Soccida monetizzata: qual è il trattamento ai fini IVA?
- 18 Giugno 2024
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 134 del 18 giugno 2024 in tema soccida semplice e monetizzata e trattamento ai fini IVA.
Quel che rileva è il fatto che, per effetto dello svolgimento di una impresa agricola in forma associata, il soccidante ed il soccidario condividono il comune rischio di impresa assunto con la stipula del contratto, sicché gli stessi sono contitolari dell’impresa di allevamento e, quindi, sono entrambi imprenditori agricoli.
Ai fini dell’Imposta sul Valore Aggiunto, questi principi non sembrano avere portata innovativa rispetto alla prassi dell’Amministrazione finanziaria, sebbene questa sia risalente nel tempo.
La citata prassi si è pronunciata in modo conforme, rendendo noti i principi interpretativi di ordine generale che regolano la soccida, i quali pertanto non appaiono smentiti dalle recenti pronunce della Cassazione. In particolare, confermando le conclusioni della circolare 27 aprile 1973, n. 32, parte VII, la circolare 9 febbraio 1995, n. 48 riafferma quanto segue:
La divisione dell’accrescimento è un atto dichiarativo dell’acquisto originario degli stessi, che altro non sono che una fruttificazione del diritto di proprietà del bestiame oggetto del contratto di soccida” e dunque anch’esso fuori campo IVA.
Sia il conferimento che la divisione del bestiame, pur essendo atti non assoggettati ad IVA, non precludono la detrazione forfetizzata per le successive cessioni.
In merito alle cessioni aventi a oggetto i frutti dell’allevamento, la circolare n. 32 del 1973 e la risoluzione n. 504929 del medesimo anno, nonché la risoluzione 28 maggio 1980, n. 381861, valutano:
-sia l’ipotesi in cui il soccidante e il soccidario vendono direttamente detti frutti, previa ripartizione dell’accrescimento,
-sia quella in cui è il solo soccidante a provvedere alla vendita dell’intero accrescimento, impegnandosi a corrispondere al soccidario la sua quota, anche in via anticipata.
Nel primo caso, entrambi effettuano delle cessioni rilevanti ai fini IVA, mentre nel secondo caso è solo il soccidante a effettuare una siffatta cessione e la somma in denaro spettante al soccidario è corrisposta dal soccidante a titolo di ripartizione dei frutti ovvero del prezzo ricavato dalla vendita dei frutti stessi: tale somma va pertanto considerata come spettante al soccidario a titolo di assegnazione, e pertanto non soggetto ad imposta sul valore aggiunto.
Nel secondo caso di cui sopra si è in presenza di una c.d. soccida monetizzata, fattispecie non disciplinata dal codice civile, ma sovente riscontrabile nella prassi commerciale e per questo oggetto di chiarimenti sia da parte dell’Amministrazione finanziaria, sia della Corte di Cassazione.
Nella soccida monetizzata, le parti si accordano per la liquidazione forfetizzata e in denaro della quota di accrescimento spettante al soccidario, sicché non avviene la previa individuazione, determinazione e divisione dell’accrescimento tra soccidante e soccidario. Il soccidante preleva l’intero accrescimento, lo vende a terzi e provvede a corrispondere parte del ricavato al soccidario, nella misura previamente concordata.
La quota dell’intero ricavato spettante al soccidario (c.d. monetizzazione) assume dunque la natura di utile e in quanto tale non è soggetta a IVA.
Il principio dell’afferenza, come noto, preclude in linea generale la detrazione dell’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di beni e servizi afferenti operazioni attive esenti o fuori campo. Pertanto, nella soccida monetizzata, se il soccidario non effettua operazioni attive rilevanti ai fini IVA, limitandosi a percepire a titolo di utile la monetizzazione delle sue quote di accrescimento, non può detrarsi l’IVA assolta sugli acquisti, ancorché inerenti, perché ”a valle” effettua operazioni fuori campo IVA e dunque non ci sono nemmeno cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella prima parte dell’allegata tabella A sul cui ammontare imponibile applicare le percentuali di compensazione.