Sisma Centro Italia 2016: pronto il decreto per l’esenzione dal pagamento di ICP, CIMP, TOSAP e COSAP

Per le attività commerciali e di produzione di beni o servizi che hanno sede legale od operativa nei comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 sono state individuate le modalità di applicazione dell’esenzione dal pagamento di ICP, CIMP, TOSAP e COSAP. Lo ha previsto il Ministero dell’Economia e delle Finanze con il nuovo decreto 14 agosto 2019, ancora in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Le esenzioni si applicano a dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2020.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha diffuso sul proprio sito istituzionale il Decreto 14 agosto 2019 concernente “il rimborso delle minori entrate relative all’ICP, CIMP, TOSAP e COSAP per i comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016”.

In particolare, il decreto è volto a individuare le modalità di applicazione dell’esenzione dal pagamento dell’imposta comunale sulla pubblicità, ICP, e del canone per l’autorizzazione all’installazione dei mezzi pubblicitari, CIMP, relativamente alle insegne di esercizio, nonché della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, TOSAP, e del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, COSAP, per le attività commerciali e di produzione di beni o servizi che hanno sede legale od operativa nei comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

Le esenzioni dal pagamento dell’ICP, del CIMP, della TOSAP e del COSAP si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2020.

Ai fini dell’insegna si intende la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell’attività cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa, ed avente la funzione di indicare al pubblico il luogo di svolgimento dell’attività economica. L’insegna può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.

Occorre evidenziare che l’imposta sulla pubblicità non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. I comuni possono prevedere l’esenzione dal pagamento dell’imposta per le insegne di esercizio anche di superficie complessiva superiore al limite di cinque metri quadrati.

La determinazione delle minori entrate

Le minori entrate relative all’applicazione delle esenzioni dall’ICP, dal CIMP, dalla TOSAP e dal COSAP sono determinate facendo riferimento alle somme accertate contabilmente per l’esercizio 2018 per le medesime fattispecie imponibili divenute esenti.

Le minori entrate sono comunicate dagli enti locali al Dipartimento delle finanze, esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata, con termini e modalità che saranno determinati con provvedimento del Direttore generale delle finanze.

Per il 2019, il Ministero dell’interno eroga con decreto dirigenziale un acconto sulla base delle stime elaborate e trasmesse dal Ministero dell’economia e delle finanze tenendo conto dei dati di rendiconto dell’ultimo anno disponibile per un ammontare complessivo non superiore al quaranta per cento delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell’interno.

 A cura della Redazione

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