La data a partire dalla quale sarà possibile la presentazione della comunicazione per gli investimenti nei comuni colpiti dal sisma dal 24 agosto 2016 e della comunicazione per gli investimenti nelle ZES, mediante l’utilizzo della versione aggiornata del modello, è fissata al 25 settembre 2019. Lo ha stabilito l’Agenzia delle Entrate con il provvedimento n. 670294 riguardante la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 e del credito d’imposta per gli investimenti nelle zone economiche speciali.
L’Agenzia delle Entrate ha emanato il provvedimento n. 670294 in data 9 agosto 2019 riguardante la la definizione delle modalità di presentazione della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016, di cui all’articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, e del credito d’imposta per gli investimenti nelle zone economiche speciali, di cui all’articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. Modificazioni al modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, istituito dall’articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017, come modificato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 dicembre 2017.
Il D.L. n.8 del 2017 ha esteso alle imprese localizzate nei comuni delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24 agosto 2016, il credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, istituito dall’articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
In particolare, il credito d’imposta per gli investimenti nei territori del sisma è attribuito, fino al 31 dicembre 2019, nella misura del 25 per cento per le grandi imprese, del 35 per cento per le medie imprese e del 45 per cento per le piccole imprese.
Con la decisione del 2018, pubblicata sul sito Internet della DG Concorrenza il 15 maggio 2018, la Commissione europea ha autorizzato questo regime di aiuti.
In particolare la normativa prevede benefici fiscali e altre agevolazioni a favore delle imprese, già esistenti e di nuova istituzione, che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti nella Zona Economica Speciale (ZES).
Nello specifico si amplia, in relazione agli investimenti effettuati nelle ZES, la portata del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno.
In primo luogo, è prorogata di un anno, fino al 31 dicembre 2020, la possibilità di usufruire di tale agevolazione. In secondo luogo, è elevato a 50 milioni di euro l’ammontare massimo del costo complessivo dei beni acquisiti, per ciascun progetto di investimento, al quale è commisurato il credito d’imposta. Atteso il rinvio operato dal comma dell’articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, e dal comma 2 dell’articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, alle norme che disciplinano il credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, anche per l’accesso alle predette misure agevolative va presentata la comunicazione all’Agenzia delle entrate.
Al fine, pertanto, di dare attuazione al credito di imposta sisma e al credito di imposta ZES, attese le peculiarità previste dai rispettivi quadri normativi rispetto al credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, differente ambito territoriale, “maggiorazione” del limite massimo agevolabile per ciascun progetto d’investimento nelle ZES, diverso periodo agevolato, esclusione delle imprese operanti nei settori dell’agricoltura e della pesca e acquacoltura, è necessario un aggiornamento della procedura attualmente utilizzata per richiedere l’autorizzazione alla fruizione di tale ultimo credito d’imposta.
Il nuovo provvedimento definisce le modalità di presentazione della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta sisma e per la fruizione del credito d’imposta ZES. In particolare, viene disposto che la comunicazione è presentata all’Agenzia delle entrate utilizzando il modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, e che il predetto modello e le relative istruzioni, al fine di adeguarli alla disciplina del credito di imposta sisma e del credito d’imposta ZES, sono sostituiti dal modello e dalle istruzioni facenti parte integrante del nuovo provvedimento.
In ragione dei tempi tecnici necessari per l’aggiornamento delle procedure informatiche, tenuto anche conto degli adempimenti connessi all’assolvimento degli obblighi unionali relativamente al credito d’imposta ZES, la data a partire dalla quale sarà possibile la presentazione della comunicazione per gli investimenti nei comuni colpiti dal sisma dal 24 agosto 2016 e della comunicazione per gli investimenti nelle ZES, mediante l’utilizzo della versione aggiornata del modello, è fissata al 25 settembre 2019.
A cura della Redazione
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