministrative tributarie connesse a una medesima violazione, con l’evidente obiettivo di conferire maggiori possibilità ai contribuenti di evitare o ridurre le più pesanti sanzioni penali. Questo in considerazione della presenza di cause attenuanti ovvero nelle ipotesi in cui il contribuente di propria iniziativa e prima della constatazione della violazione, corregge spontaneamente gli effetti della violazione.

Quando viene esclusa la punibilità penale

In particolare per le violazioni di omesso versamento punibili penalmente (omesso versamento di ritenute e omesso versamento di IVA) è esclusa la punibilità penale se il fatto dipende da cause non imputabili all’autore, quando è dimostrato che l’omesso versamento è dipeso da una crisi di liquidità non transitoria dovuta all’inesigibilità dei crediti per accertata insolvenza o sovraindebitamento dei propri clienti ovvero dal mancato pagamento di crediti certi ed esigibili da parte di amministrazioni pubbliche. In effetti, si tratta di ipotesi in cui è evidente l’assenza di dolo nella commissione della violazione.

Ancora, è esclusa la punibilità penale per gli omessi versamenti IVA per fatti di obiettiva incertezza ovvero per le violazioni di omesso versamento delle ritenute o anche dell’IVA, nelle ipotesi in cui il contribuente stia effettuando il versamento rateale del debito a seguito di invio del c.d. avviso bonario, ovvero, anche in caso di decadenza del piano di rateizzazione, se il debito residuo è inferiore a 50.000 euro.

Lo stesso dicasi delle ipotesi di estensione delle cause di non punibilità penale per particolare tenuità del fatto (art. 1, comma 1, lettera f, dello schema di decreto – Atto Governo n. 144). Ci si riferisce, in particolare, alla discrezionalità del giudice sulla non punibilità penale della violazione di omesso versamento, sulla base di uno o più dei seguenti elementi:

– entità dello scostamento dell’imposta evasa rispetto al valore soglia stabilito ai fini della punibilità;

– avvenuto adempimento integrale dell’obbligo di pagamento secondo il piano di rateizzazione concordato con l’amministrazione finanziaria;

– entità del debito tributario residuo, quando sia in fase di estinzione mediante rateizzazione;

– situazione di crisi.

In tutte queste ipotesi, si può escludere la rilevanza penale del fatto, ovviamente, tenendo ferma, la rilevanza della violazione per l’applicazione della sanzione amministrativa per l’omesso versamento.

Quando si ha riduzione delle sanzioni penali

Dalle ipotesi sopra descritte si discosta l’ipotesi introdotta dall’art. 1, lettera l) dello schema di decreto, in questo caso, riferita solamente alle ipotesi di omessi versamenti IVA. Come ultima istanza, ossia quando ci si pone fuori dai casi sopra descritti, è prevista la riduzione delle sanzioni penali fino alla metà e l’esclusione delle più pesanti sanzioni accessorie, quando prima della chiusura del dibattimento il debito tributario, comprese sanzioni amministrative e interessi, è estinto ovvero quando il debito, anche in queste ipotesi, comprese le sanzioni amministrative, è in fase di estinzione mediante rateizzazione o a seguito delle procedure conciliative e di adesione all’accertamento.

Sicuramente si tratta di una possibilità ulteriore per ridurre l’effetto delle sanzioni penali.

Una deroga al principio di specialità

Tuttavia, c’è anche da dire che questa possibilità è l’unica che impone al contribuente di versare le sanzioni amministrative e sottostare insieme alle sanzioni penali sebbene in misura ridotta. Si tratta, con tutta evidenza, di una ipotesi che si pone in deroga il principio di specialità delle sanzioni penali rispetto alle sanzioni amministrative tributarie, di cui all’art. 19, D.Lgs. n. 74/2000.

Questo per dire, che nelle ipotesi in cui non si possono rivendicare i casi di esclusione delle sanzioni penali per omesso versamento per fatti in cui è dimostrata l’assenza del dolo (si veda quanto sopra detto) ovvero non si è proceduto spontaneamente al versamento rateale del debito nella prima fase di contestazione della violazione con il c.d. avviso bonario, il contribuente può valutare l’alternativa tra il sottostare alle sanzioni penali in misura piena, senza il versamento delle sanzioni amministrative, ovvero al versamento delle sanzioni amministrative in misura piena insieme alla riduzione delle sanzioni penali.

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