La disposizione, a causa dei numerosi limiti previsti, non è di agevole applicazione e obbligherà le società di software a effettuare una serie di interventi tecnici al fine di verificare la sussistenza delle condizioni che consentono di fruire del rinvio.
Rinvio del secondo acconto IRPEF: a quali condizioni?
L’ambito applicativo della novità è limitato ai soli acconti dovuti per il periodo di imposta 2023 e alla seconda rata dovuta dalle persone fisiche titolari di partita IVA, ma le limitazioni non finiscono qui.
Il decreto Anticipi prevede che il termine previsto per il versamento della seconda rata risulta differito al 16 gennaio 2024, a condizione che i soggetti abbiano dichiarato nell’anno 2022 compensi o ricavi di importo non superiore a 170.000 euro.
La disposizione dovrebbe trovare applicazione anche per i contribuenti forfetari i cui tributi autoliquidati risultano dalla dichiarazione dei redditi 2023.
È essenziale, però, per verificare la sussistenza delle condizioni in grado di consentire l’applicazione della novella, che il contribuente abbia adottato un piano dei conti appropriato rispetto all’attività esercitata in modo da aver predisposto correttamente la dichiarazione dei redditi.
Come verificare il superamento del limite di 170.000 euro?
La disposizione, come detto fa riferimento ai ricavi e ai compensi. Conseguentemente, qualora in sede di predisposizione del modello di dichiarazione 2023 le entrate del periodo d’imposta non fossero state correttamente esposte nel quadro RE, la cui compilazione è riservata ai lavoratori autonomi, la norma potrebbe essere disapplicata o non applicata correttamente.
Inoltre, le società di software dovranno individuare a quale rigo fare riferimento per consentire ai contribuenti di verificare con un automatismo se i ricavi o i compensi abbiano o meno superato il limite di 170.000 euro.
Al fine di verificare il mancato superamento del limite i professionisti dovranno fare riferimento all’ammontare dei compensi indicati in corrispondenza del Rigo RE2 “Compensi derivanti dall’attività professionale o artistica”.
Non devono essere presi in considerazione, invece, gli importi indicati in corrispondenza dei righi RE3 “Altri proventi lordi” e RE5 “Compensi non annotati nelle scritture contabili”.
Gli altri proventi sono componenti positive di reddito rilevanti ai fini della determinazione dell’imponibile, ma che non hanno natura di compensi in senso stretto. Si tratta degli interessi moratori e degli interessi per dilazione di pagamento percepiti nell’anno.
Dovrebbero essere parimenti esclusi dal limite di 170.000 euro anche i compensi non risultanti dalle scritture contabili, ma indicati nel modello Redditi quadro RE al solo fine di migliorare il proprio profilo di affidabilità fiscale in conseguenza dell’applicazione degli ISA.
In generale, anche ad altri fini, l’Agenzia delle Entrate e il legislatore hanno sempre considerato irrilevanti i predetti compensi. È dunque ragionevole che l’interpretazione sia la stessa anche in questa occasione.
Ad esempio
Se il contribuente determina il reddito analiticamente e intende migliorare il proprio profilo di affidabilità ai fini ISA, i compensi non contabilizzati non sono rilevanti al fine di verificare l’osservanza del limite di 85.000 euro per entrare, a partire dall’anno successivo, nel regime forfetario. Anche in tale ipotesi si deve fare esclusivo riferimento all’importo dei compensi indicato in corrispondenza de rigo RE2.