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Sismabonus acquisti anche in caso di diritti edificatori

Sismabonus Acquisti Anche In Caso Di Diritti Edificatori

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 467 del 24 novembre 2023 in tema di sismabonus acquisti e remissione in bonis e applicabilità dell’istituto alla mancata presentazione dell’asseverazione nei termini.

Con la circolare n. 17/E del 26 giugno 2023 (pagine 62 e 63) è stato chiarito che la fruizione della detrazione di cui al citato art. 16, comma 1­septies, del decreto legge n. 63 del 2013, a prescindere dalla circostanza che il titolo abilitativo sia emesso ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. d), del TUE , ma nel presupposto che l’intervento sia effettuato all’interno dei limiti e nel rispetto di quanto consentito dagli strumenti urbanistici vigenti, è consentita anche nell’ipotesi in cui la demolizione e ricostruzione dell’edificio abbia determinato un aumento volumetrico rispetto a quello preesistente, non rilevando, ad esempio, la circostanza che il fabbricato ricostruito contenga un numero maggiore di unità immobiliari rispetto al preesistente.

Con particolare riferimento, poi, all’aumento di cubatura mediante lo sfruttamento dei diritti edificatori perequati registrati, con la risoluzione 20 agosto 2009, n. 233, è stato precisato che, conformemente all’interpretazione già sostenuta con la risoluzione del 17 agosto 1976, prot. 250948, anche in materia di imposte dirette il contratto di cessione di cubature, e, nel caso di specie la cessione dei diritti di rilocalizzazione, concluso da privati produce un effetto analogo a quello proprio dei trasferimenti di diritti reali immobiliari.

Ciò sulla base del prevalente orientamento della Corte di Cassazione, secondo il quale la cessione di cubatura è quell’atto, a titolo oneroso attraverso il quale il proprietario del fondo, cui inerisce una determinata cubatura, distacca in tutto o in parte la facoltà inerente al suo diritto dominicale di costruire nei limiti della cubatura concessagli dal piano regolatore e, formando un diritto a sé stante, lo trasferisce definitivamente all’acquirente, a beneficio del fondo di costui.

Successivamente, la stessa Suprema Corte ha confermato le caratteristiche di realità della cessione di cubatura, affermando che essa non è definibile altrimenti che quale facoltà inerente al diritto di proprietà.

Va aggiunto che se il contribuente ha acquistato i diritti edificatori relativi a immobili oggetto di demolizione ha diritto, nel rispetto delle ulteriori condizioni previste dalla normativa fiscale, alle detrazioni relative alle spese sostenute per gli interventi edilizi relativi all’adozione di misure antisismiche.

La ”remissione in bonis” 

L’Agenzia delle Entrate ha inoltre specificato la pacifica possibilità di ricorrere alla ”remissione in bonis”.

La sanzione di cui all’articolo 11 c. 1 del D Lgs 471 del 1997 colpisce chi omette ogni comunicazione prescritta dalla legge tributaria o l’invio di tali comunicazioni con dati incompleti o non veritieri.

In assenza di una responsabilità solidale, la sanzione risulta a carico del soggetto su cui ricadeva l’obbligo di presentarla tempestivamente o al quale lo stesso è riconducibile (oltre che materialmente possibile), nel caso di specie la società costruttrice promittente venditrice.

Quindi laddove l’asseverazione non riguarda un singolo appartamento o cespite da alienare, ma l’intero complesso realizzato, risultando dunque unica per tutti gli immobili compravenduti, a fronte di un unico adempimento omesso da sanare, unica è la relativa sanzione da versare.

Tra l’altro, in base all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 16 del 2012, ai fini della ”remissione in bonis” è necessario porre in essere l’adempimento omesso entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile.

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