Sismabonus e ecobonus: pronti i codici tributo

Con le risoluzioni n. 94/E e n. 96/E del 2019, l’Agenzia delle Entrate ha ri-denominato i codici tributo 6890 e 6891, per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti d’imposta corrispondenti a sismabonus e ecobonus. I crediti ceduti utilizzabili in compensazione sono quelli risultanti dalle comunicazioni inviate all’Agenzia delle Entrate dai soggetti aventi diritto alle detrazioni, secondo le modalità di cui al provvedimento del 31 luglio 2019. Affinché i crediti possano essere utilizzati in compensazione, è necessario che il cessionario proceda alla loro accettazione.

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le risoluzioni n. 94/E e n. 96/E del 20 novembre 2019 con cui viene disposta:

– la ridenominazione dei codici tributo 6890 e 6891, per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti d’imposta corrispondenti al sismabonus acquisti;

– l’istituzione dei codici tributo per consentire ai fornitori di recuperare in compensazione, tramite modello F24, gli sconti praticati in relazione alle detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica, ecobonus, e riduzione del rischio sismico sismabonus.

Sismabonus acquisti

Gli acquirenti delle unità immobiliari beneficiari delle detrazioni per gli interventi di riduzione del rischio sismico, di cui all’art. 16, comma 1-septies, D.L. n. 63/2013, sisma bonus acquisti, possono optare per la cessione del corrispondente credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi o ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito; rimane esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.

Inoltre si prevede che i soggetti beneficiari delle detrazioni spettanti per le opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici, possono optare per la cessione del corrispondente credito in favore dei fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi.

Il fornitore dell’intervento ha a sua volta facoltà di cedere il credito d’imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi; rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.

Inoltre, con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 31 luglio 2019 sono state definite, tra l’altro, le modalità di attuazione delle suddette disposizioni.

In particolare, i crediti ceduti sono utilizzabili esclusivamente in compensazione dal cessionario, rispettivamente in cinque e dieci quote annuali di pari importo.

Le quote annuali di tali crediti potranno essere utilizzate in compensazione dal cessionario, tramite modello F24, indicando i codici tributo istituiti con risoluzione n. 58/E/2018, come ridenominati:

6890 – ECOBONUS – Utilizzo in compensazione del credito d’imposta ceduto – art. 14, commi 2-ter e 2-sexies, del D.L. n. 63 del 2013 – art. 10, comma 3-bis, del D.L. n. 34 del 2019;

6891 – SISMABONUS – Utilizzo in compensazione del credito d’imposta ceduto – art. 16, commi 1-quinquies e 1-septies, del D.L. n. 63 del 2013”.

Ecobonus e sismabonus

Il decreto Crescita ha apportato alcune modifiche alla disciplina degli incentivi per gli interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico.

In particolare, si consente ai soggetti beneficiari delle detrazioni per interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico di optare, in luogo dell’utilizzo diretto delle detrazioni stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi.

Il fornitore recupera lo sconto sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione tramite modello F24, in cinque quote annuali di pari importo. In alternativa, il fornitore che ha effettuato gli interventi può cedere il credito d’imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi; rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.

Inoltre, con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate sono state definite, tra l’altro, le modalità di attuazione delle disposizioni.

In particolare, il fornitore che ha praticato lo sconto recupera il relativo importo in compensazione tramite modello F24, in cinque quote annuali di pari importo, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui il soggetto beneficiario della detrazione ha comunicato all’Agenzia delle entrate l’esercizio dell’opzione per lo sconto.

Per consentire ai fornitori e agli eventuali cessionari l’utilizzo in compensazione dei suddetti crediti d’imposta, tramite modello F24, sono stati istituiti i codici tributo:

6908 – ECOBONUS – Recupero dello sconto praticato dal fornitore – articolo 14, comma 3.1, del decreto-legge n. 63/2013, e succ. modif.;

6909 – SISMABONUS – Recupero dello sconto praticato dal fornitore – articolo 16, comma 1-octies, del decreto-legge n. 63/2013, e succ. modif..

In entrambi i casi i crediti ceduti utilizzabili in compensazione sono quelli risultanti dalle comunicazioni inviate all’Agenzia delle entrate dai soggetti aventi diritto alle detrazioni, secondo le modalità di cui al richiamato provvedimento del 31 luglio 2019. Affinché i crediti possano essere utilizzati in compensazione, è necessario che il cessionario proceda all’accettazione dei crediti medesimi, utilizzando le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

A cura della Redazione

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