Sconto in fattura: cosa fare in caso di fatture elettroniche scartate dal SdI

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 140 del 24 giugno 2024 in tema di sconto in fattura e applicazione in ipotesi di fatture elettroniche scartate dal SdI.

Occorre ricordare come l’Agenzia delle entrate ha recentemente ribadito che una fattura inviata al Sistema di Interscambio (”SdI”), ma dallo stesso scartata, non viene a giuridica esistenza e non può considerarsi emessa.

Tuttavia, lo scarto non pregiudica di per sé la tempestiva emissione del documento laddove il problema che vi ha dato corso venga corretto nei cinque giorni successivi alla ricezione del messaggio che dà conto dello scarto stesso (restando ovviamente escluse correzioni ripetute che portino al superamento dei termini previsti, in generale, dall’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 per l’emissione delle fatture).
Stanti le richiamate indicazioni, deve pertanto ribadirsi il principio in base al quale una fattura inviata allo SdI nei termini di cui all’articolo 21 e ss. del d.P.R. n. 633 del 1972 ­ dallo stesso SdI scartata e nuovamente inviata nei cinque giorni successivi con medesimo numero e data ­ si ha per tempestivamente emessa, ulteriormente precisando che laddove l’emissione della fattura per i servizi resi non sia contestuale al pagamento degli stessi (anche tramite riconoscimento dello sconto) e, pertanto, il documento indichi due diverse date una di effettuazione dell’operazione (ossia di pagamento, anche tramite l’equivalente sconto) ed una successiva di trasmissione allo SdI, laddove la seconda sia rispettosa dei termini di legge (ivi compresi i sopra richiamati cinque giorni dall’eventuale scarto), la fattura risulterà correttamente emessa e lo sconto applicato.
In altre parole, ai fini dell’individuazione del momento di sostenimento della spesa, in ipotesi di opzione per lo ”sconto integrale” in fattura applicabile secondo le percentuali vigenti in tale momento, è possibile dare rilevanza alla data indicate in fattura, corrispondente all’effettuazione dell’operazione (ossia al pagamento, anche tramite l’equivalente sconto), sempreché la relativa fattura sia stata trasmessa allo SdI nei termini stabiliti dall’articolo 21, comma 4, del d.P.R n. 633 del 1972 (entro 12 giorni), e ricorrano gli ulteriorirequisiti formali e sostanziali previsti dalla disciplina del ”Superbonus 110%”.

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