Sistema Tessera Sanitaria anche per le informazioni su nascite e decessi

Nella Gazzetta Ufficiale del 16 aprile 2025 è stato pubblicato il D.M. 1° aprile 2025 del Ministero dell’Economia e delle finanze, che dispone l’accelerazione dell’acquisizione delle informazioni relative alle nascite e ai decessi, tramite il Sistema Tessera Sanitaria. Il decreto disciplina le modalità tecniche per la dematerializzazione e l’invio telematico al Sistema TS dell’avviso di decesso, della denuncia della causa di morte, del certificato necroscopico e di attestazione e dichiarazione di nascita.

Con D.M. 1° aprile 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 aprile 2025, il Ministero dell’Economia e delle Finanze dispone l’accelerazione dell’acquisizione delle informazioni relative alle nascite e ai decessi, tramite il Sistema Tessera Sanitaria.

Nello specifico, il decreto disciplina le modalità tecniche per la dematerializzazione e l’invio telematico al Sistema TS dei seguenti documenti:

avviso di decesso;

– denuncia della causa di morte;

– certificato necroscopico;

– attestazione di nascita;

– dichiarazione di nascita.

I documenti dematerializzati sono inviati al Sistema TS, anche tramite SAR, da parte dei seguenti soggetti autorizzati nei seguenti termini:

– l’avviso di decesso è trasmesso dal direttore sanitario o suo delegato, in caso di morte in ospedale, casa di cura o di riposo, collegio, istituto o qualsiasi altro stabilimento, entro il termine previsto dal comma 1 dell’art. 72, D.P.R. n. 396/2000. Tale documento viene reso immediatamente disponibile dal Sistema TS a ANPR, comprensivo del numero di ricezione generato da ANPR, necessario per collegare gli altri documenti relativi allo stesso evento. Tale documento è  reso disponibile, oltre che ad ANPR, anche all’ISTAT;

– la denuncia delle cause di morte è trasmessa dal medico che ha assistito il deceduto, dal medico necroscopo, nel caso di decesso senza assistenza medica, o dai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall’autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico, entro il termine previsto dal comma 6 dell’art. 1, D.P.R. n. 285/1990. Tale documento, comprensivo del numero di ricezione generato da ANPR, necessario per collegare gli altri documenti relativi allo stesso evento, viene reso disponibile dal Sistema TS ad ANPR (solo la parte A), ad ISTAT e alla ASL competente del comune dove è  avvenuto il decesso nonchè, laddove diversa, alla ASL di residenza del deceduto;

– il certificato necroscopico è trasmesso dal medico necroscopo comprensivo del numero di ricezione generato da ANPR, necessario per collegare gli altri documenti relativi allo stesso evento. Tale documento è reso disponibile, oltre che ad ANPR, anche all’ISTAT;

– l’attestazione di nascita è trasmessa dall’ostetrica o dal medico che hanno assistito al parto della struttura sanitaria ove ha avuto luogo la nascita. Tale documento viene reso disponibile immediatamente dal Sistema TS a ANPR comprensivo del numero di ricezione generato da ANPR. I relativi dati, privi degli elementi identificativi diretti della madre, sono resi immediatamente disponibili dal Sistema TS a ISTAT;

– la dichiarazione di nascita, nel caso in cui sia resa presso la struttura sanitaria ove è avvenuto il parto, è trasmessa, entro tre giorni, al Sistema TS dal direttore sanitario comprensiva dell’eventuale numero di ricezione assegnato da ANPR e reso disponibile dal Sistema TS, relativo alla corrispondente attestazione di nascita, al fine di garantire il corretto collegamento fra i documenti. Per tale finalità ANPR rende disponibile al Sistema TS tale numero di ricezione. Tale documento deve includere anche la firma del dichiarante. Resta fermo il diritto della madre di non essere nominata nella dichiarazione di nascita. Tale documento è reso disponibile, oltre che ad ANPR, anche all’ISTAT.

Il Sistema TS rende immediatamente disponibili questi documenti informatici all’ANPR, che li rende disponibili ai comuni mediante uno specifico servizio di invio telematico, per il tramite dei servizi dell’ANSC.

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