
Con la risposta a interpello n. 4 del 13 gennaio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che le somme corrisposte a titolo di rimborso delle somme anticipate non possono essere qualificate come redditi da assoggettare a tassazione ai fini Irpef, laddove siano somme restituite al Committente a seguito dello scioglimento consensuale del Contratto.
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