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Somme da accordo transattivo: quando sono iscrivibili in bilancio

Somme Da Accordo Transattivo: Quando Sono Iscrivibili In Bilancio

In tema di somme corrisposte in forza di un accordo transattivo, con la risposta a interpello n. 487 del 29 dicembre 2023, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato come il principio nazionale contenuto nell’OIC 19, par. 39 prevede che i debiti di finanziamento e quelli che si originano per ragioni diverse dallo scambio di beni e servizi sono iscrivibili in bilancio quando sorge l’obbligazione della società al pagamento verso la controparte, da individuarsi sulla base delle norme legali e contrattuali.

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 487 del 29 dicembre 2023 in tema di competenza delle somme corrisposte in forza di un accordo transattivo.

Il principio nazionale contenuto nell’OIC 19, par. 39 prevede che i debiti di finanziamento e quelli che si originano per ragioni diverse dallo scambio di beni e servizi sono iscrivibili in bilancio quando sorge l’obbligazione della società al pagamento verso lacontroparte, da individuarsi sulla base delle norme legali e contrattuali.

Per quanto concerne l’inerenza del costo in questione, giova ricordare, come da ultimo rappresentato con la risposta n. 28 del 2023, che il principio di inerenza dei costi è legato all’attività esercitata dall’impresa, nel senso che si rendono deducibili i costi che si riferiscono ad attività ed operazioni che concorrono a formare il reddito, compresi gli oneri sostenuti in proiezione futura, se connessi ad attività dalle quali possono derivare ricavi in tempisuccessivi.

Il medesimo principio può desumersi dall’orientamento dalla Corte di Cassazione secondo cui l’inerenza va intesa come ”accostamento concettuale tra due entità (la spesa, o costo, e l’impresa), che determina un’imprescindibile ed indissolubile correlazione fra le entità medesime” e il componente negativo di reddito assume rilevanza, ai fini della qualificazione della base imponibile, non tanto per la sua esplicita e diretta correlazione a questa o quella specifica componente del reddito, bensì in virtù della sua correlazione con una attività potenzialmente idonea a produrre utili per l’impresa (Corte di Cassazione, sentenze del 21 gennaio 2009, n. 1465, del 25 novembre 2011, n. 24930 e del 27 febbraio 2015, n. 4041).

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