Sistema TS: come utilizzare i dati fiscali dei corrispettivi e delle fatture

Nella Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 2024 sono stati pubblicati due Decreti dell’1 febbraio 2024 adottati dal Ministro dell’Economia e delle Finanze insieme al Ministro della Salute e al Ministro della Pubblica Amministrazione riguardanti:

-le modalità di utilizzo dei dati fiscali relativi ai corrispettivi trasmessi al Sistema tessera sanitaria;

-le modalità di utilizzo dei dati fiscali delle fatture trasmessi al Sistema tessera sanitaria.

L’utilizzo dei dati fiscali relativi ai corrispettivi

Il decreto prevede che tali dati fiscali trasmessi al Sistema tessera sanitaria sono utilizzati dall’Agenzia delle entrate per l’applicazione delle disposizioni in materia tributaria, secondo quanto disposto dall’ art. 2, comma6-quater, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.

Sono acquisiti i dati fiscali relativi ai corrispettivi giornalieri trasmessi al Sistema tessera sanitaria.

Per le finalità di cui al comma 1, l’Agenzia delle entrate acquisisce i dati fiscali dei corrispettivi di cui ai decreti del Ministero dell’economia e delle finanze – Ragioneria generale dello Stato attuativi dell’art. 3 del decreto legislativo n. 175 del 2014, inclusi i dati relativi all’aliquota ovvero alla natura IVA delle operazioni, ad eccezione del codice fiscale del cliente.

I dati sono messi a disposizione dell’Agenzia delle entrate entro il giorno successivo a quello di ricezione dei medesimi dati da parte del Sistema TS ovvero con periodicità da concordare fra l’Agenzia delle entrate e il Ministero dell’economia e delle finanze.

L’utilizzo dei dati fiscali delle fatture

Anche in tal caso si prevde che dati fiscali trasmessi al Sistema tessera sanitaria sono utilizzati dall’Agenzia delle entrate per l’applicazione delle disposizioni in materia tributaria, secondo quanto disposto dall’art. 10-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.

Sono acquisiti i dati fiscali, trasmessi al Sistema TS, delle fatture contenenti prestazioni sanitarie.

L’Agenzia delle entrate acquisisce i dati fiscali delle singole fatture di cui ai decreti del Ministero dell’economia e delle finanze – Ragioneria generale dello Stato attuativi dell’art. 3 del decreto legislativo n. 175 del 2014, inclusi i dati relativi ad operazioni per le quali è stata manifestata l’opposizione da parte dell’assistito, nonche’ i dati relativi all’aliquota ovvero alla natura IVA della singola operazione, ad eccezione dei dati di cui all’art. 21, comma 2, lettera g) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e del codice fiscale dell’assistito.

L’Agenzia delle entrate acquisisce i dati fiscali di cui all’art. 2, delle singole fatture, con le modalita’ tecniche previste dai decreti del Ministero dell’economia e delle finanze – Ragioneria generale dello Stato attuativi dell’art. 3 del decreto legislativo n. 175 del 2014.

I dati di cui al comma 1 sono messi a disposizione dell’Agenzia delle entrate entro la fine del secondo mese successivo a quello di ricezione dei medesimi dati da parte del Sistema TS ovvero con periodicità da concordare fra l’Agenzia delle entrate e il Ministero dell’economia e delle finanze.

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