Servizio di monitoraggio dati offerto ai dipendenti: non è fiscalmente rilevante
- 19 Agosto 2019
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista
Il servizio di monitoraggio dei dati offerto dalla società ai dipendenti non è fiscalmente rilevante in capo a questi ultimi e la società, in qualità di sostituto di imposta, non è tenuta ad applicare le relative ritenute. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 77/E del 12 agosto 2019 con cui ha specificato come il servizio di monitoraggio dei dati personali costituisce uno strumento fondamentale per lo svolgimento in sicurezza e in maggiore libertà dell’attività lavorativa dei dipendenti, al fine ultimo di gestire e minimizzare il rischio aziendale connesso all’utilizzo illecito delle informazioni sensibili.
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione n. 77/E in data 12 agosto 2019 in tema di tassabilità, in capo ai dipendenti, del servizio di monitoraggio di dati sensibili offerto a questi ultimi dal datore di lavoro.
Il TUIR prevede il principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente, ossia la totale imponibilità di tutto ciò che il lavoratore riceve “in relazione al rapporto di lavoro”.
La normativa prevede alcune esclusioni. Ad esempio, relativamente alle polizze assicurative e alla disciplina dei premi versati dal datore di lavoro, è stato chiarito che concorrono alla formazione della base imponibile i premi per assicurazioni sanitarie, sulla vita e sugli infortuni extra professionali, mentre sono esclusi da tassazione in capo al dipendente i premi relativi ad assicurazioni per infortuni professionali. In tale ultimo caso, infatti, il contratto assicurativo risponde a un prevalente interesse del datore di lavoro che, in mancanza di polizza assicurativa, correrebbe il rischio di dover risarcire e/o indennizzare il danno subito dal lavoratore nell’esercizio delle proprie funzioni.
In linea generale si è affermato il principio per cui non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente le somme che non costituiscono un arricchimento per il lavoratore (è il caso, ad esempio, degli indennizzi ricevuti a mero titolo di reintegrazione patrimoniale) e le erogazioni effettuate per un esclusivo o prevalente interesse del datore di lavoro.
Quanto ai furti d’identità e di informazioni privilegiate, occorre evidenziare che al pari dei cosiddetti “attacchi informatici”, costituiscono, attualmente, degli eventi sempre più diffusi sia sulla rete internet che sui social network. Tali eventi, che colpiscono anche i singoli individui, potrebbero avere inevitabili e gravi ripercussioni sulle realtà aziendali nelle quali gli stessi si trovano a operare.
Per tale ragione il servizio di monitoraggio dei dati personali costituisce uno strumento fondamentale per lo svolgimento in sicurezza e in maggiore libertà dell’attività lavorativa dei dipendenti, al fine ultimo di gestire e minimizzare il rischio aziendale connesso all’utilizzo illecito delle informazioni sensibili.
Il servizio offerto dalla società ai dipendenti, pertanto, risponde a un interesse prevalente della società medesima, anche nel caso in cui utilizzi informazioni personali dei dipendenti quale veicolo per minimizzare il rischio aziendale correlato all’uso fraudolento di informazioni sensibili.
Pertanto, il servizio di monitoraggio dei dati offerto dalla società ai dipendenti non è fiscalmente rilevante in capo a questi ultimi e la società, in qualità di sostituto di imposta, non è tenuta ad applicare le relative ritenute.
A cura della Redazione
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