Scissione di asset: neutralità fiscale ai fini delle imposte dirette e dell’IVA

Con la risposta a interpello n. 354 del 20 giugno 2023 l’Agenzia delle Entrate ha esaminato le operazioni di scissione di assets (partecipazioni, marchi e immobili) da parte della scindenda a favore della società socia, in qualità di beneficiaria.

La valutazione in chiave antiabuso ha ad oggetto le previsioni dell’art. 173 TUIR, secondo cui la scissione totale o parziale di una società in altre preesistenti o di nuova costituzione non dà luogo a realizzo né a distribuzione di plusvalenze e minusvalenze dei beni della società scissa, comprese quelle relative alle rimanenze e al valore di avviamento.

In linea di principio, ai sensi di tale disposizione, l’operazione di scissione (anche non proporzionale) è fiscalmente neutrale e il passaggio del patrimonio della società scissa ad una o più società beneficiarie ­ che non usufruiscano di un sistema di tassazione agevolato ­ non determina la fuoriuscita degli elementi trasferiti dal regime ordinario d’impresa.

In particolare, i plusvalori relativi ai componenti patrimoniali traferiti dalla società scissa alla società beneficiaria, temporaneamente latenti in virtù della neutralità fiscale riconosciuta all’operazione di scissione, concorreranno alla formazione del reddito secondo le regole impositive ordinarie vigenti solo al momento in cui i beni fuoriusciranno dalla cerchia dei beni relativi all’impresa, in quanto ceduti a titolo oneroso oppure oggetto di risarcimento (anche in forma assicurativa) per la relativa perdita o il danneggiamento, oppure assegnati ai soci o altrimenti destinati a finalità estranee all’esercizio d’impresa.

Né, sempre in via generale, osta alla neutralità della scissione di cui all’art. 173 TUIR la circostanza che la stessa operazione abbia a oggetto un ramo d’azienda o una serie di asset, affinché non siano ravvisabili profili elusivi, è altresì necessario che la scissione non sia, di fatto, volta all’assegnazione dei beni della scissa attraverso la formale attribuzione dei medesimi a società di ”mero godimento”, non connotate da alcuna operatività, al solo scopo di rinviare sine die la tassazione delle plusvalenze latenti sui beni trasferiti e/o delle riserve di utili in capo ai soci, usufruendo del regime di neutralità fiscale
In tema di IVA, l’art. 19­bis2, comma 7, D.P.R. n. 633/1972 prevede, che, qualora le operazioni straordinarie (i.e. scissione) comportino il passaggio di beni ammortizzabili, la società beneficiaria della scissione è tenuta ad effettuare la rettifica della detrazione IVA, ricorrendone i presupposti.

Il comma 7 dispone, al riguardo, che se i beni ammortizzabili sono acquisiti in dipendenza di fusione, di scissione, le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano con riferimento alla data in cui i beni sono stati acquistati dalla società incorporata o dalle società partecipanti alla fusione, dalla società scissa. I soggetti cedenti o conferenti sono obbligati a fornire ai cessionari o conferitari i dati rilevanti ai fini delle rettifiche.

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