Site icon Commercialista Verona, Studio Consulenza Finanziaria e Amministrativa

Secondo acconto IRPEF: chi beneficia del rinvio al 2024

Secondo Acconto Irpef: Chi Beneficia Del Rinvio Al 2024
Per effetto dell’art. 4 del decreto Anticipi, per le persone fisiche titolari di partita IVA con ricavi o compensi fino a 170.000 euro viene differito al 16 gennaio 2024 il termine per versare la seconda rata di acconto delle imposte sui redditi dovuto in base alla dichiarazione Redditi PF 2023.

Viene inoltre prevista la possibilità di effettuare il versamento in 5 rate mensili di pari importo (da gennaio a maggio 2024, con scadenza il 16 di ogni mese); sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi pari al 4% annuo.

Leggi anche

Attenzione

Per i contributi previdenziali e assistenziali resta fermo il termine ordinariamente previsto del 30 novembre 2023.

Con la circolare n. 31/E del 9 novembre 2023, l’Agenzia delle Entrate fornisce i necessari chiarimenti.

Chi sono i destinatari del rinvio

Nella circolare n. 31/E/2023 l’Agenzia precisa che possono usufruire della proroga le persone fisiche titolari di partita IVA che hanno dichiarato, con riferimento al periodo d’imposta 2022, ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170.000 euro.

Nell’ambito applicativo del rinvio rientrano, quindi, in via generale, le persone fisiche che siano imprenditori individuali o lavoratori autonomi. Beneficia del differimento anche l’imprenditore titolare dell’impresa familiare o dell’azienda coniugale non gestita in forma societaria

Chi non beneficia del rinvio

In base al dettato normativo, sono esclusi:

– i contribuenti non titolari di partita IVA;

– i titolari di partita IVA diversi dalle persone fisiche (ad esempio, società di capitali ed enti non commerciali);

– le persone fisiche titolari di partita IVA che, con riferimento all’anno d’imposta 2022 (modello Redditi PF 2023), dichiarino ricavi o compensi di ammontare superiore a 170.000 euro.

Attenzione

Possono beneficiare del rinvio anche le persone fisiche titolari di partita IVA con ricavi o compensi fino a 170.000 euro tenute a versare l’acconto in un’unica soluzione.

Come verificare i ricavi

Per verificare il rispetto della soglia di 170.000 euro, si deve far riferimento ai compensi (nonché ai ricavi di cui all’art. 57 TUIR), dichiarati per il periodo d’imposta 2022.

Se il contribuente esercita più attività (con diversi codici ATECO), è necessario sommare i relativi ricavi e compensi.

Anche nel caso della persona fisica che esercita contestualmente sia un’attività di lavoro autonomo sia un’attività di impresa occorre sommare ricavi e compensi relativi ad entrambe.

Diversamente, per le persone fisiche che esercitano attività agricole o attività agricole connesse (per esempio agriturismo, allevamento, eccetera) – che fruiscono del differimento solo laddove, nel 2022, siano anche titolari di reddito d’impresa – in luogo dell’ammontare dei ricavi, occorre considerare l’ammontare del volume d’affari (campo VE50 del modello di dichiarazione IVA 2023). Qualora il contribuente non sia tenuto alla presentazione della dichiarazione IVA, rileva l’ammontare complessivo del fatturato del 2022. Nel caso in cui il soggetto abbia altre attività commerciali o di lavoro autonomo, si tiene conto del volume d’affari complessivo degli intercalari della dichiarazione IVA.

Copyright © – Riproduzione riservata

Fonte

Exit mobile version