L’inosservanza degli obblighi di identificazione dei fornitori e di tracciabilità dei prodotti, in violazione della normativa comunitaria in materia di sicurezza alimentare, non incide sul diritto alla detrazione dell’Iva. L’inosservanza di tali obblighi può tuttavia costituire uno dei vari elementi che, congiuntamente e in maniera concordante, tendono a indicare che il soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare a un’operazione che si inscriveva in una frode all’IVA, circostanza la cui valutazione spetta al giudice del rinvio. A tal fine, non è rilevante il fatto che il soggetto non abbia verificato che i fornitori avessero adempiuto agli obblighi di registrazione previsti dalla normativa di settore. E’ quanto ha dichiarato la Corte di Giustizia Ue nella sentenza del 3 ottobre 2019 alla causa n. C-329/18.
La Corte di Giustizia Ue è stata chiamata a fornire chiarimenti nell’ambito di una controversia (n. C-329/18), in merito alla richiesta, fatta dall’amministrazione tributaria ad una ditta, di rimborsare l’IVA detratta, aumentata di un’ammenda e degli interessi di mora, per l’acquisto di semi di colza effettuata nei mesi di luglio e agosto 2011 e nel mese di ottobre 2011. I semi di colza sono stati ricevuti e immagazzinati in un deposito appartenente ad un’altra ditta, pertanto l’amministrazione tributaria ha ritenuto che le suddette operazioni di acquisto non fossero realmente avvenute.
L’amministrazione tributaria sostiene che gli operatori del settore alimentare devono essere in grado di identificare ogni sostanza destinata o atta a essere incorporata in alimenti o mangimi, e, a tal fine, essi devono disporre di sistemi e di procedure che consentano di mettere le informazioni a disposizione delle autorità competenti. Tuttavia, la società acquirente non avrebbe effettuato le verifiche minime riguardanti le sue controparti contrattuali né avrebbe verificato che queste ultime fossero registrate presso l’Agenzia alimentare e veterinaria lettone. Ne discenderebbe che sapeva o avrebbe dovuto sapere di stare partecipando a un abuso del sistema comune dell’IVA.
Sentenza della Corte
La Corte di Giustizia UE, nella sentenza del 3 ottobre 2019, ricorda innanzi tutto che il diritto dei soggetti passivi di detrarre dall’IVA di cui sono debitori l’IVA dovuta o versata a monte per i beni acquistati e per i servizi loro prestati costituisce un principio fondamentale del sistema comune dell’IVA. Il regime delle detrazioni mira a sgravare interamente l’imprenditore dall’onere dell’IVA dovuta o pagata nell’ambito di tutte le sue attività economiche, purché dette attività siano, in linea di principio, di per sé soggette all’IVA.
In merito al livello di diligenza richiesto del soggetto passivo che intenda esercitare il suo diritto alla detrazione dell’IVA, la Corte ha dichiarato che gli operatori che adottano tutte le misure che si possono loro ragionevolmente richiedere al fine di assicurarsi che le loro operazioni non facciano parte di un’evasione, che si tratti di evasione dell’IVA o di altre evasioni, devono poter fare affidamento sulla liceità di tali operazioni senza rischiare di perdere il proprio diritto alla detrazione dell’IVA pagata a monte.
La Corte rileva che:
– il diniego del diritto alla detrazione dell’Iva, in conseguenza dell’inosservanza degli obblighi derivanti dal regolamento n. 178/2002, non trova alcun fondamento giuridico nella direttiva Iva, essendo tali obblighi estranei ai requisiti o alle condizioni sostanziali e formali del predetto diritto;
– l’obbligo connesso alla rintracciabilità degli alimenti persegue una finalità diversa da quella dell’individuazione della frode all’Iva, per cui non può essere considerato alla stregua di una misura la cui adozione da parte del soggetto passivo possa ragionevolmente essere richiesta per assicurarsi di non partecipare ad una frode all’Iva.
Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Giustizia UE dichiara che l’inosservanza degli obblighi di identificazione dei fornitori e di tracciabilità dei prodotti, in violazione della normativa comunitaria in materia di sicurezza alimentare, non incide sul diritto alla detrazione dell’Iva. L’inosservanza di tali obblighi può tuttavia costituire uno dei vari elementi che, congiuntamente e in maniera concordante, tendono a indicare che il soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare a un’operazione che si inscriveva in una frode all’IVA, circostanza la cui valutazione spetta al giudice del rinvio.
A tal fine, non è rilevante il fatto che il soggetto non abbia verificato che i fornitori avessero adempiuto agli obblighi di registrazione previsti dalla normativa di settore.
A cura della Redazione
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