Secondary ticketing, vendita imponibile Iva

imposte indirette

L’accordo per la cessione dei biglietti a piattaforme non è una commissione

di Fabrizio Cancelliere e Gabriele Ferlito


default onloading pic(Agf)

2′ di lettura

La vendita di biglietti a piattaforme di rivendita online non è inquadrabile nello schema della commissione alla vendita, ma costituisce una vera e propria compravendita, come tale imponibile ai fini Iva. Inoltre, i servizi di co-marketing svolti a favore delle piattaforme internazionali, con il fine di promuovere l’interesse del pubblico nei confronti dell’evento, rientrano nella prassi di mercato e vanno trattati come servizi generici, non rilevanti ai fini Iva nel territorio nazionale. È quanto affermato dalla Ctp Milano con la sentenza 3979/19/2019 (presidente Celletti, relatore Chiametti).

Il caso riguarda una società italiana – operante nella produzione, nell’allestimento artistico/tecnico e nella messa in scena di concerti musicali – la quale aveva intrattenuto rapporti commerciali con una società svizzera che gestiva una importante piattaforma online per la rivendita di biglietti. In particolare la società italiana cedeva a quella svizzera, al prezzo facciale, una parte dei biglietti relativi agli spettacoli (in regime di imponibilità Iva); la società svizzera pagava regolarmente i biglietti e in seguito procedeva alla rivendita degli stessi sul proprio portale online. Inoltre, la società italiana svolgeva in favore di quella svizzera attività di co-marketing, promuovendo gli spettacoli e gli artisti. A fronte di tale prestazione riceveva dalla società svizzera il 90% del maggior guadagno da questa ottenuto dalla rivendita dei biglietti online. Tali ultime prestazioni venivano trattate come servizi generici resi a un committente soggetto passivo extra-Ue, come tali non imponibili Iva (articolo 7-ter del decreto Iva).

L’agenzia delle Entrate contesta il trattamento Iva delle operazioni. Secondo l’ufficio, dato che la società svizzera trasferiva all’italiana il 90% del guadagno sulla rivendita dei biglietti, si era in presenza di un contratto di commissione celato da una compravendita fittizia: le prestazioni della società svizzera andavano pertanto assoggettate a Iva con obbligo di autofatturazione in capo all’italiana. Inoltre, secondo l’ufficio le attività di co-marketing dell’italiana rappresentavano prestazioni di servizi afferenti a manifestazioni artistiche svolte sul territorio italiano, qui rilevanti ai fini Iva (articolo 7-quinquies, comma 1, lettera b, decreto Iva).

La società italiana impugna l’avviso di accertamento e ottiene ragione dalla Ctp. Anzitutto per i giudici non sussiste alcuna finzione giuridica nell’accordo di vendita dei biglietti, dato che ne è conseguito il definitivo trasferimento, in capo alla società svizzera, del rischio imprenditoriale connesso alla successiva fase di rivendita. Ne consegue l’impossibilità di individuare nell’operazione un contratto di commissione alla vendita. Quanto alle attività di co-marketing, i giudici precisano che si tratta di prestazioni comuni nella prassi di settore, che trovano la propria ragion d’essere nella necessità per i promoter di accrescere l’interesse del pubblico verso gli artisti e, per i rivenditori di biglietti, di incrementare la platea dei potenziali acquirenti. La Ctp conferma pertanto, anche sotto questo profilo, la condotta fiscale della società, annullando integralmente l’avviso di accertamento e condannando l’ufficio al pagamento delle spese di lite.

Fonte