Servizi resi da ristoranti e alberghi: serve la fattura se acquistati da agenzie di viaggio

In tema di prestazioni di servizio rese da ristoranti e alberghi quando i servizi sono acquistati dalle agenzie di viaggio in nome proprio per essere poi ceduti ai clienti fruitori, il corrispettivo deve essere documentato con fattura. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 486 del 14 novembre 2019, con cui ha specificato che al momento del pagamento, anche parziale, del corrispettivo, va emessa fattura elettronica tramite SdI nei confronti di tutte le agenzie di viaggio residenti o stabilite nel territorio dello Stato.

Con la risposta a risposta a interpello n. 486 del 14 novembre 2019 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di certificazione dei corrispettivi relativi alle prestazioni di servizio rese da ristoranti e alberghi.

Il decreto IVA prevede che le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo.

Ai sensi dell’articolo 22, primo comma, del decreto IVA l’emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione per le prestazioni alberghiere e le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dai pubblici esercizi.

Quando, tuttavia, il servizio è destinato ad un soggetto passivo che lo acquista per lo svolgimento della sua attività l’operazione va documentata con fattura.

Ne consegue che quando le prestazioni sono acquistate direttamente dal cliente cui sono rese, anche se per il tramite delle agenzie che gestiscono la prenotazione, l’operazione va certificata in conformità a quanto disposto dall’articolo 22 del decreto IVA e, quindi:

– fino al 31 dicembre 2019 mediante emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale;

– dal 1° gennaio 2020, termine anticipato al 1° luglio 2019 per i soggetti con volume d’affari superiore a 400.000 euro, con la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, nonché con l’emissione del documento commerciale.

Resta salva in ogni caso la possibilità per il cliente di richiedere la fattura, da emettere tramite SdI e con obbligo di rilascio di una copia in formato analogico salvo rinuncia da parte del cliente medesimo.

Quando, invece, i servizi sono acquistati dalle agenzie di viaggio in nome proprio per essere poi ceduti ai clienti fruitori, il corrispettivo deve essere documentato con fattura.

Al momento del pagamento (anche parziale) del corrispettivo, va emessa fattura elettronica tramite SdI nei confronti di tutte le agenzie di viaggio residenti o stabilite nel territorio dello Stato; fattura ordinaria (cartacea e/o elettronica) nei confronti delle agenzie non residenti, con l’obbligo di tracciare l’operazione mediante il cd “esterometro“, salvo in ogni caso la possibilità di accordarsi con il destinatario per l’emissione tramite SdI al fine di ovviare all’esterometro.

Per rendicontare alle agenzie di viaggio i servizi resi al fine del pagamento del corrispettivo la società può utilizzare una fattura pro-forma o altro documento similare, compreso il documento commerciale con la dicitura “corrispettivo non riscosso“.

In tale evenienza, confluendo tale dato tra i corrispettivi inviati all’Agenzia, e stante la rilevanza ai fini IVA dei corrispettivi relativi ai servizi solo al momento del loro incasso o, se antecedente, della loro fatturazione, tale principio sarà tenuto presente in caso di disallineamento tra i dati trasmessi telematicamente e l’imposta liquidata periodicamente.

Quanto, infine, all’ipotesi dei clienti abituali che usano pagare il corrispettivo dei servizi ricevuti con cadenze prestabilite o a fine mese, ogni singolo servizio va tracciato mediante emissione di un documento commerciale con la dicitura “corrispettivo non riscosso”, mentre al momento dell’incasso va emesso un documento commerciale che riepiloghi l’ammontare dei servizi resi ovvero, se richiesta, una fattura riepilogativa.

A cura della Redazione

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