Sanzioni ridotte per le violazioni relative alle esportazioni
- 21 Marzo 2024
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista
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Esportazione a cura del cessionario non residente
Secondo il dettato normativo:
– il termine di 90 giorni decorre dalla data di consegna dei beni e non dalla data della fattura;
– per poter parlare di esportazione, in questa fattispecie, è necessario che i beni oggetto di cessione siano esportati nello Stato originario, senza alcuna manipolazione o lavorazione.
Tale orientamento è stato recepito dall’Agenzia delle Entrate con la R.M. 10 novembre 2014, n. 98/E, che ha chiarito in dettaglio le modalità da attuare per regolarizzare l’emissione della fattura senza IVA e recuperare l’IVA versata, tramite:
Il legislatore delegato ha esteso tale regime sanzionatorio anche al caso di cessioni intra-UE di beni con trasporto a cura del cessionario o di un terzo per suo conto. Infatti, è stato previsto che se il bene non risulta pervenuto in un altro Stato UE entro 90 giorni dalla consegna si applica in capo al cedente una sanzione pari al 50% dell’imposta.
Pertanto, qualora non si ottenga la prova che il bene sia pervenuto in altro Stato UE ovvero la stessa pervenga oltre 90 giorni dalla data di consegna, il contribuente incorre nella sanzione dal 50% del tributo, a meno che entro i successivi 30 giorni dallo spirare dei 90 giorni successivi alla consegna non provveda alla regolarizzazione della fattura e al versamento dell’imposta.
Esportatore abituale
Il legislatore delegato è intervenuto anche in riferimento alle sanzioni previste in capo all’esportatore abituale e ai suoi fornitori.
Nel caso in cui la dichiarazione d’intento sia stata rilasciata in assenza dei requisiti richiesti dalla norma, dell’omesso pagamento dell’IVA risponde soltanto l’esportatore abituale.
È punito con la medesima sanzione (70% dell’imposta) chi, in mancanza dei presupposti di legge, dichiara all’altro contraente o in dogana di volersi avvalere della facoltà di acquistare beni o servizi oppure importare beni senza l’imposta o ne beneficia oltre il limite consentito.
Infine, sempre in materia di esportazioni, viene stabilito (art. 7, comma 5) che chi, nelle fatture o nelle dichiarazioni in dogana relative a cessioni all’esportazione, indica quantità, qualità o corrispettivi diversi da quelli reali, è punito con la sanzione amministrativa pari al 70% (e non più con una sanzione compresa tra il 100% e il 200% dell’imposta) che sarebbe dovuta se i beni presentati in dogana fossero stati ceduti nel territorio dello Stato, calcolata sulle differenze dei corrispettivi o dei valori normali dei beni. La sanzione non si applica per le differenze quantitative non superiori al 5%.
Revisione delle sanzioni relative al reverse charge
Reverse charge |
D.Lgs. n. 471/1997 |
Registrazione della fattura emessa senza porre in essere gli adempimenti connessi al reverse charge interno ed esterno |
art. 6, comma 9-bis |
500-10.000 euro (e non più 20.000 euro) (*) |
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Mancata registrazione delle fatture emesse dal cedente/prestatore |
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5% (e non più 5-10%) dell’imponibile, con un minimo di 1.000 euro (*) |
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(*) Resta ferma l’applicazione della sanzione per indebita detrazione (70% della detrazione operata) con riferimento all’imposta che non avrebbe potuto essere detratta dal cessionario o dal committente, salvo quando la violazione ha determinato una dichiarazione infedele punita ai sensi dell’art. 5, comma 4, D.Lgs. n. 471/1997. |
Si segnala che le suddette sanzioni si applicano anche nel caso in cui, non avendo adempiuto il cedente o prestatore agli obblighi di fatturazione dell’operazione o avendo emesso una fattura irregolare, il cessionario o committente non informi l’Ufficio competente nei suoi confronti entro la fine del mese successivo a quello in cui doveva essere emessa la fattura o è stata emessa la fattura irregolare, provvedendo entro lo stesso periodo all’emissione di fattura, o alla sua regolarizzazione, e all’assolvimento dell’imposta mediante inversione contabile.
Reverse charge |
art. 6, comma 9-bis1 |
Imposta erroneamente assolta dal cedente/prestatore, in presenza dei requisiti per l’applicazione del reverse charge |
250-10.000 euro per il cessionario/committente (*) Responsabilità solidale al pagamento del cedente cedente/prestatore Resta fermo il diritto alla detrazione (*) Il cessionario/committente è punito con la sanzione pari al 70% dell’imposta, quando l’applicazione dell’imposta in modo ordinario è determinata da un intento di evasione o di frode la cui conoscenza da parte del cessionario/committente sia provata. |
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art. 6, comma 9-bis2 |
Imposta erroneamente assolta dal cessionario/committente, in assenza dei requisiti per l’applicazione del reverse charge |
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250-10.000 euro per il cessionario/committente (*) Responsabilità solidale al pagamento del cedente prestatore Resta fermo il diritto alla detrazione (*) Il cessionario/committente è punito con la sanzione pari al 70% dell’imposta, quando l’applicazione dell’imposta in modo ordinario, anziché mediante il reverse charge, è determinata da un intento di evasione o di frode la cui conoscenza da parte del cessionario/committente sia provata. |
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art. 6, comma 9-bis3 |
Imposta erroneamente assolta dal cessionario o committente per operazioni non soggette ad imposta |
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Se il cessionario o committente applica il meccanismo del reverse charge per operazioni esenti, non imponibili o non soggette ad imposta in sede di accertamento vengano espunti sia il debito che la detrazione operata nelle liquidazioni periodiche, fermo restando il diritto a recuperare l’imposta eventualmente non detratta, ai sensi dell’art. 26, comma 3 e 30-ter, comma 1, D.P.R. n. 633/1972
Tale previsione si applica in tutti i casi di operazioni inesistenti, anche ove astrattamente imponibili, ma il cessionario o committente è punito con la sanzione amministrativa compresa tra il 5 e il 10% dell’imponibile, con un minimo di 1.000 euro. Le disposizioni dei periodi precedenti non si applicano e il cessionario o committente è punito con la sanzione pari al 70% della detrazione IVA compiuta con riferimento all’imposta che non avrebbe potuto detrarre, quando l’esecuzione delle operazioni inesistenti imponibili è stata determinata da un intento di evasione o di frode del quale sia provato che il cessionario o committente era consapevole. |