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Scambi tra Italia e San Marino: la validità del documento di trasporto

Scambi Tra Italia E San Marino: La Validità Del Documento Di Trasporto
Con la risposta a interpello n. 356 del 20 giugno 2023 in tema di rapporti di scambio tra Italia e San Marino e documento di trasporto, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i rapporti tra l’Italia e San Marino e, in particolare, gli scambi fra operatori economici, sono disciplinati dall’art. 71 del decreto IVA. Le modalità applicative dei rapporti di scambio sono, invece, regolamentate dal D.M. 24 dicembre 1993, sostituito, dal 1° ottobre 2021, dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 giugno 2021.
Al riguardo, l’art. 6, D.M. 21 giugno 2021 dispone che le fatture elettroniche emesse da operatori economici muniti di numero di identificazione agli stessi attribuito dalla Repubblica di San Marino, per le cessioni di beni spediti o trasportati nel territorio italiano accompagnate dal documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione, sono trasmesse dall’ufficio tributario al Sdi, il quale le recapita al cessionario che visualizza, attraverso un apposito canale telematico messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, le fatture elettroniche ricevute.

In altre parole, le fatture elettroniche (facoltative dal 1° ottobre 2021 ma obbligatorie dal 1° luglio 2022) ­ emesse dagli operatori sanmarinesi per le cessioni di beni a soggetti passivi nazionali (per le quali è, comunque, necessario il documento di trasporto o altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione) ­ sono trasmesse dall’Ufficio tributario di San Marino al Sistema di Interscambio, il quale provvede a recapitarle all’acquirente nazionale mettendole a disposizione nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”, affinché ne prenda visione ai fini della detrazione dell’imposta.

La sosta dei beni nella sede dello spedizioniere, per il tempo necessario a organizzare il trasporto, non interrompe l’originaria operazione di vendita già posta in essere.

Al riguardo, sono ancora valide le indicazioni rese con la circolare 19 marzo 1980, n. 15, laddove al punto 9 chiarisce che “la sosta di beni presso vettori o spedizionieri ai fini del raggruppamento o smistamento dei beni stessi per la prosecuzione del loro trasporto verso il destinatario indicato nella bolla di accompagnamento, non fa venir meno la validità del documento regolarmente emesso dal mittente, a condizione che la sosta sia limitata al tempo strettamente necessario perle suddette operazioni e che nella sosta non sia configurabile l’esecuzione di un distinto rapporto di deposito.

Non rilevano, ai fini della validità della documentazione, le possibili segmentazioni nella fase del trasporto aventi una “mera funzione di pausa del trasporto stesso”.

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