Il servizio di gestione post-operativa, sorveglianza e controllo di una discarica per rifiuti che la Società in house si impegna a realizzare nei confronti del Comune deve considerarsi rilevante agli effetti dell’IVA, per la sussistenza sia del requisito soggettivo sia di quello oggettivo. Lo ha reso noto l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 363 del 30 agosto 2019, con cui ha specificato come le operazioni poste in essere dalle società in house, in quanto costituite in forma di società di capitali, si considerano effettuate in ogni caso nell’esercizio d’impresa.
L’Agenzia delle Entrate ha emanato la risposta a interpello n. 363 del 30 agosto 2019 in tema di trattamento Iva applicabile alle somme versate per l’attività di gestione post-operativa, sorveglianza e controllo di una discarica per rifiuti di una società in house.
Le società in house devono considerarsi organismi aventi una loro autonoma soggettività giuridica rispetto all’ente o enti di appartenenza. Le operazioni poste in essere dalle predette società, in quanto costituite in forma di società di capitali, si considerano effettuate in ogni caso nell’esercizio d’impresa , anche se riconducibili alle funzioni istituzionali dell’ente di provenienza o di appartenenza.
Quanto al presupposto oggettivo, la norma prevede, tra l’altro, che costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d’opera, appalto, e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte.
Quindi una determinata somma di denaro assume natura onerosa e configura un’operazione rilevante agli effetti dell’IVA quando tra le parti intercorre un rapporto giuridico di natura sinallagmatica, nel quale la somma ricevuta dal beneficiario costituisce il compenso per il servizio effettuato o per il bene ceduto.
Nel rapporto tra società in house e Comune si opera all’interno di uno schema contrattuale e quindi si è in presenza di una erogazione-corrispettivo a fronte di una prestazione di servizi, anche se i contratti sono stipulati al di fuori o in deroga alle norme del codice del codice dei contratti pubblici; ciò avviene quando, tra l’altro, i rapporti sono costituiti con soggetti dai particolari requisiti per i quali gli affidamenti sono effettuati al di fuori delle regole del medesimo codice, come ad esempio per le società operanti secondo il modello organizzativo dell’in house providing.
Ne consegue che il servizio che la Società in house si impegna a realizzare nei confronti del Comune deve considerarsi rilevante agli effetti dell’IVA, per la sussistenza sia del requisito soggettivo sia di quello oggettivo.
A cura della Redazione
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