Sismabonus anche in caso di due distinti titoli edilizi

In tema di sismabonus, la circostanza che ci siano due distinti titoli edilizi non è ostativa al fatto che gli acquirenti delle unità immobiliari possano beneficiare della detrazione. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 56 del 29 febbraio 2024 con cui ha specificato che la normativa, infatti, fermo restando il rispetto di tutte le altre condizioni previste, nulla dispone circa la necessità che gli interventi siano assentiti da un unico titolo autorizzativo.

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 56 del 29 febbraio 2024 in tema di sismabonus.

La circostanza che ci sono due distinti titoli edilizi non è ostativa al fatto che gli acquirenti delle unità immobiliari possano beneficiare della detrazione prevista dall’articolo 16, comma 1­septies, del decreto­legge n. 63 del 2013. La norma appena richiamata, infatti, fermo restando il rispetto di tutte le altre condizioni previste, nulla dispone circa la necessità che gli interventi siano assentiti da un unico titolo autorizzativo, limitandosi a prevedere che gli interventi di cui al comma 1­quater siano realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 ai sensi dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell’11 maggio 2006, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all’edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare.

Inoltre è stato evidenziato che, considerato che un’unità immobiliare adibita a box non ha autonomamente nessuna delle due destinazioni d’uso quali abitazione e attività produttiva, l’acquisto della sola autorimessa e/o del solo posto moto, preclude al futuro acquirente la possibilità di fruire della detrazione di cui all’articolo 16, comma 1­septies, del decreto­legge n. 63 del 2013.

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