Socio di S.n.c. di gestione immobiliare: quando è incompatibile

Con un pronto ordini del 4 luglio 2024, il CNDCEC ha evidenziato che l’esercizio di attività di gestione immobiliare deve ritenersi causa di esonero dall’incompatibilità solo qualora si configuri come attività di pura gestione e non sia rinvenibile in tale esercizio lo svolgimento – anche indirettamente attraverso altre entità giuridiche – di alcuna attività imprenditoriale.

Il CNDCEC ha pubblicato un pronto ordini in data 4 luglio 2024 in tema di incompatibilità di un Socio di S.n.c. di gestione immobiliare.

I Commercialisti hanno evidenziato che la qualifica di socio di società in nome collettivo è sempre incompatibile con l’esercizio della professione a prescindere dall’entità della partecipazione agli utili e alle perdite riconosciuta al socio, in quanto configura in ogni caso esercizio di attività d’impresa.

L’esercizio di attività d’impresa può ritenersi escluso solo in presenza di una delle cause di esclusione dell’incompatibilità previste dal citato art. 4, co. 2, D.lgs. n. 139/2005. Tali condizioni esimenti fanno riferimento a situazioni in cui l’attività svolta è diretta esclusivamente alla gestione patrimoniale o è di mero godimento o conservativa, ovvero ausiliaria all’esercizio dell’attività professionale, ovvero a casi in cui l’incarico di amministrazione è assunto in virtù di specifico mandato professionale per il perseguimento di un interesse economico altrui.

Con particolare riferimento all’esercizio di attività di gestione immobiliare essa deve ritenersi causa di esonero dall’incompatibilità solo qualora si configuri come attività di pura gestione e non sia rinvenibile in tale esercizio lo svolgimento – anche indirettamente attraverso altre entità giuridiche – di alcuna attività imprenditoriale.

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