In tema di società che esercitano attività assicurative, con la risposta a interpello n. 176 del 21 agosto 2024, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il legislatore tributario non fissa un preciso limite quantitativo alla variazione delle riserve tecniche obbligatorie, ma si limita a prevedere la piena concorrenza della variazione stessa delle riserve alla formazione del reddito delle imprese, mediante un integrale rinvio a quanto previsto ”a norma di legge”. Il che comporta, in linea di principio, la diretta rilevanza della speciale normativa del settore assicurativo, di cui Codice delle assicurazioni private e al Regolamento ISVAP (ora IVASS).
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