Sismabonus, remissione in bonis anche per presentazione dell’asseverazione: in quali casi

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 64 dell’8 marzo 2024 in tema di asseverazione  ”Sisma  bonus”.

L’articolo 119 del decreto­legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (”decreto Rilancio”) ha introdotto disposizioni che consentono la detrazione, nella misura del 110 per cento (c.d. ”Superbonus”), delle spese sostenute a partire dal 1° luglio 2020 per la realizzazione di specifici interventi finalizzati all’efficienza energetica nonché al consolidamento static o alla riduzione del rischio sismico degli edifici.

In alternativa alla detrazione, si può beneficiare del ”Superbonus” mediante una delle modalità previste dal successivo articolo 121. In particolare, è possibile optare per un contributo sotto forma di sconto anticipato dai fornitori che hanno realizzato gli interventi, ovvero per la cessione di un credito d’imposta di importo pari alla detrazione spettante.

L’esercizio dell’opzione è comunicato dal beneficiario dell’agevolazione all’Agenzia delle entrate ­ entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione ­ mediante apposito modello (”Comunicazione”) approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 3 febbraio 2022, n. 35873.

Tale termine ­ relativamente alle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2023, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, 2021 e 2022 ­ è stato prorogato al 4 aprile 2024, come da provvedimento n. 2024/53159 del 21/02/2024 del Direttore dell’Agenzia delle entrate.

Al riguardo, si rammenta che i cessionari utilizzano i crediti d’imposta esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, (sulla base delle rate residue di detrazione non fruite dal beneficiario originario, ove il credito sia già stato parzialmente detratto). In particolare, il credito d’imposta è fruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della Comunicazione di cessione e comunque non prima del 1° gennaio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese.

Ciò detto, con riferimento agli interventi di riduzione del rischio sismico, il comma 13 lett. b) dell’articolo 119 del citato ”decreto Rilancio” dispone che, per gli interventi di cui al comma 4, l’efficacia degli stessi al fine della riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n.

58 del 28 febbraio 2017.

Il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 9 gennaio 2020, n. 24 ­ che ha modificato l’articolo 3 del decreto ministeriale n. 58 del 2017 ­ attualmente prevede che, il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico e l’asseverazione di cui al comma 2, devono essere allegati alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire, al momento della presentazione allo sportello unico competente di cui all’articolo 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, per i successivi adempimenti, tempestivamente e comunque prima dell’inizio dei lavori.

In merito con la Circolare n. 28/E del 25 luglio 2022 è stato precisato che per i titoli abilitativi richiesti a decorrere dal 16 gennaio 2020, l’asseverazione va presentata contestualmente al titolo abilitativo urbanistico, tempestivamente «e comunque prima dell’inizio dei lavori».

Un’asseverazione tardiva, in quanto non conforme alle citate disposizioni, non consente l’accesso al Sisma bonus.

Ne deriva, dunque, che, in assenza dell’asseverazione, il contribuente, nel rispetto di tutte le altre condizioni previste, può fruire della detrazione di cui all’art. 16­bis, comma 1, lett. i), del TUIR, nella misura attualmente prevista del 50 per cento delle spese sostenute nel limite massimo di spesa di euro 96.000, da utilizzare in 10 quote annuali di pari importo (art. 16, comma 1, del decreto legge n. 63 del 2013).

Tuttavia, con l’entrata in vigore dell’articolo 2­ter del decreto­legge 16 febbraio 2023, n. 11 (norma di interpretazione autentica) il legislatore ha chiarito che, è concessa al contribuente la possibilità di avvalersi della remissione in bonis di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto­legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, rispetto all’obbligo di presentazione nei termini dell’asseverazione di efficacia degli interventi per la riduzione del rischio sismico, di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017, ai fini delle detrazioni fiscali di cui all’articolo 16, commi 1­quater, 1­quinquies e 1­septies, del decreto­legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e all’articolo 119, comma 4, del decretolegge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

In relazione a tali benefici fiscali, la lettera b) del citato comma 1 dell’articolo 2 del decreto­legge n. 16 del 2012 si interpreta nel senso che la prima dichiarazione utile è la prima dichiarazione dei redditi nella quale deve essere esercitato il diritto a beneficiare della detrazione della prima quota costante dell’agevolazione, fermo restando che, nel caso in cui l’agevolazione sia fruita mediante esercizio di una delle opzioni previste dall’articolo 121, comma 1, del decreto­legge n. 34 del 2020, la remissione in bonis del contribuente deve avvenire prima della presentazione della comunicazione di opzione di cui al comma 7 del medesimo articolo 121.

In merito all’istituto della remissione in bonis, la fruizione di benefici di natura fiscale o l’accesso a regimi fiscali opzionali, subordinate all’obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non è preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza, laddove il contribuente:

– abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento?

– effettui la comunicazione ovvero esegua l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile?

– versi contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, secondo le modalità stabilite dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista.

Inoltre nelle ipotesi in cui i crediti non ancora utilizzati, derivanti dall’esercizio delle opzioni di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto­legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, risultino non utilizzabili per cause diverse dal decorso dei termini di utilizzo dei medesimi crediti di cui al comma 3 del predetto articolo 121 del decreto­legge n. 34 del 2020 l’ultimo cessionario è tenuto a comunicare tale circostanza all’Agenzia delle entrate entro trenta giorni dall’avvenuta conoscenza dell’evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito.

Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano a partire dal 1° dicembre 2023. Nel caso in cui la conoscenza dell’evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito sia avvenuta prima del 1° dicembre 2023, la comunicazione è effettuata entro il 2 gennaio 2024.

La mancata comunicazione entro i termini ivi previsti comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa tributaria pari a 100 euro.

La comunicazione è effettuata con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

Ove l’ultimo cessionario non abbia ancora utilizzato i crediti acquisiti e provveda nei termini ad inviare la ”comunicazione dei crediti non utilizzabili”, e la stessa sia accolta, rendendo di fatto priva di effetti la cessione, si ritiene che il contribuente possa, successivamente, procedere con la cessione dei crediti che, per l’effetto, risulterà successiva alla regolarizzazione della tardiva asseverazione.

La comunicazione della cessione dei crediti relativi alle spese sostenute nel 2023 andrà effettuata entro il 4 aprile 2024.

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