Scommesse, l’imposta italiana è dovuta anche da bookmaker maltesi

corte di giustizia ue

Per i giudici comunitari è legittima la scelta del Governo di tassare il soggetto comunitario che opera nel nostro Paese senza concessioni

di Marco Mobili


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3′ di lettura

L’imposta sulle scommesse in Italia è dovuta anche da bookmaker stabiliti in uno Stato membro ma che operano in Italia privi di concessione e utilizzano i centri di trasmissione dati, cosiddetti Ctd. Così la Corte di giustizia con la sentenza (causa C-788/18, Stanleyparma e Stanleybet Malta contro i Monopoli) risponde alla Commissione tributaria di Parma che chiedeva se la nuova imposta fosse applicabile a un operatore maltese nel rispetto del principio di libera prestazione dei servizi. L’operatore , infatti, aveva impugnato la richiesta dell’agenzia delle Dogane e dei Monopoli con cui gli veniva chiesto il versamento di oltre 8 milioni di euro a titolo di Imposta unica sulle scommesse raccolte in Italia nel 2011 a Stanleyparma, come Ctd gestore «per conto terzi» di attività di scommesse, nonché a Stanleybet, quale obbligato solidale di Stanleyparma. Bocciata dalla Corte costituzionale la parte della norma che chiedeva il recupero retroattivo dell’imposta dovuta (fino al 2010), resta dovuta secondo i giudici comunitari l’imposta dal 2011 in avanti dagli operatori di scommesse, loro mandanti, stabiliti in altro Stato membro.

Va eliminata qualsiasi discriminazione
Secondo la Corte, dunque, il principio di libera prestazione dei servizi non contrasta con l’imposta introdotta dal Governo Italiano. Secondo le regole Ue, nei confronti del prestatore di servizi stabilito in altro Stato membro, va eliminata qualsiasi discriminazione fondata sulla sua cittadinanza. Inoltre è prevista l’eliminazione di qualsiasi restrizione che vieti, ostacoli o renda meno attraenti le attività del prestatore stabilito in un altro Stato membro, se fornisce legittimamente servizi analoghi.

Il c aso particolare
Ma per la Corte l’imposta unica si applica a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte sul territorio italiano, senza operare alcuna distinzione in funzione del luogo di stabilimento degli operatori, e pertanto l’applicazione dell’imposta anche ai Ctd gestiti dalla Stanleybet Malta non può essere considerata discriminatoria. A differenza dei Ctd che trasmettono i dati di gioco per conto degli operatori di scommesse nazionali, dotati di concessione, la Stanleyparma raccoglie scommesse per conto della Stanleybet Malta, che ha sede in un altro Stato membro e che non ha alcuna concessione in Italia. Stanleyparma non si trova quindi in una situazione analoga a quella dei Ctd che operano per conto di operatori titolari di una concessione per l’organizzazione delle scommesse in Italia. In questo senso per i giudici comunitari Stanleyparma non può ritenersi discriminata rispetto agli altri operatori perché assoggettata ad imposta.

Il piano temporale
Sul tema della doppia imposizione fiscale, la Corte ha precisato che «allo stato attuale dello sviluppo del diritto dell’Unione, gli Stati membri non hanno un generale obbligo di adeguare il proprio sistema fiscale ai vari sistemi di tassazione degli altri Stati membri, al fine, in particolare, di eliminare la doppia imposizione». La Corte ha, invece, considerato irricevibile il quesito sulla norma che stabilisce come base imponibile per le imposte a carico dei centri esteri il triplo della raccolta media provinciale registrata dalle agenzie concessionarie. La decisione si spiega con il fatto che «la normativa nazionale del 2014 (che introduce il calcolo sulle imposte, spiega l’agenzia di stampa Agipronews) non è applicabile alla controversia oggetto del procedimento principale, dato che l’avviso di accertamento contestato si riferisce all’anno 2011. Di conseguenza, la terza questione – irrilevante ai fini della soluzione della controversia – è irricevibile», conclude la Corte.

La reazione
«La sentenza sembra ribaltabile nelle sedi di appello tributario e in Cassazione». È quanto hanno dichiarato ad Agipronews fonti dell’ufficio legale Stanleybet, commentando la sentenza sull’imposta a carico delle agenzie senza concessione. Dall’altro lato va ricordato che i Monopoli hanno rilanciato la guerra ai Ctd privi di concessione con l’ultima manovra di bilancio, inserendo tra le misure anti evasione la possibilità di chiudere l’attività per i Ctd che hanno perso almeno un grado di giudizio.

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