L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 253 del 17 marzo 2023 con cui ha fornito chiarimenti in merito alle modalità di versamento dell’IVA relativa ad annualità precedenti da parte di un soggetto non identificato in Italia.
Con il decreto legislativo 25 maggio 2021, n. 83 sono state recepite le disposizioni introdotte dalla Direttiva 2017/2455/UE e dalla Direttiva 1995/2019/UE riguardanti le regole IVA applicabili all’ecommerce transfrontaliero c.d. businesstoconsumer (B2C), apportando le relative modifiche al decreto IVA ed al decreto legge 30 agosto 1993, n. 331.
Tali modifiche hanno comportato una ulteriore semplificazione degli obblighi IVA per le imprese, UE ed extraUE, operanti nell’ecommerce transfrontaliero, concretizzatasi nell’ estensione del mini sportello unico per l’IVA (operante limitatamente ai servizi TTE) alle seguenti operazioni:
–cessioni a distanza intracomunitarie di beni?
– vendite a distanza di merci importate da territori terzi o Paesi terzi?
–cessioni domestiche di beni facilitate da piattaforme?
-forniture di servizi da parte di soggetti passivi non stabiliti all’interno dell’Unione europea o da soggetti passivi stabiliti nell’Unione europea ma non nello Stato membro di consumo.
Tramite l’ampliato sportello unico, che comprende ora i regimi c.d. ”OSS” (One Stop Shop) e ”iOSS” (import One Stop Shop) risulta, quindi, possibile dichiarare e versare l’imposta dovuta nel solo Stato membro di registrazione/identificazione relativamente alle forniture transfrontaliere di beni e servizi.
L’articolo 57 quinquies, comma 1 del Regolamento di esecuzione (UE) del Consiglio del 15 marzo 2011, n. 282, disciplinante gli adempimenti gravanti sul soggetto passivo che intende avvalersi dei predetti regimi OSS/iOSS, prevede che se un soggetto passivo comunica allo Stato membro di identificazione che intende avvalersi del regime non UE o del regime UE, tale regime speciale si applica a decorrere dal primo giorno del trimestre civile successivo.
La decorrenza temporale fissata dal legislatore per l’operatività dei regimi speciali è quindi definita in maniera precisa: l’adesione dispiega i propri effetti dall’inizio del trimestre successivo all’iscrizione al portale.
La sola eccezione prevista, per evidenti ragioni di semplificazione, riguarda la prima operazione rilevante ai fini dei regimi in esame, per la quale è ammessa la fruizione ”anticipata” (rectius, sin dal momento della sua effettuazione) del regime speciale ”purché il soggetto passivo comunichi allo Stato membro di identificazione l’inizio delle proprie attività rientranti nel regime entro il decimo giorno del mese successivo a detta prima cessione o prestazione.
Analogamente, la direttiva IVA, nel disciplinare termini e contenuto delle dichiarazioni IVA (articoli 364 e ss.), fa riferimento alle sole cessioni e prestazioni, rientranti nei regimi speciali, effettuate nel corso del periodo d’imposta.
Coerentemente, l’articolo 74 sexies del decreto IVA dispone che le dichiarazioni presentate dai soggetti passivi che hanno aderito ai regimi in argomento riportino l’ammontare delle operazioni (prestazioni di servizi? vendite a distanza intracomunitarie di beni? cessioni di beni nazionali facilitate tramite piattaforme) ”effettuate nel periodo di riferimento”.
Pertanto non è percorribile la richiesta della Società di utilizzare il regime OSS per regolarizzare il debito IVA relativo alle prestazioni di servizi elettronici rese nel periodo 20162021 a privati consumatori stabiliti nello Stato.
Si segnala, tuttavia, che in base alla normativa italiana, alle violazioni commesse nell’ambito del regime speciale MOSS si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie contenute nel d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.
Il soggetto passivo non residente, con riferimento alle operazioni effettuate nel territorio nazionale, può sanare l’omessa o tardiva presentazione della dichiarazione trimestrale, nonché l’omesso o tardivo versamento dell’IVA avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso. Resta inteso che, ai fini della regolarizzazione della violazione commessa, il soggetto passivo non residente dovrà versare l’imposta allo Stato di identificazione, mentre gli interessi e le sanzioni ridotte calcolati sulla parte di imposta dovuta per le operazioni effettuate nel territorio dello Stato direttamente all’Italia, quale Stato membro di consumo.
Inoltre il contribuente dovrà verificare con il proprio Stato di identificazione la possibilità di effettuare una registrazione tardiva al MOSS finalizzata a regolarizzare l’imposta dovuta in Italia, nei limiti di quanto ammesso dal citato articolo 13 del d.lgs. 472/1997. Se la registrazione tardiva fosse possibile la Società potrà versare l’imposta nel proprio Stato di stabilimento, tramite MOSS, e versare interessi e sanzioni ridotte in Italia mediante Modello F24, previa acquisizione di un codice fiscale italiano (senza identificazione ai fini IVA).
Qualora, invece, tale opzione di registrazione tardiva non fosse percorribile, per effettuare i predetti adempimenti, contabili e di versamento, il contribuente dovrà registrarsi ai fini IVA in Italia secondo quanto previsto dagli articoli 17, comma 3 e 35ter del decreto IVA.
A cura della Redazione