L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 10 del 17 gennaio 2024 in tema di compensazione del credito IVA delle società non ”operative”.
Staante quanto disposto dal primo periodo del comma 4 dell’art. 30 della L. 724 del 1994, il mancato superamento del cosiddetto ”test di operatività” comporta ai fini IVA l’indisponibilità dell’eccedenza di credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale che, dunque, non può essere:
chiesta a rimborso?
utilizzata in compensazione ”orizzontale”, ai sensi dell’articolo 17 del d.lgs. n. 241 del 1997?
ceduta ai sensi dell’articolo 5, comma 4ter, del decretolegge n. 70 del 1988.
Il secondo periodo del comma 4 dell’articolo 30, dispone, inoltre, che l’eccedenza di credito IVA maturata non può essere ulteriormente riportata a scomputo dell’IVA a debito relativa ai periodi d’imposta successivi ( compensazione verticale), con conseguente perdita definitiva di tale credito, qualora il contribuente:
sia risultato non operativo per tre periodi d’imposta consecutivi? e al contempo,
non abbia effettuato, in nessuno dei menzionati tre periodi d’imposta consecutivi, operazioni rilevanti ai fini dell’IVA per un importo almeno pari a quello risultante dall’applicazione delle percentuali di cui al comma 1 dell’articolo 30.
Nel presupposto, dunque, dell’effettivo ricorrere di una causa di esclusione e dell’effettiva esistenza del credito IVA è possibile rigenerare il credito IVA oggetto di recupero. L’errato utilizzo in compensazione di un credito Iva esistente oltre il limite previsto dall’articolo 34 della legge n. 388 del 2000, potrà essere regolarizzato mediante il versamento di una somma pari all’eccedenza Iva utilizzata, maggiorata degli interessi e con il versamento delle sanzioni (pari al 30 per cento del credito eccedente) in misura ridotta così come prevede l’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
Il credito Iva così ripristinato, potrà essere utilizzato in compensazione, nei limiti previsti, con eventuali debiti tributari e contributi futuri.