Servizi esternalizzati di gestione dei fondi pensione in esenzione IVA

Il caso esaminato dall’Agenzia con la risposta a interpello n. 583 del 2022 riguarda una società di servizi che opera, tra l’altro, nell’ambito della consulenza e della formazione aventi ad oggetto le attività delle forme pensionistiche complementari e, in generale, sui temi connessi al welfare. Tale società è stata incaricata da numerosi fondi pensione dello svolgimento, in regime di esternalizzazione (outsourcing), della funzione di revisione interna o di quella di gestione dei rischi.

L’attività svolta include anche l’erogazione di servizi di consulenza in materia di controllo della gestione finanziaria resi a favore dei fondi e di altre entità (es. fondazioni bancarie).

Funzione di revisione interna

La funzione di revisione interna, ex art. 5-quater, D.Lgs. n. 252/2005, “verifica la correttezza dei processi gestionali e operativi riguardanti il fondo pensione, l’attendibilità delle rilevazioni contabili e gestionali, l’adeguatezza e l’efficienza del sistema di controllo interno di cui all’art. 4-bis, comma 5, e degli altri elementi riguardanti l’assetto organizzativo del sistema di governo del fondo, comprese le attività esternalizzate, e le funzionalità dei flussi informativi”.

I fondi pensione sono chiamati a garantire “l’autonomia di giudizio e l’indipendenza rispetto alle funzioni operative” della funzione di revisione interna.

La società istante rappresenta che la funzione opera in posizione di terzietà, monitorando l’idoneità e l’appropriatezza del sistema di controllo interno del fondo, come definito dall’art. 4-bis del D.Lgs. n. 252/2005.

In ogni caso, spetta alla funzione di revisione interna verificare che il sistema di controllo interno funzioni efficacemente, essendo demandato a tale funzione di formulare raccomandazioni all’organo di amministrazione e verificare la rimozione delle anomalie riscontrate nell’operatività del fondo e nel funzionamento dei controlli interni (cfr. Direttive COVIP, p. 12).

Funzione di gestione dei rischi

A norma, poi, dell’art. 5-ter, i fondi pensione hanno anche dovuto istituire una funzione di gestione dei rischi per facilitare l’attuazione del sistema di gestione dei rischi, come delineato nel medesimo articolo, in particolare ai commi 3 e 4.

La responsabilità resta in capo all’organo amministrativo

Inoltre, ai sensi dell’art. 5-septies i fondi possono esternalizzare funzioni o altre attività, ma la responsabilità finale resta in capo all’organo amministrativo.

In ogni caso, con riferimento ad entrambe le predette funzioni, la società precisa che gli organi amministrativi dei fondi non sono tenuti a uniformarsi alle raccomandazioni dei titolari delle funzioni fondamentali.

Questi ultimi, nei casi previsti dall’art. 5­bis, sono tenuti a riferire alla COVIP se una o più azioni od omissioni dell’organo amministrativo possano compromettere gli interessi degli aderenti e beneficiari del fondo, o integrare violazioni di legge, regolamenti o disposizioni amministrative riguardanti il fondo medesimo.

Si tratta, quindi, di controlli ex post sulle attività gestionali poste in essere dai fondi mediante le loro strutture interne o i terzi cui le hanno esternalizzate, in esecuzione delle determinazioni dall’organo amministrativo.

Come detto la società istante è stata incaricata da numerosi fondi pensione dello svolgimento, in outsourcing, della funzione di revisione interna e/o della funzione di gestione dei rischi. Inoltre, l’istante rappresenta che la propria attività si sostanzia anche nello svolgimento di servizi di consulenza in materia di controllo della gestione finanziaria, che vengono resi indifferentemente sia ai fondi, sia in favore di altri soggetti quali, ad esempio, fondazioni bancarie, società di capitali ed enti bilaterali.

Un aspetto fondamentale, come meglio si vedrà oltre, è che la società istante si assume la responsabilità derivante dalla sottoscrizione dei contratti per lo svolgimento dei citati servizi.

In assenza di precedenti riferiti alle descritte attività la società riteneva che l’esenzione IVA non fosse applicabile sulla semplice scorta della collocazione sistematica dei fondi pensione accanto ai fondi comuni di investimento nell’ambito dell’art. 10, comma 1, n. 1), D.P.R. n. 633/1972.

Il parere dell’Agenzia delle Entrate

Nel fornire il proprio parere sulla fattispecie sopra illustrata, l’Amministrazione finanziaria precisa che – ai sensi degli articoli 5-ter e 5-quater del D.Lgs. n. 252/2005 – le funzioni fondamentali di revisione interna e di gestione dei rischi, sono “essenziali e specifiche della gestione del fondo”, oltre che “indispensabili al processo produttivo legato alla gestione del fondo comune di investimento, ancorché rese da un soggetto terzo”, nel senso chiarito dalla Corte di Giustizia UE (cfr. sentenze 5 giugno 1997, C­2/97; 13 dicembre 2001, C­235/00 e 4 maggio 2006, C­169/04) e fatto proprio dalla stessa Agenzia delle Entrate (cfr. risposta a interpello n. 628 del 2020), e perciò esenti da IVA ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 1) del decreto IVA.

Queste funzioni, precisa l’Agenzia, costituiscono il sistema di governance del fondo, relativamente al quale il legislatore, europeo e nazionale, ha sancito, in attuazione del principio di proporzionalità, la libertà di scelta/organizzazione tra soluzione interna e outsourcing, a parità di condizioni e responsabilità.

Pertanto, lo svolgimento interno di queste funzioni è posto sullo stesso piano dell’outsourcing quando la preferenza di una soluzione rispetto all’altra non pregiudica l’assetto stesso del fondo, l’attività di vigilanza della COVIP e la qualità dei servizi resi ai beneficiari.

La libertà di scelta, a parità di condizioni, tra soluzione interna e l’outsourcing è anche l’obiettivo del principio di neutralità fiscale dal quale, secondo la Corte di Giustizia UE (al punto n. 68 della sentenza 4 maggio 2006, C-169/04), “discende che gli operatori devono poter scegliere il modello organizzativo più conveniente dal punto di vista strettamente economico senza correre il rischio di vedere le loro operazioni escluse dall’esenzione prevista all’art. 13, parte B, lett. d), punto 6, della sesta direttiva”.

Chiarito che lo svolgimento in outsourcing delle funzioni fondamentali di revisione interna e di gestione dei rischi, alle condizioni previste dal D.Lgs. n. 252/2005, rientra nel perimetro dell’esenzione IVA, l’Agenzia precisa che spetterà al contribuente verificare se i contratti dallo stesso stipulati abbiano per oggetto l’esternalizzazione dell’intera funzione, nel senso e nei termini sin qui illustrati, oppure riguardino lo svolgimento di servizi di consulenza, relativi alle medesime funzioni.

Dunque, ai fini del riconoscimento dell’esenzione IVA, ciò che assume rilevanza centrale è il grado di responsabilità del fornitore dei servizi descritti, come già dalla stessa precisato nelle risoluzioni n. 75/E del 2007 e n. 114/E del 2011.

Nello stesso senso, peraltro, l’Agenzia si era già espressa con le precedenti risposte a interpello n. 363 e n. 364 del 4 luglio 2022 con le quali ha riconosciuto per tali servizi (prestati verso fondi comuni di investimento ma dalla stessa ritenuti assimilabili ai fondi pensione) l’applicabilità dell’esenzione IVA qualora siano resi con assunzione diretta della responsabilità da parte dell’Advisor.

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