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Secondo acconto modello Redditi: versamento entro il 16 gennaio, ma solo per pochi

Secondo Acconto Modello Redditi: Versamento Entro Il 16 Gennaio, Ma Solo Per Pochi

Così come già previsto lo scorso anno, anche l’acconto di novembre 2024 è stato posticipato per alcune categorie di contribuenti. Infatti, è possibile effettuare il versamento entro il 16 gennaio 2025, ma solo per le persone fisiche titolari di partita IVA che nel 2023 hanno dichiarato ricavi e compensi non superiori a 170.000 euro. Il versamento va fatto in unica soluzione o suddiviso in cinque rate mensili.

Entro il 16 gennaio 2025, le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d’imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170.000 euro, possono effettuare il versamento (in unica soluzione o in cinque rate mensili) della seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi (modello Redditi 2024).

Proviamo, dunque, ad approfondire la disposizione, evidenziandone le sue particolarità.

Soggetti interessati ed esclusi dalla proroga

La proroga non è per tutti, ma solo per una ristretta cerchia di contribuenti.

Si tratta delle sole persone fisiche, titolari di partita IVA, che, nel periodo d’imposta 2023 hanno dichiarato ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170.000 euro.

Pertanto, la norma interessa solo le imprese individuali e i lavoratori autonomi, a prescindere dal fatto che siano o meno, soggetti ISA, purché, nella dichiarazione modello Redditi 2024 (periodo d’imposta 2023) abbiano dichiarato ricavi (d’impresa) o compensi (da lavoro autonomo) entro il suddetto limite di 170.000 euro.

Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 31/E/2023, beneficia del differimento in commento anche l’imprenditore titolare dell’impresa familiare o dell’azienda coniugale non gestita in forma societaria. Invece, non possono fruire del rinvio del versamento in esame i collaboratori familiari e il coniuge del titolare d’impresa (salvo che non siano, a loro volta, titolari di partita IVA).

Sono esclusi i soggetti che svolgono l’attività in forma societaria (sia di persone che di capitali), gli enti non commerciali e tutti gli altri soggetti IRES.

Chiaramente, sono escluse anche le persone fisiche non titolari di partita IVA quali, ad esempio, i soci (non titolari di una propria partita IVA) di società di persone o di capitali i cui redditi siano stati ad essi imputati in applicazione del principio di trasparenza, ai sensi degli articoli 5 e 116 TUIR.

Quali sono le imposte prorogate

Considerata la ratio della norma agevolativa, volta a differire, per i lavoratori autonomi e i titolari di reddito d’impresa, i versamenti delle imposte sui redditi con scadenza il 2 dicembre 2024, rientrano nella misura in oggetto anche i contribuenti tenuti a versare in un’unica soluzione l’acconto delle imposte sui redditi, dovuto in base al modello Redditi PF 2024.

Alla luce di quanto sopra riportato, le imposte che rientrano nella proroga sono le seguenti:

– secondo o unico acconto dell’IRPEF;

– secondo o unico acconto delle imposte sostitutive, della cedolare secca sulle locazioni, dell’IVIE e IVAFE, dell’imposta sostitutiva per i forfetari, giusto per citarne alcune.

La proroga, invece, non riguarda il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

Come stabilire la soglia di ricavi e compensi

Allo scopo di verificare l’eventuale superamento della soglia di 170.000 euro, si deve far riferimento ai compensi, nonché ai ricavi, dichiarati per il periodo d’imposta 2023. Sempre al medesimo fine, rileva l’ammontare complessivo dei ricavi dell’impresa familiare e dell’azienda coniugale.

Valgono le seguenti regole particolari:

– qualora il contribuente eserciti più attività, contraddistinte da codici ATECO differenti, ai fini del diritto all’accesso al differimento in esame, si deve assumere la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.

– nel caso in cui la persona fisica eserciti contestualmente un’attività di lavoro autonomo e un’attività d’impresa, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle attività esercitate;

– per le persone fisiche che esercitano attività agricole o attività agricole connesse (per esempio agriturismo, allevamento, etc.) – le quali fruiscono del differimento solo laddove, nel 2023, siano anche titolari di reddito d’impresa – in luogo dell’ammontare dei ricavi, occorre considerare l’ammontare del volume d’affari (campo VE50 del modello di dichiarazione IVA 2024)

– qualora il contribuente non sia tenuto alla presentazione della dichiarazione IVA, rileva l’ammontare complessivo del fatturato del 2023;

– nel caso in cui il soggetto abbia altre attività commerciali o di lavoro autonomo, si tiene conto del volume d’affari complessivo degli intercalari della dichiarazione IVA.

Unica soluzione o a rate

Un ultimo accenno va fatto alle modalità di versamento.

Infatti, oltre al versamento in unica soluzione di quanto (a suo tempo) dovuto, si può scegliere anche la rateizzazione.

In particolare, l’importo può essere suddiviso in 5 rate mensili da versare entro il 16 di ogni mese da gennaio a maggio.

Tale norma stabilisce l’applicazione di un interesse annuo del 4% che, mensilmente, è pari allo 0,33%.

Pertanto, la rateizzazione è la seguente:

– 1° rata: 16 gennaio 2025

– 2° rata: 17 febbraio 2025, maggiorata con interessi dello 0,33%

– 3° rata: 17 marzo 2025, maggiorata con interessi dello 0,66%

– 4° rata: 16 aprile 2025, maggiorata con interessi dello 0,99%

– 5° rata: 16 maggio 2025, maggiorata con interessi dell’1,32%.

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